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Condanna per guida in stato di ebbrezza: sospensione patente e riconoscimento attenuanti generiche (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 04/11/2015, (ud. 04/11/2015, dep. 04/11/2015), n.16041

La guida in stato di ebbrezza, accertata tramite alcooltest regolarmente omologato e revisionato, integra il reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada. L’elemento psicologico si configura nella colpa generica per violazione delle regole di normale prudenza, aggravata dal pericolo per la sicurezza stradale, soprattutto su strade a scorrimento veloce. L’applicazione delle attenuanti generiche è giustificata dallo stato di incensuratezza dell’imputato e dal comportamento collaborativo. La sanzione include arresto, ammenda, sospensione della patente e, in caso di prognosi favorevole, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di giudizio a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 4.04.13, Mi. Ci. veniva tratta a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento. All'udienza del 4.11.15, dichiarata l'assenza dell'imputata, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e la produzione del verbale di verifica del 30.05.11; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato. Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad escutere il teste No. Ci., verificatore ENEL. All'esito della deposizione, sulla scorta della documentazione acquisita, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava la parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'istruttoria dibattimentale questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di Mi. Ci. in relazione al reato a lei ascritto nella rubrica del presente provvedimento. Ed invero, il teste No. - con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - riferiva che in data 30.05.11, su richiesta del personale ENEL della D.O. di Giugliano, effettuava un accertamento presso uno stabile sito in Giugliano alla Via San Nullo 98 bis presso un esercizio commerciale di Pharmasanitaria (del quale l'imputata risultava legale rappresentante) al fine di effettuare una verifica sul contatore dell'ENEL.

Ivi giunto il verificatore constatava che presso detto immobile il contatore centralizzato ed allocato all'esterno del locale - presentava il segnale di allarme e dalla verifica dell'apparecchio lo stesso presentava i tenoni termosaldati rimossi; si procedeva, quindi, ad effettuare una verifica con un contatore campione accertando, in tal modo, che il misuratore registrava i consumi con una sottomisurazione del 42%.

Tali essendo le risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale questo Giudicante ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di Mi. Ci. in relazione al reato a lei ascritto in rubrica in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta.

Quanto all'elemento materiale Mi. Ci., fruitore dell'immobile sito in Giugliano alla Via -omissis- e legale rappresentante della Pharmasanitaria cui risultava intestata la fornitura di energia elettrica, al fine di trarne un profitto, si impossessava di energia elettrica che sottraeva all'Ente erogatore mediante manomissione del misuratore consentiva il prelievo di energia con sottomisurazione dei consumi del 42%. Quanto all'elemento psicologico del reato di furto è il dolo specifico consistente nella coscienza e volontà della condotta tipica, col quid pluris individuato nell'ulteriore fine di trame profitto dalla cosa per sé o per altri; in tal senso profitto va individuato nell'utilizzazione dell'energia elettrica da parte della Mi. Ci. e nella relativa sottomisurazione dei consumi. Quanto alla contestazione si precisa che la stessa risulta perfettamente coerente con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, trattandosi di furto effettuato con mezzo fraudolento, atteso che il Mi. Ci., previa rottura dei tenoni in plastica che consentivano l'accesso al circuito interno del misuratore prelevava energia elettrica (con una sottomisurazione dei consumi con un errore del 42%) sottraendola all'ente erogatore. Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere in favore dell'imputata le attenuanti generiche, (da ritenere equivalenti rispetto alla contestata aggravante), in relazione al valore del bene sottratto, ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto in considerazione anche dello stato di incensuratezza dell'imputata. Tutto ciò premesso valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 cp questo Giudicante stima equo irrogare a Mi. Ci. la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 154,00 di multa, così determinata nel minimo edittale previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la a contestata aggravante.

Questo Giudicante, preso atto dello stato di incensuratezza di Mi. Ci. esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento della prevenuta ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp, dichiara Mi. Ci. responsabile del reato ascritto e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 154,00 di multa oltre il pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa

Napoli 4.11.15

Depositata in cancelleria il 04/11/2015.

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