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Guida in stato di ebbrezza: configurabilità dell'aggravante per incidente stradale senza coinvolgimento di terzi

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Tribunale Gorizia, 13/06/2024, n.518

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Disposta la citazione diretta a giudizio dell'odierna imputata, affinché rispondesse del reato descritto in epigrafe, dichiarato aperto il dibattimento, sono stati ammessi i mezzi di prova.

All'udienza dell'11.6.2024 è stato escusso Ma.Lo.; indi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe.

Motivi della decisione
Deve essere pronunciata sentenza di condanna dell'odierna imputata per il reato di rubrica.

Il teste Ma.Lo., operante di P.g., ha dichiarato di essere intervenuto presso un incidente, avvenuto in San Canzian d'Isonzo alle ore 21.45 circa del 13.9.2022.

Ivi giunto, aveva appurato che l'imputata - sedicente ma identificata mediante comparizione con precedente fotosegnalamento - aveva sfondato il portone di un'abitazione provata, con l'autovettura (…), da lei condotta.

Effettuato l'alcoltest nei confronti dell'imputata, tramite l'ausilio dei colleghi della Polizia stradale, l'operante ne aveva accertato un tasso alcolemico pari a 2,13 g/l alle ore 22.27 e pari a 2,23 g/l alle ore 22.47.

L'operante Ma. aveva altresì accertato che l'imputata non era titolare di patente di guida e che l'automobile (…) era intestata a Pi.Al., padre dell'ex compagno dell'imputata, intervenuto sul posto a seguito del sinistro. Ritiene il Giudice che le emergenze processuali consentano con sicuro convincimento di affermare la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di rubrica.

Tanto attendibili quanto lineari e circostanziate sono risultate in tal senso le dichiarazioni dell'operante Ma., peraltro estrinsecamente confermate dagli scontrini dell'alcoltest, in atti.

Ciò posto in punto di fatto e di valutazione delle prove, non v'è dubbio che la condotta dell'imputata integri la fattispecie illecita della guida in stato di ebbrezza, prevista e punita dall'art. 186, c. 2 lett. c) del d.lgs. 285/1992. Non risulta fondata la tesi difensiva, secondo cui non si potrebbe escludere che l'imputata avesse assunto sostanze alcoliche dopo l'incidente. A tale ultimo riguardo, è sufficiente considerare che l'operante Ma. era intervenuto nell'immediatezza del sinistro, sicché non si vede dove e quando l'imputata avrebbe potuto bere, una volta andata a sbattere contro il portone. Peraltro, nessuna prova è stata prodotta a sostegno della tesi difensiva, nemmeno in forza delle dichiarazioni dell'imputata: ora, come statuito dalla Suprema Corte, la mancata indicazione da parte dell'imputata di ricostruzione alternativa - se non può essere utilizzata come prova - non consente tuttavia di avanzare dubbi sulla ricostruzione operata a mezzo delle prove fornite dalla pubblica accusa (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 50542 del 12/11/2019 Ud. dep. 13/12/2019, Rv. 277682; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1282 del 12/11/2018 Ud., dep. 11/01/2019, Rv. 275299 - 01, secondo cui la regola di giudizio, compendiata nella formula 'al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna ove il dato probatorio lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulta priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali). Nemmeno appaiono fondati i dubbi avanzati dalla difesa sull'identità dell'imputata, atteso quanto riferito dall'operante in ordine al compiuto accertamento di quest'ultima.

Va pertanto affermata la penale responsabilità di La.Sa. per il reato ascrittole in rubrica.

Se può escludersi l'aggravante di cui all'art. 186 c. 2 sexies CdS - correttamente non contestata in imputazione, atteso che sebbene l'alcoltest fosse stato effettuato alle 22.27, il fatto era concretamente avvenuto prima delle ore 22.00, deve per converso riconoscersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186 c. bis CdS. Invero, come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli - Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada (Sez. 4, Sentenza n. 27211 del 21/05/2019 Ud., dep. 19/06/2019, Rv. 275872-01).

Non possono essere concesse all'imputata le circostanze attenuanti generiche, per l'esistenza di plurimi precedenti penali, non controbilanciati da alcun elemento favorevole ed ostativi altresì alla concessione dei benefici di legge.

Venendo dunque al trattamento sanzionatorio, l'elevato tasso alcolemico nonché la circostanza che l'imputata avesse guidato addirittura senza aver conseguito la patente di guida impongono di applicare, ai sensi dell'art. 133 c.p., una pena più alta rispetto al minimo edittale previsto dalla fattispecie base di cui all'art. 186 c. 2 lett. c) CdS, nei seguenti termini: pena base mesi 9 di arresto ed euro 3.000 di ammenda, aumentata alla pena di anni 1 e mesi 6 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, ai sensi dell'art. 186 c. 2 bis CdS.

Non vi sono le condizioni per la sostituzione ex art.53 L.689/81 della pena detentiva applicata, non essendo stata avanzata alcuna istanza in tal senso dall'imputata. Alla condanna consegue ex lege il pagamento delle spese processuali. Non è stata disposta la revoca della patente di guida dell'imputata, come previsto dalla norma da ultimo citata, essendo emerso che l'imputata non aveva alcuna patente di guida, al momento di commissione del fatto.

Del pari, non è stata disposta la confisca dell'autovettura (…), essendo emerso che la stessa era di proprietà di Pi.Al.

Motivazione riservata ex art. 544, comma 2, c.p.p.

P.Q.M.
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara La.Ke. responsabile del reato a lei ascritto in rubrica e la condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivazione in giorni 15.

Così deciso in Gorizia l'11 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2024.

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