Tribunale Napoli sez. III, 04/11/2021, (ud. 21/10/2021, dep. 04/11/2021), n.8891
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, prevista dall'art. 219, comma 1, L. Fall., si configura solo se il pregiudizio arrecato ai creditori è oggettivamente determinato e quantificabile. La semplice passività dell'impresa non integra automaticamente l'aggravante, in quanto il danno patrimoniale deve consistere in una sottrazione fraudolenta di attivo che comporti un significativo pregiudizio per i creditori.
Svolgimento del processo
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 429 C.P.P., il GUP presso il Tribunale di Napoli disponeva il rinvio a giudizio degli imputati in ordine ai reati loro ascritti.
Il procedimento si instaurava dinanzi alla Terza sezione penale del Tribunale di Napoli all'udienza dell'8/1/2020, in cui, rilevata l'omessa notifica del decreto ex art. 429 c.p.p. nei confronti di (...), il Tribunale disponeva la rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputata.
Dopo un rinvio d'ufficio dell'udienza del 6.5.2020 per l'emergenza sanitaria in corso all'udienza del 4.11.2020, dichiarata l'assenza degli imputati, assistiti da difensori di fiducia come da nomina depositata in udienza, in assenza di questioni preliminari, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e le parti avanzavano le rispettive richieste istruttorie, in ordine alle quali il Tribunale decideva come da ordinanza ed il processo veniva rinviato per l'inizio dell'istruttoria dibattimentale.
All'udienza del 3.3.2021 il Tribunale dava atto del mutamento dell'organo collegiale e rinnovava l'istruttoria dibattimentale. Le parti si riportavano alle richieste istruttorie avanzate alla precedente udienza ed il Collegio le ammetteva. Pertanto il Tribunale, in mancanza della citazione dei testimoni di lista del Pubblico Ministero, rinviava il dibattimento per l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale.
Alla successiva udienza del 10.6.2021, il Tribunale dava nuovamente atto del mutamento dell'organo collegiale. Le parti si riportavano alle richieste istruttorie come da verbale del 4.11.2020 ed il Collegio confermava la precedente ordinanza e stante l'assenza dei testi, rinviava il processo.
All'odierna udienza il Tribunale, sull'accordo delle parti veniva acquisita la relazione ex art. 33 L. Fall. redatta dal curatore fallimentare con i relativi allegati e la consulenza redatta dal consulente della Difesa.
Quindi le parti, rilevata la risalenza nel tempo dei fatti ascritti agli imputati, chiedevano emettersi sentenza ex art. 129 c.p.p. di non doversi procedere essendosi estinti i reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, previa esclusione dell'aggravante contestata.
Il Tribunale riservava la decisione e, all'esito della camera di consiglio pronunciava e pubblicava la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza, indicando in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Motivi della decisione
Il Collegio ritiene che il reato ascritto agli imputati debba essere dichiarato estinto per intervenuto decorso del termine prescrizionale, con conseguente pronunzia di non doversi procedere, previa esclusione dell'aggravante della rilevante entità del danno.
Ed. invero agli imputati viene ascritto in concorso e nelle rispettive qualità indicate nella imputazione, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto i beni facenti parte del patrimonio della società, ed ih particolare per avere effettuato, con atto del 27.7.2006 una cessione di ramo d'azienda ad un prezzo irrisorio e di avere distratto l'autovettura (...) concessa in leasing alla società fallita, si da creare un passivo di oltre un milione di Euro, a fronte di un attivo molto inferiore; nonché, per avere tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Reato aggravati ai sensi degli artt. 219, comma 1 e comma 2 n. 1 L. Fall.
Non sussistono invero elementi onde pervenire ad una sentenza assolutoria nel merito degli imputati, poiché al di là del dato che il ramo d'azienda è stato ceduto a società, con il medesimo oggetto sociale e facente capo al medesimo (...), vi è la sicura distrazione dell'autovettura (...) t.g. (...) concessa in leasing alla fallita, della quale, al termine dell'attività istruttoria, resta ancora sconosciuta la reale destinazione.
In secondo luogo, è contestata la mancata esibizione dei libri e delle scritture contabili della società, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società.
Il Collegio osserva che anche rispetto a quest'ultima contestazione risulta pacifico che le parti non abbiano fornito elementi utili a rinvenire la suddetta documentazione.
Il curatore, nella relazione ex art. 33 della legge fallimentare, afferma che: "la Sig.ra (...) non ha depositato tutti i libri previsti dall'art. 2421 c.c.; mancano infatti il libro soci, il libro dei verbali delle assemblee, il libro dei verbali del collegio sindacale, il registro cespiti ammortizzabili, i libri paga e matricola. La mancanza, in particolare, del libro verbale assemblee e del libro dei verbali del collegio sindacale, non consente di ricostruire il corretto funzionamento dei due organi e di individuare eventuali responsabilità".
Fatta tale premessa occorre considerare che i fatti risalgono al 26.11.2008, data della sentenza dichiarativa del fallimento.
Il reato di bancarotta fraudolenta, punito con la reclusione da tre a dieci anni, si prescrive nel termine ordinario di 10 anni: il corso della prescrizione, nel caso che ci occupa, è stato però interrotto dall'emissione del decreto che dispone il giudizio, di guisa che il termine di cui all'art. 157 c.p. è stato prolungato di un quarto, ex art. 161, comma 2 c.p., arrivando a complessivi anni 12 e mesi 6.
La contestazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1 L. F. comporta un più ampio termine di prescrizione, poiché la pena di cui all'art. 216 c.p. è aumentata sino alla metà.
Tuttavia nel caso che ci occupa ritiene il Tribunale che debba essere esclusa la sussistenza di tale aggravante, sprovvista di qualsiasi fondamento e comunque priva di elementi probatori idonei a dimostrarne la fondatezza.
Ed invero secondo la costante giurisprudenza di legittimità: "La circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'articolo 219, comma primo, della legge fallimentare si configura solo se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave" (cfr. ex multis Cass. sez. V, sent. n. 33880 del 06/07/2018).
Ebbene dagli atti in possesso del Tribunale non risulta in alcun modo definito o comunque provato il danno patrimoniale di grave entità che potrebbe generarsi da una distrazione dell'attivo patrimoniale a danno dei creditori mediante una simulata cessione del ramo di azienda.
Nella relazione ex art. 33 L. F. il dott. (...) e la dott.ssa (...), nella qualità di consulenti tecnici, si sono limitati infatti a contestare un'avvenuta distrazione delle masse attive mediante una simulata cessione di un ramo d'azienda, i cui indici di simulazione risultano essere esclusivamente due.
Il primo sussisterebbe rispetto alla riconducibilità della titolarità dell'azienda cessionaria al medesimo soggetto della ceduta, il secondo, invece, sarebbe rinvenibile nella vendita dell'azienda ad un prezzo definito come "irrisorio".
Null'altro è detto circa il valore effettivo del ramo d'azienda ceduto, rendendo indeterminata la quantità di attivo presumibilmente distratta.
Su tale premessa il Collegio rileva che ai fini del riconoscimento e della determinazione di un danno patrimoniale di rilevante entità deve oggettivamente essere quantificata la somma sottratta al soddisfacimento dei creditori.
Più precisamente l'unico dato portato a conoscenza del Collegio è che la vendita è avvenuta ad un prezzo complessivo di Euro 60.00.0,00, omettendo in tal senso un accertamento effettivo, circa, il valore effettivo del ramo ceduto né il prezzo che avrebbero dovuto corrispondere i cessionari quale corrispettivo della vendita.
D'altra parte, come s'è detto, il danno patrimoniale, rilevante ai fini dell'aggravante, non può essere identificato con la passività di cui la società risultava essere titolare al momento della cessione, poiché, il danno patrimoniale consiste in un pregiudizio significativo arrecato ai creditori della società, attraverso una fraudolenta sottrazione dell'attivo, con corrispondente danno ai creditori che verrebbero così sprovvisti di una tutela ai fini del soddisfacimento del proprio credito, garantito appunto dalla massa attiva della società stessa.
Diversamente la passività di quest'ultima può essere definita come l'ammontare complessivo delle situazioni debitorie di cui la stessa è titolare a seguito dello svolgimento dell'attività d'impresa.
Pertanto, è evidente che, mentre il danno patrimoniale può risultare quale conseguenza di una operazione fraudolenta; la passività ben può prescindere dalla stessa, potendosi verificare in qualsiasi momento della vita dell'impresa stessa.
Per tutto quanto fino ad ora esposto, si ritiene di dover escludere l'aggravante e di dichiarare estinto il reato per avvenuta prescrizione, come richiesto dalle parti, poiché non èssendo stato dimostrato che la cessione del ramo d'azienda sia stata effettuata ad un prezzo irrisorio rispetto ad un suo valore economico di gran lunga superiore, e tenuto conto che di fatto l'unico altro bene certamente sottratto alla massa attiva è un'automobile, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 L. F..
Dal momento che i fatti, così come indicati nel decreto di citazione a giudizio, risultano essere accertati in data 26.11.2008 con emissione sentenza di fallimento, esclusa l'aggravante innanzi indicata, il reato risulta estinto alla data del 26.05.2021.
P.Q.M.
Letto l'art. 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati loro ascritti estinti per intervenuta prescrizione, previa esclusione dell'aggravante contestata di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Fissa in giorni trenta il. termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2021.
Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2021.