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Danneggiamento di piante e subordinazione della sospensione condizionale alla riparazione del danno

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Tribunale Potenza, 27/09/2024, (ud. 28/06/2024, dep. 27/09/2024), n.910

L'estirpazione di piante senza la prescritta autorizzazione, pur se limitata a una porzione di terreno specifico, integra il reato di danneggiamento ai sensi dell'art. 635, comma 2, n. 3, c.p., quando la condotta comporta la distruzione o alterazione irreversibile del bene naturale, configurando l'elemento soggettivo del dolo nella consapevolezza e volontà di realizzare l'atto illecito. La concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla riparazione del danno o alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione a giudizio, ritualmente notificato, De.Ga. veniva convenuto innanzi l'intestato Tribunale per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe, all'udienza del 06.03.2019.

All'udienza del 06.03.2019, dichiarata l'assenza dell'imputato, il procedimento veniva rinviato preliminarmente all'udienza del 10.04.2019. All'udienza del 10.04.2019, stante l'assenza del difensore di fiducia dell'imputato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 29.05,2019. All'udienza del 29.05.2019 il procedimento veniva assegnato al sottoscritto G.O.P. e rinviato all'udienza del 28.06.2019.

All'udienza del 28.06.2019, aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove richieste dalle parti. In particolare, veniva acquisita su consenso delle parti la documentazione prodotta dal P.M. e cioè: verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi del 09.03.2018, verbale di sequestro penale del 09.03.2018, fascicolo fotografico, autorizzazione al taglio dell'Area Vulture Alto - Bradano del 06.12.2017. Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 27.03.2020. All'udienza del 27.03.2020 il procedimento veniva rinviato d'ufficio all'udienza del 27.11.2020, in applicazione della normativa vigente durante l'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19, con sospensione dei termini di prescrizione del reato.

All'udienza del 27.11.2020 il procedimento veniva rinviato d'ufficio all'udienza del 24.09.2021, in applicazione della normativa vigente, durante l'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19, nei termini ed alle condizioni di legge.

All'udienza del 24.09.2021 veniva esaminato, l'appuntato dei Carabinieri Forestali di Melfi, Pa.Do., il P.M. rinunciava ai testi Cocco e Traficante e il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva; il procedimento veniva rinviato all'udienza del 24.06.2022.

All'udienza del 24.06.2022, stante l'assenza ingiustificata del teste Ar.Fe., che veniva sanzionato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 07.10.2022.

All'udienza del 07.10.2022, stante l'assenza del teste Ar.Fe., il

procedimento veniva rinviato all'udienza del 07.10.2022.

All'udienza del 16.12.2022, stante l'assenza giustificata da motivi di salute del teste Ar.Fe., il procedimento veniva rinviato all'udienza del 23.06.2023.

All'udienza del 23.06.2023, stante l'assenza giustificata da motivi di salute del teste Ar.Fe., il procedimento veniva rinviato all'udienza del 27.10.2023.

All'udienza del 27.10.2023, stante, nuovamente, l'assenza giustificata da motivi di salute del teste Ar.Fe., il procedimento veniva rinviato ali ' udienza del 15.12.2023.

All'udienza del 15.12.2023 Ar.Fe. risultava deceduto; pertanto, veniva acquisito, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., il verbale di sommarie informazioni testimoniali di Ar.Fe. e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 26.04.2024.

All'udienza del 26.04.2024, stante il legittimo impedimento de! difensore dell'imputato, previa sospensione dei termini di prescrizione del reato per giorni sessantaquattro, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 24.05.2024. All'udienza del 24.05.2024, chiusa l'istruttoria dibattimentale e dichiarati utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, a norma di legge, le parti concludevano come da verbale di udienza e il procedimento veniva rinviato per le repliche all'udienza del 28.06.2024, quando il Tribunale emetteva la decisione.

FATTO E DIRITTO

All'esito del dibattimento deve essere dichiarata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art 635, comma 2, n. 3, c.p., mentre deve essere dichiarato il proscioglimento dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 181, comma 1, D.Lgs. n. 42/04 per estinzione del reato per prescrizione. La vicenda può essere ricostruita sula base delle testimonianze assunte durante il dibattimento e sulla base dei documenti acquisiti dal Tribunale. L'App. dei Carabinieri Forestali della Stazione di Melfi, Pa.Do., riferiva che il 09.03.2018, durante un regolare controllo del territorio, unitamente ai colleghi, M.llo Co.Ro. e App. Traficante Raffaele, aveva accertato l'estirpazione di 119 piante nel bosco censito al catasto del Comune di Melfi al Foglio 53, particella 4. Riferiva che l'autorizzazione esibita riguardava solamente il taglio di risanamento delle piante di conifere, "deperenti e malformate1'' e non, invece, l'estirpazione.

Al momento del controllo, le piante erano già state estirpate ed era presente De.Ga.; pertanto, si era proceduto al sequestro dell'area che era di proprietà di Ar.Fe.

Il teste qualificato riferiva che De.Ga. non era munito della specie alla autorizzazione regionale all'estirpazione delle piante.

Inoltre, il teste specificava che si trattava di piante di conifere, douglasia, pino marittimo di circa 30 anni e che le piante estirpate erano state poste sulla particella suddetta.

Ar.Fe., come risulta dal verbale di sommarie informazioni testimoniale del 10.03.2018, aveva dichiarato di essere comproprietario, insieme ai suoi fratelli, del fondo in Località Serre del Comune di Melfi, riportato al catasto al Foglio n. 53, P.lle nn. 2, 3, 4, 5, 95 e 146 e di avere delegato il Sig. De.Ga. ad eseguire, previa richiesta delle autorizzazioni necessarie, dei lavori di risanamento del fondo; Ar. aveva precisato di non avere delegato il De.Ga. all'estirpazione di piante nel suddetto bosco e di non essere a conoscenza che De.Ga. avesse effettuato l'estirpazione di piante nel bosco.

In effetti, dalla lettura degli atti acquisiti al dibattimento, veniva confermato che De.Ga. era autorizzato al solo taglio a regola d'arte, con idonei attrezzi, a superficie liscia ed inclinata e che nel corso dell'abbattimento, allestimento ed esbosco bisognava avere tutti i necessari riguardi per non danneggiare in alcun modo la rinnovazione e le piante adiacenti, come risulta dall'autorizzazione n. prot. 3374 del 6.12.2017 e dalla precedente istanza di taglio.

E' emerso, quindi, che De.Ga. era stato appunto l'esecutore dell'estirpazione delle piante così come documentato dalle fotografie allegate al verbale di accertamento dei luoghi del 09.03.2018; sul punto vale quanto contenuto nel verbale di accertamenti urgenti dei luoghi del 09.03.2018 nonché il verbale di sequestro in atti.

I suddetti atti confermano e contengono i dati riferiti dai verbalizzanti. Infine, la documentazione fotografica prodotta dal P.M. rappresenta le piante estirpate e tutto il materiale legnoso prodotto dalle operazioni di estirpazione. Dunque, ritiene questo giudice che debba dirsi provata la condotta materiale ascritta all'imputato. Infatti, si è accertato che il De.Ga. sia stato sorpreso subito dopo l'estirpazione delle piante li accatastate nella particella interessata per cui aveva avuto l'autorizzazione al taglio, ma non all'estirpazione; gli elementi indicati, le testimonianze, e la documentazione acquisita conducono a far ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'estirpazione fosse stata effettuata dal De.Ga.

Infatti, l'estirpazione delle piante era terminata da poco atteso che le piante con le radici (poi sequestrate) erano ancora sul posto. I militari della Regione Carabinieri Forestale "Basilicata", come risulta dal verbale di accertamento e rilievi urgenti del 09.03.2018, avevano accertato che "il De.Ga. non aveva proceduto al solo taglio di risanamento delle resinose presentì sui terreni censiti al Catasto di Melfi al fg. 53, p.lle 2,3,4,5,95 e 146, così come descritto nell'autorizzazione dallo stesso acquisita, ma aveva estirpato n. 119 piante, tra le quali Pino marittimo, Pino d'Aleppo, Pinoneo, e Douglasia di altezza media tra 12 e 15 metri ca e diametro a 1,30 m da terra (a petto d'uomo) tra 18 e 35 cm."

Ancora, giova rappresentare che l'imputato, rimasto assente nel procedimento, non ha inteso offrire al dibattimento alcun elemento di senso contrario a quello di cui sopra.

Deve, dunque, dirsi provata al di là del ragionevole dubbio la condotta materiale ascritta all'imputato in riferimento al reato di danneggiamento contestato. Sulla base di tali premesse, intervengono alcune considerazioni in diritto. La contravvenzione di cui all'art. 181 D.Lgs. 42/04 punisce chi senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici.

Tale reato, tuttavia, risulta prescritto.

Difatti, la fattispecie di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/04, contestata nel capo di imputazione, appartiene al genus delle contravvenzioni per i quali il termine massimo di prescrizione risulta essere di anni cinque, comprendente l'ulteriore periodo di un anno derivante dall'aumento di un quarto del termine relativo a questo reato, per effetto dell'atto interruttivo del decreto di citazione a giudizio. Considerati l'atto interruttivo e i periodi di sospensione del corso della prescrizione, il reato commesso il 09.03.2018, alla data odierna risulta prescritto. Segue sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato a mente degli artt. 129 e 531 c.p.p.

Infine, in riferimento al delitto di cui all'art. 635, c. 2, n. 3, c.p. di danneggiamento di piante di Pino Marittimo, Pino d'Aleppo, Pino Nero e Douglasia presenti nelle particelle n. 2,3,4,5,95 e 146 del Foglio n. 53 di proprietà di Ar.Fe. è ravvisata l'ipotesi di reato di danneggiamento in quelle porzioni di terreno da parte del De.Ga.

Sul punto, il Tribunale ritiene sussistente la fattispecie criminosa di cui all'art. 635, comma 2, n. 3 c.p. sia sotto il profilo dell'elemento materiale che dell'elemento soggettivo in quanto il De.Ga., con la propria condotta consistita nell'estirpare, senza autorizzazione, 119 piante del bosco ha distrutto, eliminandolo, il bene costituito dalle piante stesse ed appartenente ad Ar.Fe.

Sussiste l'elemento piscologico del dolo in quanto la condotta posta in essere è stata la manifestazione di una coscienza e volontà dirette a realizzare la condotta di estirpazione delle piante.

Quanto alla dosimetria della pena si ritiene partire dalla pena per il reato di danneggiamento pari a mesi sei di reclusione, diminuita di due mesi di reclusione, pari ad un terzo, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche; pertanto, si ritiene equo irrogare la pena di mesi quattro di reclusione, tenuto conto della gravità del fatto e del danno arrecato.

Alla condanna segue l'obbligo di pagare le spese processuali. L'assenza di precedenti penali in capo a De.Ga. consente una prognosi favorevole circa il fatto che costui, in futuro, si asterrà dalla commissione di altri reati, di talché, non sussistendo condizioni ostative di legge, può essere concessa la sospensione condizionale della pena; tuttavia, la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 635, comma 4 c.p. è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata della pena, pari a mesi quattro. Si dispone il dissequestro di quanto in sequestro e la restituzione agli eredi di Ar.Fe., comproprietario, unitamente ai fratelli, dei beni oggetto di sequestro, in quanto Ar.Fe. è persona estranea al reato e deceduta.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara De.Ga. colpevole del reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, c.p. e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese del presente procedimento.

Visto l'art. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di De.Ga. in ordine al reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/04, in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Pena sospesa nei termini ed alle condizioni di legge.

Dispone il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto, quale persona estranea al reato.

Motivazione riservata in giorni 90 (novanta).

Così deciso in Potenza il 28 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2024.

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