Tribunale Napoli sez. III, 19/11/2021, (ud. 05/11/2021, dep. 19/11/2021), n.9521
La mancata giustificazione contabile di un divario tra attivo e passivo societario, unita all'assenza di poste attive rilevabili nel bilancio e alla mancata individuazione di concreti beni strumentali e produttivi, integra gli estremi della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'esito delle indagini preliminari l'imputato (...) veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato ascrittogli in epigrafe.
Intervenuti diversi mutamenti della composizione del Collegio, veniva espletata l'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale si assumevano i mezzi di prova rappresentativi e documentali articolati dalle parti.
Indi, dichiarata la chiusura della istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, nella discussione finale PM e difesa rassegnava le rispettive conclusioni, come da verbale.
Osserva il Collegio che le complessive risultanze delle acquisizioni processuali sia testimoniali che documentali depongono, per una ricostruzione dei fatti univoca e del tutto tranquillante.
Giova premettere che con sentenza n. 276/15 del 22.10.2015 il Tribunale di Napoli - dichiarava il fallimento della S.r.l. (...), di cui (...) era amministratore e titolare unico delle quote sociali, costituita in data 8.5.2012 ed esercente l'attività di lavorazione delle calzature in pelle e similari, con sede legale in Napoli al corso (...) presso lo studio del commercialista dott. (...). Orbene, come è dato evincere dalle relazioni redatte dal curatore fallimentare avv. (...), acquisite al fascicolo per il dibattimento, e dallo deposizione dibattimentale resa all'udienza del 14.5.2010, il medesimo si recava unitamente ad un cancelliere del Tribunale di Napoli presso la sede legale della società, dove appurava che presso lo studio del commercialista dott. (...) trovavasi la sola domiciliazione fiscale della società, atteso che il dott. (...) aveva rimesso nell'anno 2015 tutta la documentazione fiscale a rappresentanti della S.r.l. (...), essendosi occupato tra l'altro dell'attività fiscale di redazione dei bilanci di esercizio fino al 2014.
A tale riguardo, come precisato dal curatore fallimentare, l'ultimo bilancio depositato era al 31.12.2013, afferente l'anno di imposta 2012, laddove secondo la Camera di Commercio il successivo bilancio al 31.12.2014 non era stato pubblicato per la presenza di errori. Successivamente, il curatore si recava in Melito, presso la sede operativa della S.r.l. (...), da quest'ultima condotta in fitto sino allo sfratto per morosità - azionato dal proprietario dell'immobile S.r.l. (...), creditore che aveva poi proposto il ricorso di fallimento.
Sulla scorta delle indicazioni ricevute circa il possibile spostamento della sede operativa in Casandrino, nell'immobile di tale (...), l'avv. (...) si recava sul posto, ma senza esito.
Ed ancora: il prevenuto non rendeva l'interrogatorio di rito e nei suoi confronti la curatela instaurava azioni di responsabilità ex art. 146 l. fallimentare, a fronte della quale pendeva procedura esecutiva immobiliare, nonché ex art. 150 l. fallimentare, in funzione del versamento della somma residua di Euro 7.500,00 afferente il capitale sociale di Euro 10.000,00, stante il pregresso versamento dell'importo di Euro 2.500,00. In relazione a quest'ultimo procedimento pendeva opposizione proposta dal prevenuto.
Aggiungasi, poi, che venivano successivamente consegnate alla curatela le scritture contabili (quali ad esempio fatture di acquisto e vendite fino al 30 settembre 2014, libro dei cespiti ammortizzabili e librò giornale).
Sulla scorta della documentazione contabile e fiscale era possibile appurare che nell'esercizio finanziario 2012 (cfr. /'/ bilancio depositato al 31.12.2013) la S.r.l. (...) non versava in stato di insolvenza, tante che i valori produzione superavano i costi e il c/profitti e perdite annoverava un modesto utile di esercizio, pari ad Euro 3270,74.
Piuttosto, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento della società in data 22/23.10.2015, bastato di dissesto si era verificato nell'ambito degli esercizi finanziari 2013 - 2015.
Il curatore fallimentare avv. (...) rappresentava che lo stato passivo approvato ammontava ad Euro 74.810,60, costituito dal credito vantato dalla ricorrente S.r.l. (...) per il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile condotto in fitto dalla (...) srl, nonché dai crediti vantati dalla Camera di Commercio e da (...) per tributi non già previdenziali, stante la mancata insinuazione al passivo di dipendenti, ma erariali.
A fronte' di tale passivo, l'attivo risultava pari a zero, fatto salvo l'introito delle azioni di responsabilità e recupero instaurate dal curatore rispettivamente ex artt. 146 e 150 l. fallimentare.
Ed ancora, avuto riguardo all'attivo, come puntualizzato dal curatore sulla scorta della documentazione societaria contabile e finanziaria consegnata fino all'anno d'imposta 2014, non venivano rinvenute diverse, voci attive oggetto di appostazione contabile, quali il saldo di cassa, le giacenze di materie prime e di prodotti finiti, i macchinari industriali (c.d. immobilizzazioni materiali), oltre a crediti sociali, per l'ammontare complessivo di Euro 21.268,96.
Tanto premesso, risulta senz'altro suffragata la fondatezza della prospettazione accusatoria di cui in epigrafe.
Sta di fatto che è emerso un ingiustificato divario tra attivo e passivo societario e che il mancato rinvenimento delle poste attive sopra richiamate, in termini di saldo di cassa e di concreti referenti di produttività, quali i prodotti finiti, le materie prime ed i macchinari, l'esito negativo delle operazioni di inventario presso la sede legale e quella operativa (non più funzionante) della società, oltre all'omesso pagamento dei creditori sociali di cui al bilancio al 31.12.2013, depositato per l'anno d'imposta 2012, suffragano in maniera univoca e del tutto concludente l'intervenuta distrazione di beni strumentali, merce e ricavi afferenti la gestione commerciale e produttiva della società in'oggetto.
Né appaiono desumibili elementi valutativi favorevoli al (...) dalla deposizione dibattimentale resa dal teste (...), già asseritamente operaio della S.r.l. (...) assunto dal (...): secondo quanto è dato evincere da detta deposizione, la società aveva 7-8 dipendenti, operativi sino alla chiusura dell'attività, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento.
Ai dipendenti, come riferito dal teste, erano stati versati dal (...) i contributi e corrisposti i salari, a mezzo accredito, nonché, da ultimo, in contanti, i trattamenti di fine rapporto. Sta di fatto, a tutto voler concedere circa il tenore della deposizione, che gli operai sarebbero stati economicamente soddisfatti durante lo stato di dissesto societario, che, comunque, nessun dipendente si insinuava nel passivò fallimentare, tante che il curatore fallimentare rappresentava, sulla scorta di quest'ultima circostanza e della riscontrata chiusura dell'attività della società, di non aver potuto accertare se la S.r.l. (...) avesse dipendenti.
Ne consegue che la deposizione resa da (...) non appare inserire nel complessivo quadro valutativo alcun significativo elemento idoneo a compromettere la prefigurabilità in capo al prevenuto del reato di cui alla enunciazione accusatoria.
"Rebus sic stantibus", la carenza di un apprezzabile attivo fallimentare e l'assenza di valide giustificazioni contabili integrano circostanze che fanno da univoco corollario alla sussistenza della fattispecie criminosa di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al (...) in epigrafe.
Passando alla determinazione della pena da irrogare, possono concedersi all'imputato le attenuanti generiche, al fine di meglio perequare la misura della sanzione al non eccessivo ammontare del passivo fallimentare.
Indi, valutati gli elementi tutti ex artt. 133 c.p. e 133 bis c.p., pena adeguata stimasi quella di anni due di reclusione, così determinata: pena base anni tre di reclusione, ridotta come sopra per le concesse attenuanti generiche.
Seguono di diritto il pagamento delle spese processuali e le pene accessorie della inabilitazione per la durata della pena all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Tenuto conto, infine, dello stato di incensuratezza del prevenuto,
ricorrono le condizioni di legge per la concessione al medesimo del beneficio della sospensione condizionale della pena principale e di quelle accessorie.
Riserva il termine per il deposito dei motivi in giorni 60.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara (...) colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 216 ultimo comma L. Fall., dichiara l'inabilitazione dell'imputato all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena.
Pene principale ed accessorie sospese.
Letto l'art. 544 cpp fissa in giorni 60 il termine per deposito della motivazione.
Così deciso in Napoli il 5 novembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2021.