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Guida in stato di ebbrezza: validità dell’alcoltest solo con strumentazione omologata e funzionante

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Tribunale Vicenza, 05/06/2023, n.799

L'esito della verifica a mezzo alcoltest ha valore di evidenza del tasso alcolemico solo laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata - e cioè abbia le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale del 22 maggio 1990, n. 196 - e, naturalmente, non presenti difetti di funzionamento.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto del 27/1/2020 il Pubblico Ministero disponeva la citazione di Zi.Ti. dinnanzi all'intestato Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 186, commi 1 e 2 lett. c) e 2 bis, 186 bis, commi I lett. a) e 3 del D.lgs. n. 285/1992.

All'udienza del 19/4/2021, poiché l'imputata era risultata irreperibile al domicilio dichiarato, veniva rinnovata la notifica presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.

All'udienza del 12/7/2021 il difensore eccepiva la nullità della notifica disposta alla precedente udienza in quanto effettuata in data 22/4/2021, ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., senza prima tentare la notifica ai sensi dell'art. 170, comma 3 c.p.p. a mezzo di ufficiale giudiziario. Il Tribunale riservava la decisione sulla questione preliminare.

All'udienza del 13/9/2021 il Tribunale rigettava l'eccezione, come da ordinanza allegata al verbale d'udienza, ritenendo valida la notifica disposta ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. in caso di irreperibilità dell'imputata. Ne dichiarava perciò l'assenza, apriva il dibattimento e ammetteva le prove.

All'udienza del 18/11/2021 era sentita l'Ag. (…), in servizio presso la Polizia Locale di Vicenza, ed erano acquisiti il verbale di accertamento del tasso alcolemico della Zi.Ti. del 20/9/2019, il verbale di P.S. di (…), coinvolto nel sinistro, il verbale di contestazione all'imputata della violazione dell'art. 141, commi 2 e 11 del C.d.S., la copia del rilievo planimetrico e fotografico del sinistro. La difesa produceva la sentenza n. 1088 emessa dal Tribunale di Bologna il 20/5/2020 e documentazione relativa all'omologazione dell'etilometro.

All'udienza del 10/3/2022 era sentita l'Ag. (…), in servizio presso la Polizia Locale di Vicenza; la difesa produceva libretto metrologico dell'etilometro e altra documentazione relativa alla procedura di omologazione dell'apparecchio. Conclusa l'audizione dei testi presenti in lista, le parti formulavano istanze di integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Il P.M. chiedeva di disporre l'audizione di (…) e (…) in relazione all'incidente stradale cagionato dall'imputata. La difesa chiedeva di acquisire d'ufficio la domanda di omologazione dell'etilometro presentata dalla società (…) in data 19/10/1998 prot. n. 7025 del 30/11/1998 e le istanze di voltura prot. n. 0023 del 3/1/2002 e 3071 del 23/5/2002.

Il Tribunale accoglieva l'istanza del P.M., riservandosi su quella della difesa.

All'udienza dell'8/5/2023 erano sentiti i testi (…) e (…). La difesa produceva: la visura storica della (…) s.p.a., le istanze di accesso al (…) di Roma e relativi solleciti; il decreto del Ministero dei Trasporti n. 196/1990 e la circolare d'intesa tra il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Sanità n. 87/91, rinunciando all'istanza di integrazione istruttoria. Il Tribunale invitava le parti a concludere e, all'esito della camera di consiglio, dava lettura dell'allegato dispositivo.

Motivi della decisione
1. Svolgimento dei fatti

Il 20 settembre 2019, intorno alle 18, sulla rotatoria (…) l'auto guidata dall'imputata, una (…), collideva con la (…) condotta da (…). Quest'ultimo era fermo su Via (…), via che concede la precedenza alle auto che impegnano la rotatoria, quando la Peugeot 206, fuoriuscita, sbatteva frontalmente contro la fiancata sinistra della sua auto.

La pattuglia della Polizia Locale, giunta sul posto, effettuava i rilevi fotografici e planimetrici dell'incidente e - dopo aver ritualmente informati i due conducenti sulla facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 att. c.p.p. - li sottoponeva ad accertamento etilometrico mediante apparecchiatura (…), numero di serie (…).

(…) risultava negativo, mentre la Zi.Ti. positiva: la prova infatti dava il valore di 3,47 g/l alle 18.26 e 3,45 g/l alle 18.35. Le veniva inoltre elevata la contravvenzione per violazione dell'art. 141, commi 2 e 11 del C.d.S., relativo al conducente che non mantiene il controllo del proprio veicolo.

2. Prove rilevanti.

I fatti oggetto delle odierne incolpazioni devono essere ricostruiti sulla base:

della deposizione in cui l'Ag. (…) ha ricordato di essere stata inviata dalla centrale operativa, alle 18.09 del 20 settembre 2019, presso la rotatoria tra Via (…) e (…) a seguito di un sinistro stradale. Giunta sul posto ha identificato i presenti in (…) Stefano, conducente della Fiesta colpita sul fianco sinistro mentre era ferma per dare la precedenza, in Zi.Ti., conducente della (…) che aveva urtato frontalmente la (…), e (…), passeggera delle (…). L'Agente ha riferito che mentre svolgeva i rilievi del sinistro la Zi.Ti. si esprimeva con loquacità molto pronunciata e assumeva atteggiamenti strani. Sottoposta ad alcoltest risultava positiva a entrambe le prove, con un tasso alcolemico pari a 3,47 g/l alla prima e 3,45 g/l alla seconda. Veniva inoltre sanzionata per violazione dell'art. 141 commi, 2 e 11 del C.d.S.;

della deposizione in cui l'Ag. (…) ha dichiarato di essere intervenuta nell'immediatezza dell'incidente, aver svolto i rilievi e aver sottoposto i conducenti all'alcoltest. Alla domanda se fossero stati rilevati sintomi oggettivi di una precedente assunzione di alcol da parte dell'imputata, la teste ha ricordato solo che era particolarmente loquace;

della deposizione in cui (…) ha ricordato che, dopo aver assistito all'impatto tra i veicoli, ha scorto le due passeggere della (…), scese dall'auto, che continuavano a litigare, addebitandosi reciprocamente la responsabilità del sinistro;

- della deposizione in cui (…) ha ricordato di aver subito, a seguito della collisione, un colpo in testa con conseguente taglio, mentre le due passeggere della (…), non curandosi minimamente di lui, hanno continuato a litigare come già facevano all'interno dell'auto al momento dell'incidente. La Zi.Ti., inoltre, gli era sembrata agitata;

del verbale di accertamenti urgenti del 20/9/2019 ove risulta che il controllo del tasso alcolemico dell'imputata è stato eseguito tramite alcoltest (…); del libretto metrologico di (…) da cui risulta il certificato di omologazione (…) del 10/11/1999;

- del certificato di omologazione (…) a favore della (…) S.p.a. mandataria per l'Italia della società (…);

- dall'atto di voltura del (…) del 9/9/2002 dalla (…) a favore della (…) S.p.a. della omologazione dell'etilometro (…) con nuovo numero di omologazione: da (…);

- della visura storica della società (…) s.p.a. e della (…) s.p.a.;

3. Mancanza dell'omologazione dell'etilometro: inutilizzabilità della prova etilometrica.

A fronte delle risultanze istruttorie, non si ritiene raggiunta la prova, ai di là di ogni ragionevole dubbio, della responsabilità dell'imputata per il fatto ascrittole al capo di imputazione. Ed infatti, l'esito della verifica a mezzo alcoltest ha valore di evidenza del tasso alcolemico solo laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata - e cioè abbia le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale del 22 maggio 1990, n. 196 - e, naturalmente, non presenti difetti di funzionamento.

La difesa ha evidenziato molteplici profili atti ad alimentare dubbi sulla affidabilità della misurazione effettuata con etilometro (…).

Preliminarmente, giova rammentare che dai commi 5, 6, 7 e 8, dell'art. 379 d.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) si desume che: a) gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto dei Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità (comma 5); b) sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della (…), che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo in modo tale da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti (comma 6); c) i medesimi apparecchi, prima della loro concreta utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il citato (…), da cui deriva la necessità della loro sottoposizione ad una visita preventiva (comma 7) secondo le procedure stabilite dallo stesso Ministero dei Trasporti, che si risolve, in effetti, nella c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell'etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso (comma 8).

Questo complesso normativo deve essere, poi, raccordato con le prescrizioni relative al disciplinare tecnico richiamato dal comma 5 dell'esaminato art. 379 d.P.R. n. 495 del 1992, che venne precedentemente approvato con decreto del Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990. Esso sancisce - all'art. 4 - che ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene dati identificativi dell'apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo presso il Centro prove del Ministero dei trasporti.

L'omologazione, rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.T.C., a domanda del costruttore o di suo mandatario (art. 3, comma 1, D.M. 196/1990), è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi (art. 192 d.P.R. n. 495 del 1992).

Tanto premesso la difesa, sulla base del libretto metrologico, del certificato di omologazione e di altri documenti afferenti all'etilometro ha messo in luce alcune criticità involgenti sia l'omologazione sia le verifiche e la manutenzione e, dunque, il corretto funzionamento dell'apparecchio, idonee ad inficiare l'affidabilità e, quindi, il valore probatorio dei risultati documentati dagli scontrini.

In particolare:

- il certificato di omologazione è stato chiesto e rilasciato il 10.11.1999 alla (…) attraverso la mandataria (…) S.p.A.;

- nel 2002 la (…) ha chiesto ed ottenuto la voltura dell'omologazione dell'etilometro in favore di sé stessa, in violazione dell'art. 192 comma 5 del regolamento di attuazione che vieta la trasmissione dell'omologazione a soggetti diversi dal richiedente (…);

- nel certificato di omologazione rilasciato in data 10.11.1999 alla (…), risulta la sigla (…) mentre nel libretto metrologico, intestato alla diversa società (…), viene indicata una sigla parzialmente diversa (…), dove cioè viene aggiunta una (…), a conforto dell'assunto di una omologazione nella migliore delle ipotesi irregolare: l'etilometro in oggetto non risulta, dai documenti prodotti, conforme al tipo omologato.

Ed infatti, il decreto di omologazione prodotto dalla difesa, risalente al 10 novembre 1999, espressamente prescrive che tutti gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo e recare la dicitura (…). Ebbene, l'etilometro utilizzato dalla Polizia Locale di Vicenza riporta invece la dicitura (…) e cioè fa riferimento ad un altro decreto di omologazione che non risulta esistere.

Osserva la difesa, in secondo luogo, che in base all'art. 3 della circolare n. 87/91, emanata dal Ministero dei Trasporti di concerto con quello della Sanità, le visite periodiche sull'etilometro devono essere eseguite con cadenza annuale, mentre nel caso di specie alcune annualità (segnatamente, quelle del 2011, del 2018 e forse anche quella del 2013: il dato è illeggibile) sono mancate; la normativa prevede inoltre che, nel caso in cui il controllo venga respinto, debba essere eseguita una ulteriore verifica, riportata sul libretto. Nel caso di specie, invece, dopo il 28 luglio 2016. quando l'esito del controllo è risultato negativo, si è passati a quello successivo del 23 maggio 2017, senza fornire indicazione dell'ulteriore visita a seguito della riparazione dell'apparecchio, come prescritto dalla circolare n. 87/91.

Infine, la difesa mette in luce la mancanza, all'epoca del controllo dell'imputata, di accreditamento dei laboratori del (…) presso (…).

Ed infatti, in base all'art. 379 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e dalla circolare n. 87/91 la competenza esclusiva ad eseguire le verifiche e prove primitive e periodiche sugli etilometri spetta al Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.) mentre le omologazioni sono rilasciate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal (…).

Si legge nel decreto del Ministero dei Trasporti dell'8/10/2020, prodotto dalla difesa, che il (…) effettua le verifiche servendosi di due simulatori polmonari, alloggiati in un apposito laboratorio di etilometria sito presso il (…) e che tale laboratorio deve essere accreditato in conformità alla norma (…) per mezzo dell'ente unico di accreditamento (…), ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.

Ebbene, come si evince dal decreto del Ministero dei Trasporti del 6/9/2019 tale procedura di accreditamento non era ancora perfezionata all'epoca del controllo dell'imputata (20/9/2019), posto che con il citato decreto si era ancora alla fase dell'individuazione del responsabile del procedimento di accreditamento.

Anche per tale ragione, oltre a quelle sopra evidenziate, si dubita della funzionalità dell'etilometro e dunque dei relativi esiti, in quanto le verifiche periodiche dell'apparecchio utilizzato per il controllo all'imputata erano state effettuate da laboratori non accreditati.

Le considerazioni sinora svolte non consentono, in primo luogo, di ritenere con la certezza richiesta dalla legge penale, l'apparecchiatura conforme al tipo omologato. Poiché la non conformità equivale a mancanza di omologazione, i risultati di un etilometro non omologato non possono essere considerati attendibili e perciò decisivi e probatori al di là di ogni ragionevole dubbio.

In secondo luogo, emergono dubbi anche dal punto di vista della funzionalità dell'apparecchio, non essendo state svolte con cadenza annuale le prescritte visite periodiche. Infine, i laboratori che le hanno svolte non erano accreditati.

Ciò posto, deve verificarsi se dall'istruttoria emergono evidenze forti e certe, a prescindere dagli esiti del test etilometrico, che l'imputata all'atto del fermo da parte della Polizia Locale di Vicenza, avesse un tasso alcoolemico nel sangue superiore alla soglia di rilevanza penale stabilita dalla legge (art. 186, comma 1 e 2 C.d.S.).

Infatti la prova con etilometro non rappresenta una "prova legale" poiché il Giudice può, anche in assenza di test etilometrico e in base a una serie di evidenze fattuali positive, riscontrare una riduzione delle capacità percettive e reattive del soggetto, tali da consentire con ragionevole certezza di ritenere che si fosse posto alla guida in uno stato di ebbrezza penalmente rilevante. In assenza di tali forti evidenze, il Giudice deve attenersi ovviamente al principio del favor rei e considerare il tasso alcoolemico non superiore alla soglia di rilevanza penale.

Ebbene, dall'istruttoria non sono emersi sintomi di una concentrazione alcolemica nel sangue dell'imputata superiore alla soglia di rilevanza penale, sicchè non può ritenersi provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua penale responsabilità, alla stregua di nessuna delle due fattispecie penali previste dal citato art. 186 C.d.S. (comma 2 lett. b o lett. c).

Nessuno dei testimoni ha infatti inequivocamente riferito circa lo stato di ebbrezza dell'imputata. Mentre gli agenti hanno riferito che Zi. era "loquace", (…) e (…) hanno ricordato che litigava con l'amica.

Nemmeno sul verbale di accertamento ex art. 354 c.p.p. è riportato alcun sintomo. L'imputata va dunque assolta, essendo insufficiente la prova della sussistenza del fatto.

In ragione del carico del ruolo monocratico, il deposito della motivazione è stato riservato al trentesimo giorno.

P.Q.M.
visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve Zi.Ti. dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Vicenza l'8 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2023.

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