Tribunale Napoli sez. III, 02/11/2021, (ud. 13/10/2021, dep. 02/11/2021), n.8596
Nel reato di bancarotta fraudolenta, la sottrazione delle scritture contabili e delle rimanenze di magazzino costituisce elemento determinante per configurare la responsabilità dell'imprenditore, anche quando emergano elementi che dimostrano la gestione di fatto da parte di terzi. Tuttavia, l'assenza di prove certe sulla provenienza dei beni contestati o il mancato ruolo formale di un soggetto nella società può condurre a un'assoluzione per determinati capi di imputazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal Gip - Sede in data 26/9/19 gli imputati (...) e (...) erano tratti a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato loro ascritto.
Dichiaratane all'udienza del 25/11/19 l'assenza attesa la regolarità delle notifiche si procedeva, non emergendo questioni preliminari, all'apertura del dibattimento. Venivano, quindi, venivano ammesse nella sussistenza dei presupposti le prove articolate dalle parti.
Sull'accordo delle stesse venivano, poi acquisite, al fascicolo per il dibattimento la relazione ex art. 33, due programmi di liquidazione ed una nota datata 23/5/19 a firma del Curatore fallimentare Dott.ssa (...) nonché le note di PG redatte dal teste del PM (...) appartenente alla Guardia di Finanza. Venivano, altresì, acquisiti i decreti di perquisizione del 18/2/19 emessi dal PM procedente nonché i conseguenti verbali di sequestro.
Alla luce di tale acquisizione il PM rinunziava ai propri testi di lista e pertanto il Tribunale, nulla opponendo le difese, revocava l'ordinanza ammissiva in "parte qua".
Il dibattimento veniva, quindi, aggiornato al 3/2/2020 per escussione dei testi della difesa ed esame imputati poi, stante legittimo impedimento dell'Avv. (...), al 17/2/2020 quando il predetto difensore rinunziava al teste (...) al 4/3/2020 per sentire il teste (...).
A tale udienza i difensori degli imputati dichiaravano di aderire all'astensione proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per cui il dibattimento veniva aggiornato, con sospensione dei termini di prescrizione, al 15/4/2020.
L'udienza per quella data prevista, stante l'emergenza Covid-19, veniva rinviata d'ufficio al 7/10/2020 e quindi, stante la composizione anomala del Collegio, al 18/11/2020 e quindi, stante l'assenza del teste della difesa perché in isolamento fiduciario per Covid-19, al 3/2/2021 con sospensione dei termini di prescrizione.
Stante la composizione anomala del collegio l'udienza veniva poi rinviata al 21/4/2021 e poi, stante il legittimo impedimento dell'Avv. (...), al 9/6/2021 con sospensione dei termini di prescrizione.
A tale udienza veniva escusso il teste (...) ed il dibattimento aggiornato al 6/10/2021 per esame degli imputati e discussione.
Sottoposto l'(...) ad esame dopo le spontanee dichiarazioni rese dalla (...), previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale alla luce della diversa composizione del Collegio, si rinviava al 13/10/2021 quando, in assenza di ulteriori questioni e richieste, veniva dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, l'utilizzabilità degli atti acquisiti e le parti rappresentavano le proprie conclusioni come da verbale. Ritiene questo Collegio che dal complessivo esito dell'istruttoria dibattimentale svolta nonché dall'esame della documentazione prodotta dalle parti nel corso del procedimento, siano emersi elementi tali da far ritenere sussistente la penale responsabilità degli imputati in ordine ai fatti loro contestati.
In particolare la vicenda processuale prende le mosse dal fallimento della ditta individuale " (...)" giusta sentenza del Tribunale di Napoli 266/2017 del 27/12/2017.
Il curatore nominato, Dott.ssa (...), già nella relazione ex art. 33 Legge Fallimentare acquisita agli atti, evidenziava al Giudice delegato come dall'accesso presso l'anagrafe tributaria risultasse che la fallita, esercente attività di commercio all'ingrosso di calzature ed articoli sportivi, avesse presentato nel 2017 regolare dichiarazione dei redditi 2016 con un utile pari ad Euro 18.994,00, ricavi per Euro 134.846,00 e rimanenze finali pari ad Euro 429.460,00.
Evidenziava, altresì, quanto agli obblighi in capo alla fallita come questa non avesse depositato né il bilancio fallimentare né l'elenco completo dei clienti e dei fornitori.
Concludeva riportando l'esito assolutamente negativo degli accessi compiuti presso la sede operativa e quella legale della ditta fallita nonché presso l'abitazione della (...) ove non veniva rinvenuto alcunché di interesse per la curatela fallimentare.
E' stata, inoltre, acquisita relazione inviata dal curatore fallimentare al PM procedente in data 23/5/19 che nel ribadire quanto già esposto nella relazione ex art. 33 L. Fall. evidenziava come a fronte delle rimanenze di magazzino di cui alla dichiarazione si sarebbero dovuti riscontrare, tenuto conto della percentuale di ricarico medio, rimanenze per un valore di Euro 380.000,00. Nulla era stato, invece, rinvenuto se non tre fatture facenti riferimento ad una svendita totale del magazzino per un totale di Euro 83.680,00 ad un unico cliente: "(...) s.r.l." con sede legale in Bulgaria.
Gli accertamenti al riguardo svolti avevano evidenziato come la partita iva abbinata a tale soggetto fosse risultata non valida e che il corrispettivo risultasse non versato o comunque versato senza che ne risultasse traccia dalla documentazione bancaria acquisita.
Concludeva evidenziando come tra la documentazione acquisita fossero state rinvenute 12 fatture di acquisto relative all'anno 2014 intestate a: (...) di (...) per un importo complessivo di Euro 32.797,00 regolarmente pagate con bonifici bancari dal conto della ditta fallita.
Quanto al predetto (...) era da identificarsi in (...) coniuge della (...) con cui aveva costituito nell'agosto 2014 la "(...) s.r.l." con sede in Gragnano (NA) alla Piazza (...) esercente attività di produzione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio nonché importazione ed esportazione di calzature.
Quanto alle scritture contabili della fallita la curatrice in sede di sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza in data 4/1/19, ed acquisite agli atti sull'accordo delle parti, ribadiva che non risultavano depositati né libri contabili, né registri né fatture.
Solo in data 13/2/19 a seguito di perquisizione presso l'abitazione della (...) ed accesso presso lo studio di commercialista del Dottor (...) si riusciva a rinvenire la suddetta documentazione.
Dai superiori elementi nonché dalle dichiarazioni rese dagli imputati in sede dibattimentale emerge, ad avviso di questo Collegio, la responsabilità degli imputati in ordine ai comportamenti loro ascritti sia pure con le limitazioni e le precisazioni di cui in seguito.
Quanto alla (...) la stessa in qualità di titolare della ditta non può che essere ritenuta responsabile della sottrazione delle rimanenze e delle somme risultanti dalla documentazione contabile.
Analoghe conclusioni devono farsi con riferimento alle scritture contabili che sono state rinvenute ad oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento, e dopo ben due interrogatori da parte del curatore, in parte presso l'abitazione della fallita ed in parte presso lo studio professionale del commercialista della ditta. Discorso diverso deve farsi con riferimento alle calzature indicate nel capo d'imputazione ed oggetto di sequestro in data 20/2/19 e rinvenute all'interno di un deposito sito in Napoli alla Via (...) 190 ed in uso all'(...) (vedi verbale di sequestro della Sez. PG. Guardia di Finanza del 20/2/19 acquisito agli atti).
Non sono, infatti, emersi elementi tali da consentire di ritenere provato in maniera certa, al di là delle considerazioni di cui in seguito in ordine al ruolo dell'(...) nella gestione della ditta fallita, che effettivamente tali calzature provenissero dalle giacenze di magazzino della (...) non rinvenute.
Passando alla posizione dell'(...) deve evidenziarsi come se da un lato lo stesso non risulti aver ricoperto alcun ruolo formale nella compagine societaria della ditta fallita d'altro canto emergono elementi concreti in ordine al ruolo effettivamente svolto.
In primo luogo il pubblico ministero ha prodotto copia di dodici fatture di acquisto emesse nei confronti della (...), e regolarmente pagate dai conti correnti della predetta, che testualmente riportano come destinatario "(...) di (...)".
Tali fatture, già menzionate dal curatore nella nota del 23/5719 inviata al PM procedente, depongono, ad avviso di questo Collegio, per lo svolgimento da parte dell'(...) di un ruolo attivo nella gestione della (...).
Che l'(...) fosse attivo nel settore del commercio di calzature è confermato sia dalla qualità di socio unitamente alla (...) della "(...)", società operante nello stesso campo della (...), che dalle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio innanzi al Tribunale.
In particolare, all'udienza del 6/10/2021 dichiarava di aver svolto e di svolgere attività di commercio di calzature sportive e di aver svolto tale attività anche nel periodo antecedente il fallimento della (...) e la separazione dalla (...). Chiariva come, però, almeno fino al 2016 tale attività fosse da lui svolta in assenza di qualsivoglia formalizzazione senza provvedere all'apertura di partita iva ed alla dichiarazione dei redditi alla stessa conseguenti.
A specifica domanda del PM alcuna giustificazione plausibile forniva sul perché in dodici fatture di acquisto intestate alla (...) fosse indicato il suo nome. Se da tali dichiarazioni e dalle fatture menzionate già si può ritenere che l'(...) avesse in concreto un ruolo all'interno della (...) tale conclusione viene confermata in maniera completa dalle dichiarazioni della (...). Quest'ultima in sede di spontanee dichiarazioni rese sempre il 6/10/2021 riconduceva il fallimento della (...) alla separazione personale tra lei e l'(...): "... il lavoro non andava già più bene, ma già da un paio d'anni ormai, perché lo avevo un po' abbandonato, un po' la situazione in casa era abbastanza pesante, quindi nel momento in cui lui è andato via io ho abbandonato tutto...". Da tali dichiarazioni emerge come l'(...) fosse il gestore di fatto della (...) e tanto è confermato dal rilievo che dal momento della separazione personale tra lo stesso e la (...) la (...) vedeva diminuire le proprie attività fino alla cessazione delle stesse ed al fallimento mentre l'(...) continuava ad operare, come dallo stesso ammesso, nello stesso settore.
Le dichiarazioni della (...) trovano ulteriore conferma anche da quanto riscontrato dal curatore che ha individuato come unico creditore la (...) che presentava istanza di fallimento ed evidenziava come a fronte di un debito pari ad Euro 30.000, circa fosse stato realizzato un attivo fallimentare di circa Euro 20.000,00. Risulta, quindi, confermata la versione dell'imputata secondo cui il fallimento fosse dipeso dalla propria situazione personale in quanto a seguito della separazione dall'(...), gestore di fatto ed esperto del settore, aveva trascurato la gestione della società che era fallita nonostante una situazione economica non compromessa in maniera irreversibile.
La stessa vicenda della mancata consegna delle scritture contabili, pur penalmente rilevante, conferma tale ricostruzione: le stesse non erano state distrutte od occultate ma venivano rinvenute presso l'abitazione dell'imputata ed il professionista incaricato della tenuta della contabilità a riprova di un atteggiamento di disinteresse ed estraneità alle vicende della (...).
Così ricostruita in fatto la vicenda può ritenersi la (...) responsabile del reato lei ascritto, ad eccezione della parte di contestazione relativa alle calzature sequestrate il 20/3/19 all'(...) e di cui sopra, ed alla stessa possono concedersi per il collaborativo comportamento processuale le circostanze attenuanti generiche in maniera prevalente sulla contestata aggravante (Cass. Sez. V 50349/14).
Da tanto consegue che pena adeguata, tenuto conto dei parametri tutti di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., può individuarsi in quella di anni due di reclusione. Quanto all'(...) se ne deve escludere la responsabilità non solo con riferimento alle calzature sequestrate il 20/3/19 ma anche con riferimento alla parte di contestazione relativa alla sottrazione delle scritture contabili di cui non aveva la materiale disponibilità trovandosi le stesse presso l'abitazione della moglie di cui era ormai di fatto separato.
Deve esser, quindi, assolto dal reato ascrittogli e ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 Legge fallimentare e, concessegli le circostanze attenuanti generiche per il collaborativo comportamento processuale, condannato, tenuto conto dei parametri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., alla pena di anni due di reclusione.
Per entrambi gli imputati alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 216 IV comma Legge Fallimentare, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena. Deve essere, infine, disposta la restituzione all'avente diritto delle calzature sequestrate in data 20/2/19.
L'assenza di qualsivoglia precedente penale in capo ad entrambi gli imputati consente di formulare per gli stessi una prognosi positiva in ordine all'astensione in futuro dal commettere ulteriori reati con conseguente possibilità di concedere loro il beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (...) colpevole del reato a lei ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, la condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (...) colpevole del reato di cui all'art. 216 comma 1 n. l R.D. 267/42 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa per entrambi gli imputati
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve (...) dal reato di cui all'art.216 comma 1 n. 2 R.D. 267/42 per non aver commesso il fatto.
Letto l'art. 216, co. 4, L. F. dichiara l'inabilitazione degli imputati all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena.
Dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.
Motivi in giorni sessanta.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2021.
Depositata in Cancelleria il 2 novembre 2021.