Tribunale Napoli sez. III, 07/04/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 07/04/2021), n.3230
Il delitto di cui all'art. 474 c.p. si configura con la detenzione e messa in vendita di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti, qualora la falsificazione sia idonea a trarre in inganno terzi, anche in assenza di documentazione fiscale giustificativa della provenienza. La consapevolezza dell'origine illecita del prodotto si desume dall'assenza di documentazione, dal quantitativo della merce e dalla modalità di custodia o distribuzione, evidenziando un chiaro intento di immettere sul mercato beni falsificati.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, (...) veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati riportati in rubrica.
All'udienza del 06.11.2019, il processo veniva rinviato per difetto notifica del d.c. all'imputato. In tale sede, le persone offese, la società (...) Spa e (...) Spa, a mezzo dei propri difensori di fiducia, depositavano atto di costituzione in qualità di parti civili.
All'udienza del 24.06.2020, accertata la regolarità della notifica del d.c. all'imputato, si dichiarava procedersi in assenza dello stesso ex art 420 bis cpp.
All'udienza del 24.03.2021, mutata la persona fisica del giudice, si procedeva all'apertura del dibattimento con ammissione dei mezzi istruttori, meglio indicati in verbale.
Escusso il teste di PG (...), in servizio presso la Guardia di Finanza di Napoli, all'esito il Pm rinunciava ai testi residuali. Nulla osservando la difesa, il giudice revocava la relativa ordinanza di ammissione.
Espletata l'istruttoria, dichiarato chiuso il dibattimento, il PM e la difesa di parte civile parti concludevano come da verbale; all'udienza del 07.04.2021, concludeva anche la difesa dell'imputato, all'esito il Giudice decideva dando lettura del dispositivo con contestuale motivazione
Motivi della decisione
A parere di questo Decidente, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, è dimostrata la responsabilità dell'imputato (...) in ordine ai reati a lui ascritti.
Invero, appare provato che il 28.03.2017, introno alle ore 11,30, (...) venne controllato dagli Ufficiali e agenti della Guardia di Finanza di Napoli - Nucleo Polizia Tributaria di Napoli - mentre sistemava all'interno del locale deposito, situato in Portici, alla via (...), degli scatoli contenenti accessori, etichette, fibbie, buste e cinture,
( ovvero, circa 1500 fibbie riportanti il marchio (...), 11.000 buste riportanti i marchi (...), (...),(...), (...),(...), 540 cinture riportanti il marchio (...), 1800 etichette riportanti il marchio (...), 2800 etichette riportanti il marchio (...), 3000 cartellini riportanti il marchio (...), 300 accessori metallici riportanti il marchio (...) ed altri come dettagliatamente riportati nel verbale di sequestro, v. doc in atti) riportanti i marchi di famose case di moda: quali in particolare (...), (...),(...),(...),(...),(...);(...), (...),(...), che gli operanti sottoponevano a sequestro poiché contraffatti rispetto al marchio originale (v. verbale di sequestro del 28.03.2017, doc in atti).
Il teste precisava che il prevenuto era all'interno del locale, di cui al momento aveva l'esclusiva disponibilità, intento a sistemare alcuni scatoloni; che, all'atto del controllo, ebbe un comportamento collaborativo sottoscrivendo, in qualità di custode, il verbale di sequestro; che, inoltre, lo stesso era in possesso delle chiavi provvedendo, all'esito dell'attività di perquisizione, a chiudere il box a chiavi.
Nel corso delle indagini, il verbalizzante raccontava che venne sentita a sommarie informazioni la titolare del locale, individuata nella persona di (...).
Ciò, è quanto emerge incontrovertibilmente dalla deposizione del teste di PG e dalla lettura degli atti di indagine acquisiti su accordo delle parti.
In particolare, le investigazioni della P.G., dedita alla repressione dei reati in materia di contraffazione, e la cui attendibilità è dimostrata dalla coerenza e precisione intrinseca delle rispettive affermazioni nonché dai riscontri oggettivi provenuti dal verbale di sequestro, hanno consentito di appurare che la merce detenuta dall'odierno imputato, come cristallizzato nel verbale di sequestro acquisito in atti, fosse oggetto di contraffazione (da attribuire, in assenza di elementi di segno contrario, a terzi soggetti non identificati): a tale giudizio conduce - la fedele somiglianza del marchio corrispondente ai marchi delle rispettive case madri - la constatazione da parte degli operanti delle imperfezioni di fabbricazione nella manifattura complessiva degli articoli, della mancanza di documentazione fiscale e quant'altro che solitamente accompagnano detti beni in sequestro (elementi che riconducono alla produzione originale e consentono l'individuazione dell'azienda produttrice autorizzata dalla casa madre e detentrice dei diritti di tutela del marchio/logo/immagine registrati), dal fatto, quindi, che la merce tutta fosse sprovvista di documentazione fiscale e/o commerciale a corredo e di prezzo di vendita, ed infine dalla modalità di detenzione, ossia, divisi per tipologia di accessori ( scatoloni contenenti ; buste riproducenti i marchi di note case di moda, fibbie, cinture, etichette e cartellini riportanti i marchi di famosi stilisti, e per quantitativo palesemente pronti per essere immessi sul mercato).
In particolare il teste, dopo aver riferito dell'esito del sopralluogo effettuato nel locale di cui aveva disponibilità l'odierno imputato, cristallizzato nel verbale di sequestro acquisito in atti, precisava che la perquisizione venne fatta d'iniziativa da lui e dai colleghi della sua pattuglia per il fondato sospetto che l'imputato detenesse oggetti di contrabbando; che aH'interno del locale vi era L'imputato intento a sistemare gli scatoloni con evidente padronanza nella gestione del locale, poi, sottoposto a perquisizione ; da qui, la palese disponibilità del locale da parte del prevenuto il quale, all'atto del controllo, non fornì alcuna documentazione fiscale e/o commerciale che giustificasse il possesso della merce da lui detenuta.
Del resto, è pur vero che la teste (...), sentita a sommarie informazioni, ebbe a confermare alla PG la detenzione esclusiva del locale da parte del prevenuto.
Né l'imputato ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti, come provati dalla Pubblica accusa, preferendo restare assente al dibattimento.
Tanto premesso in punto di fatto, il quadro valutativo desumibile dalle risultanze processuali appare concludente ed univoco.
Appare dunque evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del (...) per i reati a lui ascritti: a parere di questo Decidente, infatti, gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale inducono a ritenere sussistenti i reati contestati all'odierno imputato e penalmente rilevante la condotta tenuta dallo stesso.
Innanzitutto, deve evidenziarsi come la condotta oggetto dell'imputazione sia con certezza attribuibile alla persona dell'odierno imputato tenuto conto che il predetto aveva la totale ed esclusiva disponibilità della merce al momento del controllo degli operanti con ciò dimostrando di averne il pieno dominio.
Ed invero, è appena il caso di osservare che i verbalizzanti riferiscono di aver accertato che al momento del loro accesso il (...) era di fatto l'unico responsabile del locale deposito essendo colui individuato dalla PG quale gestore del deposito, come desumibile dall'aver tenuto un comportamento collaborativo durante le operazioni di polizia, nonché dall'essere unico detentore delle chiavi di accesso al locale, per cui è processo.
Ciò posto, va osservato che, per la configurazione del delitto di cui all'art. 474 c.p., è necessaria e sufficiente la detenzione e la messa in vendita di prodotti industriali con marchi e segni distintivi contraffatti. Sul punto, non appare revocabile in dubbio la contraffazione sugli articoli rinvenuti dei marchi appartenenti a note "case di produzione" nazionali ed internazionali, in considerazione del fatto che i prodotti erano depositati in un locale privo dei necessari requisiti idonei alla custodia dei prodotti ( merce detenuta in scatoloni ), peraltro da destinare, con palese evidenza, stante il notevole quantitativo, a negozi situati nella stessa zona in cui è avvenuto l'accertamento e, quindi, ben conosciuti dagli agenti.
Tale circostanza, in uno alla riscontrata inesistenza di documentazione fiscale afferente la provenienza della merce sequestrata, fornisce una illuminante e decisiva chiave di lettura logico-valutativa circa la sicura falsità della merce rispetto alla casa produttrice come meglio descritta nel capo di imputazione.
In questo contesto non può dubitarsi, sulla base delle considerazioni finora svolte, della consapevolezza da parte del (...) della falsità dei prodotti trovati nella sua disponibilità.
Deve poi rilevarsi come la constatazione della contraffazione della merce repertata da parte degli agenti di PS dediti all'attività di repressione dei reati di contraffazione, riscontrata da elementi oggettivi - quali, come riferito dal teste, le rifiniture scadenti e imperfette, e la scarsa qualità dei materiali usati nonché l'assenza di licenze alla vendita delle case titolari dei modelli e dei marchi che sempre accompagnano gli articoli originali, il contesto e la modalità di deposito e vendita (sintomatica di una commercializzazione non autorizzata) e la totale mancanza di documentazione commerciale o fiscale giustificativa della merce - consente con sufficiente certezza di ritenere consumata l'ipotesi delittuosa contestata al prevenuto nel capo 1) dell'imputazione.
Per costante giurisprudenza per la configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p. è necessario che la contraffazione si traduca nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo o che l'alterazione sia tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo; ed inoltre, che la falsificazione, per quanto imperfetta e parziale, sia comunque idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando non solo errore circa l'origine e la provenienza del prodotto ma altresì confusione tra il marchio e il prodotto originale e quelli non autentici (cfr. Cass. Pen. Sez. V sentenza nr. 3336 del 26/1/2000): a questa ipotesi appare essere riconducibile la fattispecie in esame, atteso che la merce nella disponibilità del (...) benché non ben rifinita, non presentava caratteristiche esteriori tali da poter far palesemente percepire i beni coperti dal copyright come non originali, essendo i marchi riprodotti fedelmente riconducibili ai marchi registrati, ed è stata quindi correttamente sottoposta a sequestro; per tale ragione non appare attendibile l'ipotesi del falso grossolano prospettato dalla difesa dell'imputata.
Al contempo, può dirsi provato in via desuntiva che il possesso della predetta merce da parte dell'imputato fosse finalizzato alla vendita: infatti, in ragione del quantitativo della stessa (come chiaramente riportato nel verbale di sequestro ) e del fatto che fosse detenuta in scatoloni all'interno di un locale deposito in evidente offerta ai clienti, non è credibile che essa fosse destinata ad un uso personale e ciò anche a voler considerare che gli operanti non trovarono esposto alcun prezzo sui beni repertati.
Quanto poi al reato di ricettazione contestato al capo 2), deve affermarsi come la mancata detenzione di documenti giustificativi della provenienza della merce caduta in sequestro faccia ragionevolmente ritenere la consapevolezza da parte del (...) della sua provenienza delittuosa.
Del resto è da ritenersi verificata, sulla scorta di tutte le risultanze sopra esaminate, la circostanza idonea ad integrare la fattispecie prevista dalla norma de qua, afferente la condotta di chi, consapevole della loro provenienza delittuosa, acquista o riceve un quantitativo di prodotti con marchio contraffatto e li detiene per porli in vendita.
Né, si ribadisce, la difesa ha provato fatti o circostanze diverse o contrarie.
Affermata quindi la penale responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti, con riferimento al capo 2 ) non può essere ritenuta sussistente l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., in quanto il fatto è da considerarsi senz'altro di particolare gravità in considerazione di tutti gli elementi integrativi del fatto-reato, ossia non solo le modalità esecutive e l'entità dell'oggetto ricettato, ma anche la personalità del reo e la potenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata ( tenuto conto dell'elevato ed eterogeneo quantitativo di merce sottoposta in sequestro riportante marchi contraffatti indicativo di una stretta connessione con un più ampio contesto criminogeno dedito alla contraffazione di capi di abbigliamento ed accessori da destinare al libero mercato) e, quindi, sulla base di un esame globale del fatto, esteso a tutti gli elementi della fattispecie in esame.
Sussistono, altresì, elementi in atti in forza dei quali concedere le circostanze attenuanti generiche al prevenuto da valutarsi, nel giudizio di comparazione ex art 69 cp, prevalenti alla contestata aggravante, al solo fine di meglio perequare la pena all'effettivo disvalore del fatto-reato
I reati indicati ai capi 1) e 2) possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, atteso l'evidente disegno criminoso volto al conseguimento del profitto derivante dalla vendita della merce contraffatta, da ritenersi sussistente sotto il più grave reato di cui all'art 648 cp.
Tanto premesso, valutati tutti i criteri di legge ed in particolare quelli di cui all'art. 133 c.p., quale pena da irrogare appare equa quella di anni uno e mesi sei di reclusione e euro.1400,00 di multa, così determinata: pena base, considerato reato più grave quello di cui all'art. 648 c.p., anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, così apparendo equa la pena in base al quantitativo di merce; ridotta per la concessione ex art. 62 bis cp delle circostanze attenuanti generiche - da valutarsi prevalenti alla contestata aggravante - ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa; aumentata ex art. 81 cp nella misura inflitta per la continuazione con il reato di cui all'art. 474 c.p.
Segue per legge la condanna alle spese processuali ex art. 535 c.p.p., la pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 475 c.p., nonché la confisca e distruzione dei beni in sequestro, trattandosi di beni contraffatti corpo del reato.
Quanto alle richieste avanzate dalle costituite parti civili, questo Giudice ritiene provata all'esito del giudizio, in ragione delle emergenze processuali sin qui illustrate, la sussistenza dei danni di cui si chiede il risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., valutata l'inidoneità delle prove assunte ad una loro quantificazione, l'imputato va condannato al predetto risarcimento - con rimessione delle parti davanti al giudice civile per la liquidazione - nonché alla rifusione delle spese processuali, che possono essere liquidate nei confronti di ciascuna parte civile nella somma di euro 1.140,00 oltre IVA e CPA come per legge e se dovute.
Non sussistono ì presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena stante i precedenti penali ostativi alla concessione di siffatto
beneficio.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (...) colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 2), concesse le attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro millequattrocento,00 di multa, oltre spese processuali.
Letto l'art. 538 cpp condanna (...) al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede; altresì, condanna (...) al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili che si liquidano in euro 1.140,00, oltre IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna.
Si ordina per estratto e per una sola volta la pubblicazione delle sentenza sul quotidiano "Il Mattino".
Ordina la confisca e distruzione della merce in sequestro.
Così deciso in Napoli il 7 aprile 2021.
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2021.