top of page

Bancarotta fraudolenta: La centralità del dolo specifico nella sottrazione di beni aziendali (Corte appello Napoli - Sesta sezione)

bancarotta-fraudolenta-dolo-specifico-sottrazione-beni

Corte appello Napoli sez. VI, 11/09/2024, n.7331

In materia di bancarotta fraudolenta, il dolo specifico si configura quando l'azione distrattiva del patrimonio sociale è finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, come dimostrato dalla sottrazione o alienazione di beni aziendali in concomitanza con operazioni societarie fittizie, mirate a eludere le pretese creditorie.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: il ruolo della congruità del prezzo e delle finalità delle operazioni (Giudice Diego Vargas)

La mancata giustificazione contabile nel dissesto aziendale e bancarotta fraudolenta patrimoniale (Giudice Diego Vargas)

Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: responsabilità degli amministratori e depauperamento societario (Giudice Diego Vargas)

Bancarotta fraudolenta e continuità aziendale: responsabilità di amministratori e prestanome (Giudice Diego Vargas)

Bancarotta fraudolenta e responsabilità dell’amministratore: profili di dolo e obblighi di vigilanza (Collegio - Podio presidente)

Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: cessione sottocosto e occultamento contabile (Giudice Diego Vargas)

Bancarotta fraudolenta: esclusione di responsabilità per i soci non coinvolti in atti di gestione (Giudice Diego Vargas)

Bancarotta fraudolenta e aggravante del danno rilevante: criteri e responsabilità (Giudice Diego Vargas)

Bancarotta fraudolenta: responsabilità dell’imprenditore e ruolo di terzi nella gestione di fatto (Giudice Diego Vargas)

Bancarotta fraudolenta: La centralità del dolo specifico nella sottrazione di beni aziendali (Corte appello Napoli - Sesta sezione)

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa all'udienza del 15.01.2016, all'esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale dichiarava Fi.An. penalmente responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale poiché, nella qualità di socio accomandatario della Mo. s.a.s., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29.0-6.10/2009, distraeva (unitamente al coimputato Mo.Fr. non appellante) diversi beni mobili tra cui n. 38 autoveicoli allo scopo di recare pregiudizio ai creditori alienandoli in epoca immediatamente antecedente alla dichiarazione dì fallimento e lo condannava alla pena principale ed accessoria indicata in epigrafe.

Avverso tale sentenza di condanna ha proposto appello la Difesa del Fi. avanzando doglianze nel merito ed in punto dì pena, insistendo in via residuale e subordinata per la dichiarazione dì estinzione per prescrizione del reato contestato.

Dopo alcuni rinvii dovuti alla regolarizzazione delle notifiche ed alla diversa composizione del collegio giudicante, all'udienza del 30.05.2024, definitivamente mutato il collegio giudicante, veniva svolta la rituale relazione ed il Difensore del Fi., Avv. St.Va., depositava memoria scritta rappresentando l'intervenuta prescrizione del reato ed insistendo per un breve rinvio finalizzato alla puntuale verifica dei periodi di sospensione maturati nel giudizio. Nulla opponendo la Pubblica Accusa, il processo veniva rinviato con sospensione dei termini di prescrizione all'udienza del 14 giugno 2024.

All'udienza di rinvio, P.G. e Difesa concludevano come da verbale in atti, insistendo entrambi per la dichiarazione di prescrizione del delitto in disamina e la Corte decideva dopo aver deliberato in camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo che in questa sede si motiva, assegnando il maggior termine di cui all'art. 544, co. III c.p.p., tenuto conto della necessaria previsione di termini più stringenti per i numerosi e concomitanti procedimenti con imputati detenuti. La sentenza impugnata va riformata per intervenuta prescrizione.

Va preliminarmente osservato che questa Corte, quanto al merito della decisione di condanna del Fi. per il reato indicato in epigrafe, ritiene integralmente condivisibili la ricostruzione dei fatti e la motivazione poste a fondamento della stessa da parte del giudice di primo grado, risultando con tutta evidenza, all'esito della istruttoria dibattimentale, la distrazione di beni mobili in epoca immediatamente antecedente al fallimento della società Mo.Fr. s.a.s. (dichiarata fallita il 6.10.2009) di cui sia il Fi., che il coimputato Mo.Fr. non appellante, ricoprivano la carica di soci accomandatari.

Ed infatti, il rinvio alla sentenza di primo grado è ritenuto legittimo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, potendo la motivazione della sentenza di secondo grado "essere concisa e riguardare gli aspetti nuovi o contradditori o effettivamente mal valutati" (vedi tra le altre Cass. Sez. I sent. n. 46350 del 2013) e ben potendo il giudice dell'appello riportandosi alle argomentazioni logiche svolte dal giudice di prime cure, tenuto conto del principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite, 04/02/1992, Musumeci, rv. 191229; sez. 1A, 26/06/2000, Sangiorgi, rv. 216906) della ammissibilità della integrazione reciproca fra la sentenza di primo grado e quella di appello che si pronunci in conformità quanto all'accertamento del merito, "sicché entrambe contribuiscono a formare un unicum organico ed inscindibile espressivo della volontà del giudice il quale, in sede di gravame, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di lui le deduzioni delle parli ed a prendere in esame tulle le risultanze processuali, essendo sufficiente che anche attraverso una valutazione globale delle stesse egli spieghi adeguatamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dovendosi in caso ritenersi disattesa ogni singola doglianza che, anche se non espressamente confutata, sia logicamente incompatibile con la complessiva - da intendersi nel senso testé precisato - giustificazione della decisione (sez. 2, 10/11/2000, Gianfreda, rv. 218590).

Nel caso di specie va evidenziato come i fatti materiali - a differenza di come rappresentato dalla Difesa nei motivi assolutori- appaiono chiari e privi di lacune, risultando confermati delle emergenze istruttorie acquisite nel contraddittorio delle parti e segnatamente dalle dichiarazioni chiare, lineari e precise offerte dal curatore fallimentare, Ro.Gi., nonché dalla documentazione contenuta nel fascicolo della procedura fallimentare, oltre che dalle dichiarazioni di contenuto parzialmente ammissivo rese dallo stesso Fi.

Più nello specifico, dalle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare Roviello Gianfranco e dalla documentazione acquisita è emerso che la società fallita e gli imputati Fi. e Mo.Fr. hanno avuto nella loro disponibilità almeno trentotto autoveicoli, risultanti dalle visure PRA allegate al fascicolo del fallimento acquisito in atti. Tutti tali veicoli non sono stati reperiti dal curatore e non ne è stato possibile conoscere la destinazione, in assenza di documentazione o dì chiarimenti offerti in tal senso dai soci accomandatari. Dalle dichiarazioni rese dal Fi. ai CC della Stazione di Montebelluna durante le indagini preliminari è risultato, altresì, che il predetto ha rivestito la carica societaria avendo ceduto le quote della Fi. sas al Mo.Fr. nel 2008, pur sostenendo di non essersi, da quel momento, più interessato alle vicende della fallita, (cfr. interrogatorio acquisito agli atti del dibattimento ex art. 513 c.p.p.).

Ciò posto, considerato che non sono state rinvenute fatture o altra documentazione o scrittura contabile attestante l'esercizio dell'oggetto sociale dopo la cessione delle quote e che la predetta operazione economica di cessione delle quote presenta il carattere della fittizietà, attesa la assenza di una sede operativa (assolutamente necessaria per Io svolgimento dell'attività di concessionaria di autovetture) e l'inidoneità della sede legale della società (traferita nella abitazione privata della moglie del coimputato Mo.Fr.), nessun dubbio è dato nutrire da questa Corte come già dal giudice di prime cure circa la sussistenza e configurazione giuridica del reato di bancarotta ascritto al prevenuto in concorso con il coimputato, apparendo logico affermare che l'operazione di cessione delle quote sociali sia stata dolosamente finalizzata a sottrarre il patrimonio ed i beni aziendali alle pretese dei creditori, in ragione della concomitante azione distrattiva dei beni aziendali ed, in particolare, delle 38 autovetture risultate ancora formalmente intestate alla fallita od ai suoi amministratori, di cui si è persa ogni traccia, non avendo potuto il curatore, per l'assoluta mancanza dì ogni documentazione, accertarne la destinazione, anche al fine di acquisire all'attivo fallimentare il corrispettivo versato per il loro acquisto.

Tutto ciò premesso, in adesione alla richiesta di prescrizione avanzata dal PG in sede di conclusione ed in accoglimento delle istanze difensive reiterate nella memoria difensiva, va pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

Ed infatti, avuto riguardo al tempus commissi delieti ancorato alla dichiarazione di fallimento della S.A.S. Mo.Fr. Group - deve ritenersi ormai maturato in data 30/12/2023 il termine di prescrizione previsto dagli artt. 157 e 160 c.p. (tenuto conto della disciplina della prescrizione novellata nel 2005).

Invero, considerata la pena edittale prevista per il reato dì cui all'art. 216 L. Fall, deve conteggiarsi il termine prescrizionale massimo di anni 12 e mesi 6, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione maturati in primo ed in secondo grado per complessivi anni 1, mesi 8 e gg.24 così calcolati: in primo grado mesi 6 e gg. 7 (dall'8/7/2015 al 15/1/2016 per astensione degli avvocati proclamata alle udienze delll'8/7/2015 e de! 10/11/2015); in secondo grado mesi 7 e gg. 27 su istanza del difensore dall'udienza del 4/6/2019 al 31/1/2020, mesi 6 gg. 20 di cui gg. 60 per impedimento del difensore fatto valere all'udienza del 12/07/22, gg. 60 per impedimento dell'imputato fatto valere all'udienza del 10/02/2023, mesi 2 e giorni 20 per rinvio invocato dalla difesa all'udienza del 15/09/2023 e fino alla successiva udienza del 05/12/2023.

D'altra parte, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 129 c.p.p., non emergendo chiaramente dagli atti l'innocenza del prevenuto ed anzi risultando la penale responsabilità del predetto come dianzi esplicitato.

Ed invero, osserva la Corte, aderendo ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, la assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze probatorie (Allorché il giudice rilevi il maturarsi dei termini di prescrizione deve soprassedere rispetto al giudizio di merito ed è obbligato a dichiarare l'estinzione del reato; la previsione di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., deroga agli effetti potenzialmente pregiudizievoli derivanti dalla declaratoria di improcedibilità quando dagli adi risulti evidente l'innocenza dell'imputato. La nozione di "evidenza" imporrebbe per sua natura la radicale mancanza di "prove a carico" o la sussistenza di una o più "prove a discarico", tali da possedere un grado di certezza che permetta al giudicante di addivenire ad una pronuncia assolutoria senza un'approfondita analisi delle risultanze istruttorie, ossia una disamina compiuta tra gli eventuali contrastanti elementi di prova. L'art. 129, comma 2, c.p.p. non potrebbe trovare applicazione in presenza di una mera contraddittorietà ovvero di un'insufficienza probatoria: in entrambe le ipotesi si devolverebbe al giudice un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze e ciò in netto contrasto con il contenuto della norma che richiede esclusivamente la rilevabilità de plano degli elementi a discarico dell'imputato" (Cfr., Cass. Pen. Sez. UU. Sent. n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244275).

In riforma dell'impugnata sentenza va, pertanto, pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti di Pi.An. per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

La sentenza nel resto deve essere confermata.

Sussistono i presupposti per assegnare per la stesura della motivazione il maggior termine indicato in dispositivo, ex art. 544 co III c.p.p., tenuto conto della necessaria previsione di termini più stringenti per i numerosi e concomitanti procedimenti con imputati detenuti.

P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 15.01.2016 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale, appellata da Pi.An., dichiara non doversi procedere nei suoi confronti per il reato a lui perché estinto per intervenuta prescrizione. Conferma nel resto.

Motivazione riservata in novanta giorni.

Così deciso in Napoli il 14 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria l'11 settembre 2024.

bottom of page