Tribunale Napoli sez. I, 14/01/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 14/01/2016), n.574
La denuncia di smarrimento di un documento pubblico, finalizzata a ottenere un duplicato per consentire il compimento di atti che richiedono la disponibilità del documento stesso, integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico se il documento non è mai stato nella disponibilità del denunciante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 26.09.13, Ca. Gi. e Pe. An. venivano tratte a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato rispettivamente loro ascritto alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 22.10.15, contumace la Ca., assente la Pa. ex art. 420 bis c.p.p., il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori: il PM chiedeva, di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione della denuncia di smarrimento del 3.05.10 di Ca. Gi.; del verbale di fermo amministrativo del veicolo tg. -omissis- di proprietà di Pe. An. ed elevato a carico di Pe. Lu. con relativo verbale di contestazione di infrazione per violazione dell'art.193 CdS; originale della carta di circolazione del veicolo tg. -omissis- intestata a Pe. An., copia della carta di circolazione del veicolo tg. -omissis- intestata a Pe. An.; provvedimento di Confisca del predetto veicolo emesso dalla Prefettura di Potenza del 29.04.11, oltre a due verbali di sequestro della documentazione attinente al passaggio di proprietà, del veicolo; i Difensori degli imputati chiedevano il controesame dei testi del PM, e l'esame delle imputate. Il Giudice, ammesse le prove, procedeva all'escussione del teste ag. Ca. Mi., all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Stradale di lago negro; e del teste vice quest. Vi. Fr., dirigente del Commissariato di PS Napoli Palazzo di Giustizia. Il processo veniva rinviato per l'eventuale esame delle imputate e comunque per le conclusioni.
All'udienza del 14.01.16, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità degli atti, dichiarava chiuso il dibattimento e, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali, questo Giudicante ritiene di dover mandare assolta, sia pure con la formula dubitativa, Pe. An. dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto; di contro ritiene raggiunta la prova in ordine alla penale responsabilità di Ca. Gi. in relazione al reato a lei ascritto in rubrica.
In tal senso, il teste ag. Ca. Mi. - con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - riferiva che in data 24.08. personale della Polizia stradale di Lagonegro procedeva ad un controllo su strada relativo al veicolo Lancia Y tg. -omissis-, di proprietà di Pe. An. condotto da Pe. Lu., elevando nei confronti di quest'ultimo un verbale di contestazione di infrazione per violazione dell'art. 193 CdS (in atti); e provvedendo ad elevare verbale di sequestro amministrativo del veicolo - in atti - (ritirando la relativa carta di circolazione) in danno del Pe. Lu. che veniva nominato custode. Quale luogo di custodia veniva indicata l'area di pertinenza del domicilio del conducente in Santa Maria del Cedro (CS).
Il teste riferiva che non essendo stato pagato il verbale di contestazione di infrazione al CdS, né essendo stato lo stesso oggetto di ricorso, in data 29.04.11 la Prefettura di Potenza disponeva la confisca del veicolo (provvedimento in atti).
Il teste riferiva che personale dei Carabinieri delegato dalla Polizia Stradale alla notifica del predetto provvedimento, comunicava che il veicolo non risultava più presente nel luogo di custodia.
L'agente, pertanto, effettuava controlli alla banca dati dell'ACI (in atti la schermata dell'ACI) da cui risultava il trasferimento di proprietà dell'autovettura Lancia Y tg. -omissis- avvenuto in data 7.04.2010 in favore di Ca. Gi. risultando, agli atti una denuncia di smarrimento del 3.05.2010 della carta di circolazione effettuata dalla prevenuta presso il Commissariato di PS Napoli Palazzo di Giustizia.
Il teste, pertanto, acquisiva documentazione come da sequestri del 13.03.12 presso la MCTC di Napoli e presso l'Agenzia di pratiche automobilistiche sita in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano e relativa al passaggio di proprietà del veicolo. L'agente di PG riferiva in udienza che il predetto passaggio di proprietà risultava "apocrifo" precisando che tale operazione non poteva essere effettuata presenza del solo CDP per la mancanza della carta di circolazione del veicolo (in quanto ritirata dalla Polstrada di Lagonegro il 24.08.09).
Il teste dott.ssa Vice quest. Dott.ssa Vi. Fr. riferiva di aver escusso a SIT Ca. Gi. in merito alla denuncia relativa allo smarrimento della carta di circolazione del veicolo.
Tali essendo le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, questo Giudicante, in relazione alla posizione di Pe. An. rileva che, pur aderendo alla tesi giurisprudenziale (Corte di Cassazione sez. III n. 174 del 2008 confermata da Cass. III sez. n. 251,16 del 19.06;08) secondo la quale, in caso di contestazione dell'art. 334 cp ritiene di assolvere con la formula "perché il fatto non sussiste" rilevando che la fattispecie sia punita con sanzione amministrativa dall'art. 213 C.d.S. che racchiude tutta la disciplina del sequestro in materia di violazione della circolazione stradale, e dunque specializzante rispetto alla normativa codicistica, ritiene che nel caso di specie sia emersa la prova della sottrazione al sequestro amministrativo del bene che, effettivamente veniva fatto oggetto di trasferimento di proprietà in favore di Ca. Gi.; tuttavia, si osserva che non è stata raggiunta in modo certo ed incontrovertibile la prova che il fatto sia ascrivibile alla Pe. An..
In tal senso, è certo che in data 24.08.11 il veicolo tg. -omissis- di proprietà di Pe. An. era nella materiale disponibilità di Pe. Lu. che veniva nominato custode all'atto del sequestro (che indicava quale luogo di custodia Santa Maria del cedro in provincia di Cosenza).
Il veicolo veniva effettivamente venduto il 7.04.11 a Ca. Gi. ma agli atti del processo, dall'incartamento sequestrato dalla PG presso la MCTC e presso l'Agenzia di pratiche automobilistiche che curava la vendita, non emerge alcuna dichiarazione proveniente dalla parte venditrice né vi è alcuna firma (da poter eventualmente comparare con quella dell'imputata) essendo presente solo la copia della sua carta di identità.
Tale circostanza se certamente costituisce un indizio in ordine alla sottrazione al sequestro amministrativo da parte della Pe. An. non può costituire, da sola, prova della penale responsabilità della prevenuta, atteso che il veicolo non era stato affidato alla sua custodia ma al Pe. Lu. e che questi materialmente ne aveva la disponibilità almeno nell'agosto 2010.
Non essendo stata provata la presenza della Pe. al momento del passaggio di proprietà effettuato presso l'agenzia di pratiche automobilistiche essendovi agli atti solo una copia del documento della stessa che poteva essere stato prodotto da terze persone che potevano averlo acquisito in modo fraudolento, ed in considerazione del fatto che - il veicolo non era nella disponibilità della Pe. che risultava solo proprietaria del bene ma non anche nella materiale disponibilità dello stessa e che, come emerge dall'atto del controllo del 24.08.10 a bordo del veicolo veniva fermato il Pe. Lu., questo Giudicante ritiene che non sia emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio la prova della penale responsabilità di Pe. An. in ordine al reato ascritto, ed in ossequio al principio in dubio pro reo, si ritiene di mandare assolta la prevenuta, sia pure con formula dubitativa, per non aver commesso il fatto.
Discorso diverso va affrontato in relazione alla posizione di Ca. Gi..
In tal senso, dall'istruttoria dibattimentale, ed in particolare dal sequestro effettuato il 13.03.12 emerge che Ca. Gi., al fine di poter effettuare il passaggio di proprietà del veicolo tg. -omissis- - per il quale oltre al CDP (Certificato di proprietà) è richiesta la carta di circolazione - denunciava falsamente in data 3.05.10 lo smarrimento della carta di circolazione al fine di ottenere un duplicato del predetto documento; documento del quale la stessa mai era potuta entrare in possesso in quanto materialmente ritirato in data 24.08.09 dal personale della Polizia Stradale di Lagonegro all'atto del sequestro amministrativo per violazione della contestazione di infrazione al CdS per violazione dell'art. 193.
Tutto ciò premesso, risultano, quindi integrati gli elementi costitutivi del reato ascritto a Ca. Gi.: quanto all'elemento materiale la prevenuta attestava falsamente, in un atto pubblico, di aver smarrito la carta di circolazione relativa al veicolo tg. -omissis-, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
L'elemento psicologico si ravvisa chiaramente nel dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di far apparire come vero un fatto inesistente del quale ella era certamente a conoscenza, non essendo mai entrata nella materiale disponibilità del bene; oltre al quid pluris consistente nel fine ulteriore perseguito dall'agente e volto ad ottenere un duplicato della predetta carta di circolazione.
Possono ritenersi applicabili a Ca. Gi. le attenuanti generiche, alla luce dello stato di incensuratezza ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto.
Ciò premesso, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo irrogare a Ca. Gi. la pena di mesi quattro di reclusione; pena così determinata: pena base mesi sei di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche a mesi quattro di reclusione.
Segue per legge la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 cpp.
Questo Giudicante, rilevato lo stato di incensuratezza di Ca. Gi. esprime un giudizio favorevole circa il futuro comportamento dell'imputata ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p..
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Ca. Gi. responsabile del reato ascritto e, ritenute le attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre le spese processuali. Pena sospesa. Letto l'art. 530 II co. C.p.p. assolve Pe. An. dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto.
Napoli, 14 gennaio 2016
Depositata in cancelleria il 14/01/2016.