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Omessa dichiarazione IVA e distrazione del patrimonio societario: responsabilità penale dell’amministratore e dolo specifico.

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Tribunale Vicenza, 06/06/2022, n.548

L'amministratore di una società è responsabile del reato di omessa dichiarazione IVA, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, anche in presenza di delega a un professionista per la predisposizione e l’invio della dichiarazione. L’obbligo dichiarativo è personale e indelegabile, e il dolo specifico del reato può essere desunto da condotte come la distrazione del patrimonio societario e l’occultamento di debiti tributari attraverso operazioni fraudolente.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta a giudizio del 8/10/2019, notificato all'imputato ex art. 161, co. 4 c.p.p. (previo tentativo di notifica a mezzo posta non andato a buon fine) e al difensore a mezzo P.e.c., Be. Gr. veniva tratto a giudizio per il reato di cui all'art 5, d.lgs. 74/2000 per non avere presentato la dichiarazione I.V.A. relativa all'anno di imposta 2014 di Al. Te. s.r.l., essendovi tenuto in quanto amministratore unico, fatto commesso a (omissis) il (omissis).

Con decreto del 24/12/2018 il G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato, diretto nei confronti della Società e per equivalente nei confronti dell'imputato (1). Il difensore rinunciava al riesame proposto avverso il provvedimento di sequestro.

All'udienza del 21/10/2020 l'imputato veniva dichiarato assente, avendo nominato difensore di fiducia, e il suo difensore formulava istanza di sospensione del giudizio con messa alla prova, producendo la procura speciale rilasciata a questo scopo dal suo assistito e la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di elaborazione del programma di trattamento inviata al U.E.P.E. competente. Il p.m. si opponeva e il giudice rinviava il giudizio ad altra udienza, stante la riassegnazione dello stesso con provvedimento del Presidente di Sezione.

L'udienza del 15/1/2021 veniva rinviata per legittimo impedimento del difensore, con sospensione del termine di prescrizione, mentre l'udienza del 24/2/2021 veniva rinviata su richiesta del difensore, con sospensione del termine di prescrizione.

All'udienza del 16/4/2021, sentite le parti, ritenuta l'ammissibilità in astratto del rito richiesto, il giudice rinviava il giudizio con sospensione del termine di prescrizione, mandando al U.E.P.E. competente per l'elaborazione del programma di trattamento e alla G.d.F. di Vicenza perché svolgesse accertamenti sulle effettive capacità reddituali dell'imputato ex art. 464-bis, co. 5 c.p.p..

All'udienza del 5/11/2021 veniva dato atto dell'esito degli accertamenti disposti. Il giudice, rilevato che il programma di trattamento elaborato conteneva impegni di tipo economico del tutto generici, rilevato che non risultava allo stato alcuna convenzione con l'amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, nonostante il tempo trascorso dal fatto, e rilevato che dalla relazione della G.d.F. emergeva la titolarità di beni immobili e mobili registrati ulteriori rispetto a quelli sequestrati (i cinque terreni di cui all'allegato 1 e le due motociclette di cui all'allegato 2), ritenuto, alla luce di tali circostanze, che non vi fosse una volontà seria da parte dell'imputato di ripianare il debito, rigettava la richiesta. Il giudizio veniva nuovamente rinviato su richiesta del difensore, per la richiesta di altri riti alternativi, con sospensione del termine di prescrizione.

All'udienza del 21/1/2022 si dava atto del deposito di una nuova istanza di sospensione del giudizio con messa alla prova, che veniva rigettata con ordinanza allegata a verbale. Quindi, il difensore munito di procura speciale formulava richiesta di rito abbreviato condizionato esclusivamente all'esame dell'imputato e di un testimone della difesa. Il giudice, sentito il p.m., ammetteva il rito richiesto, ritenendo le richieste istruttorie compatibili con la finalità di economia processuale propria del rito, ed acquisiva il fascicolo del p.m.

All'udienza del 13/4/2022 venivano esaminati, l'imputato e la testimone della difesa Ma. Gr. Pi. e l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni. Il giudice non acquisiva i documenti e il verbale di interrogatorio prodotti dal difensore, in quanto non rientranti tra le richieste istruttorie alle quali il rito abbreviato era stato condizionato. Esaurita l'istruttoria ammessa, le parti discutevano, concludendo come da verbale. Il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, deliberava come da dispositivo, riservando la motivazione nel termine di 90 giorni.

Motivi della decisione
1. Ricostruzione del fatto

La prova del reato contestato all'imputato, nella sua materialità, emerge dagli atti del fascicolo del p.m. e dalle dichiarazioni rese dall'imputato medesimo nel corso dell'esame. In particolare, l'imputato ha riconosciuto il fatto addebitatogli. Tuttavia, egli ha negato di averne avuto consapevolezza (2) e ha, viceversa, affermato che era assolutamente convinto che avrebbe provveduto alla presentazione della dichiarazione il professionista da lui incaricato (3).

Al. Te. s.r.l., costituita nell'anno (omissis), con sede a (omissis), Strada (omissis), si occupava della realizzazione e della manutenzione di impianti elettrici, era amministrata all'epoca del fatto dall'odierno imputato (4) e aveva come socio unico St. En., sua moglie (5). Tale Società veniva segnalata nell'ambito dell'azione a progetto "Omesse I.V.A. 2014" del Nucleo Speciale Entrate del medesimo Corpo per non avere presentato la dichiarazione I.V.A. relativa all'anno di imposta 2014, pur avendo presentato, in relazione al medesimo anno, la comunicazione annuale dei dati relativi all'I.V.A. di cui all'art. 8-bis, d.P.R. 322/1998 (6) e pur avendo ricevuto dalla Direzione Centrale di Accertamento dell'A.d.E. l'invito ad assolvere spontaneamente gli obblighi tributari, di cui l'imputato ammetteva di avere avuto conoscenza (7).

Ne scaturiva un'attività di verifica fiscale culminata nell'accesso presso la sede legale della Società del (omissis), all'esito del quale venivano acquisiti i registri I.V.A, il libro giornale, le schede di mastro e i bilanci di verifica e di esercizio. In tale occasione l'imputato non esibiva ai verificatori la dichiarazione unificata relativa alle imposte dirette e all'I.V.A. per l'armo di imposta 2014. Dichiarava spontaneamente di non essere a conoscenza dei motivi per cui la dichiarazione in questione non fosse stata presentata e affermava di avere incaricato di ciò il dott. Gi. Bo., con studio a (omissis), Viale (omissis), n. (omissis).

L'amministratore si riservava di esibire l'atto di conferimento dell'incarico, ma per tutta la durata della verifica fiscale non vi provvedeva (8). Al contempo, l'amministratore non esibiva l'attestazione di cui all'art. 52, comma decimo, d.P.R. 633/1972, richiamato dall'art. 33, comma primo, d.P.R. 600/1973.

Il dott. Bo., interpellato dai verificatori, smentiva quanto riferito dall'amministratore della Società, affermando di essere stato incaricato solo della redazione dei bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2015 e di essere stato incaricato di presentare la dichiarazione unificata relativa all'anno di imposta 2014 solo verbalmente e, soprattutto, solo in seguito all'avvio dell'attività ispettiva da parte del Nucleo P.E.F. di Vicenza (9).

Inoltre, i verificatori constatavano che la dichiarazione unificata relativa all'anno di imposta 2015 - che invece era stata presentata - riportava voci ed importi identici a quelli della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2013 e non corrispondenti, invece, a quelli risultati dal bilancio dell'anno 2015 depositato dalla Società (10). IL dott. Bo. spiegava che la dichiarazione unificata relativa all'anno 2015 era stata presentata, con dati posticci, comunque fornitigli dalla Società, solo ed esclusivamente per non incorrere in uria omessa dichiarazione - circostanza che trova riscontro nel fatto che veniva presentata proprio il (omissis) - e non era in grado di esibire la documentazione di raccordo relativi agli esercizi 2014 e 2015.

Ricostruendo il fatturato della Società per il tramite dei registri I.V.A. rinvenuti in occasione dell'accesso presso la sede legale, i verificatori evidenziavano un debito I.V.A. relativo all'anno di imposta 2014 pari a 460.177,24 Euro. Sottolineavano che la Società non aveva versato alcun acconto d'imposta nell'anno 2014 (11) e che non aveva effettuato compensazioni con eventuali crediti derivanti da altre imposte (12). Inoltre, l'A.d.E. di Vicenza comunicava loro che la Società aveva già accumulato, in relazione ai tre anni di imposta precedenti, un debito pari a 1.738.657,32 Euro (13), per la maggior parte pagato ratealmente in un momento successivo. Viceversa, in relazione al debito relativo alle imposte per l'anno 2014 non risultava alcuna istanza di rateizzazione.

Quanto spontaneamente dichiarato da Be. circa il fatto che la Società, fin dall'origine, non era riuscita a versare quanto dovuto a titolo di I.V.A. per carenze di liquidità, motivo per cui "per fronteggiare tale problematica, si è pensato di non pagare le imposte e, successivamente di rateizzare gli importi" (14), è stato, parimenti, smentito. Infatti, dagli estratti conto del conto corrente prevalentemente utilizzato dalla Società - consegnati da Pi. - emergeva al (omissis) un saldo di 739.275,19 Euro e al (omissis) un saldo di 1.363.610,25 Euro. Quindi, il saldo del conto corrente era ampiamente positivo ed, anzi, era andato incrementandosi nel corso dell'anno. Al contrario, anche in sede d'esame Be. ribadiva che in quell'anno le disponibilità liquide della Società si "stavano prosciugando" (15).

Dagli estratti conto bancari, dalle schede contabili e dalle stesse distinte di bonifico (16) emergeva che la Società nel corso degli esercizi 2014 e 2015 (e poi fino al 2018 (17)) aveva effettuato numerosi bonifici per importi molto consistenti in favore di altre Società, alcune delle quali controllate dalla stessa Al. Te. s.r.l., altre riconducibili alla moglie di Be., per lo più a titolo di finanziamento infruttifero (18). In occasione della perquisizione, delegata dal p.m., della sede di Al. Te. s.r.l., l'imputato spontaneamente riconosceva che i pagamenti effettuati dal conto corrente della Società erano stati disposti da lui stesso, anche se talvolta materialmente eseguiti da Pi. (19). A carico delle Società beneficiarie risultavano numerose irregolarità contabili e fiscali (20).

Come esito di tale attività, Al. Te. chiudeva il bilancio 2016 con una perdita di 1.529.897 Euro e un patrimonio netto negativo per 1.194.057 Euro. L'imputato, in sede d'esame, cercava di spiegare tali operazioni come un "tentativo di diversificazione", a fronte della stagnazione delle attività che costituivano il core business di Al. Te. s.r.l. (21).

La scusante addotta dall'imputato alla giustificazione della propria omissione è palesemente falsa e, comunque, se anche fosse vera non varrebbe ad escludere l'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato.

Innanzitutto, si osserva come il primo "invito alla compliance" inviato dalla Direzione Centrale Accertamento ad Al. Te. s.r.l. - in cui veniva esplicitamente rappresentata l'omessa presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno di imposta 2014 - porta la data del (omissis) (22) ed è, quindi, antecedente alla data di consumazione del reato. Lo stesso imputato - come si è visto - ha espressamente riconosciuto di avere avuto contezza di tale comunicazione. Ciò significa che, se anche l'imputato avesse effettivamente incaricato il dott. Bo. della presentazione della dichiarazione fiscale in questione, egli sarebbe venuto a conoscenza della sua mancata presentazione comunque prima del decorso del termine di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. 74/2000 e, quindi, non l'avrebbe presentata consapevolmente.

Inoltre, è stato provato che nel corso del procedimento l'imputato ha mentito in più occasioni. Egli, infatti, ha sostenuto che Al. Te. s.r.l. nel 2014 era in crisi di liquidità, circostanza che è stata contraddetta documentalmente; ha affermato di avere affidato al dott. Bo. l'incarico di presentare le dichiarazioni fiscali, ma tale, circostanza è stata smentita da quest'ultimo; ha dichiarato agli uomini della G.d.F. di Vicenza di avere conferito tale incarico al dott. Bo. con atto scritto, salvo poi non esibirlo agli operanti per tutto l'arco della verifica fiscale e, in sede d'esame, contraddirsi dichiarando che l'incarico era stato conferito solo oralmente (23). A ciò sì aggiunge il fatto che egli ha tutto l'interesse a dichiarare la propria ignoranza, nei termini enunciati in apertura. Da ciò deriva che all'imputato non può essere riconosciuta la pur minima credibilità soggettiva.

Infine, sono emerse una serie di circostanze estrinseche che rendono del tutto inverosimile quanto riferito dall'imputato.

Vanno considerate nel loro complesso le vicende che hanno interessato Al. Te. s.r.l. Infatti, questa era stata costituita solo nel (omissis). Aveva come socio unico la moglie dell'imputato. Fin da principio non aveva adempito agli obblighi fiscali con regolarità. A partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2018 la Società, nella persona del suo amministratore, aveva effettuato bonifici per importi molto consistenti - in gran parte a titolo di finanziamenti non fruttiferi - in società di ancor più recente costituzione, in parte controllate dalla stessa Al. Te. s.r.l., in parte controllate dalla moglie dell'imputato e in parte controllate da terzi. Queste società, a loro volta, non erano in regola con gli obblighi contabili e fiscali. Nonostante il patrimonio della Società fosse negativo, l'imputato non procedeva così come imposto dal codice civile. Tale condotta - sostanzialmente distrattiva - aveva portato la Società ad un dissesto irreversibile nell'arco di due anni. Da tali circostanze emerge univocamente un intento fraudolento, quello di spolpare il patrimonio della Società in danno soprattutto dell'erario.

Parimenti, dal fatto che Al. Te. s.r.l. non presentasse la dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 2014, dal fatto che non versasse gli acconti relativi al medesimo periodo di imposta - circostanza che, ragionevolmente, un imprenditore non può ignorare, a maggior ragione se gestisce direttamente i conti correnti dell'impresa - e dal fatto che, successivamente, presentasse una dichiarazione relativa al periodo di imposta 2015 compilata con dati posticci emerge un ulteriore intento fraudolento: quello di evadere le imposte, che costituisce l'oggetto del dolo specifico del delitto contestato.

Vi è perfetta coerenza tra i due intenti ora evidenziati. Infatti, l'imputato distraeva dal patrimonio della Società denaro costituito, prevalentemente, dal profitto dell'evasione fiscale e, in questo modo, ne ostacolava il recupero e ne assicurava a sé stesso e alla moglie il godimento.

In secondo luogo, l'impiegata amministrativa di Al. Te. s.r.l., Pi. Ma. Gr., ha dichiarato che lo studio del dott. Bo. aveva tardato a comunicare alla Società l'avvenuta presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2013, nonostante le sue continue richieste protrattesi per mesi. Se tale circostanza fosse vera - cosa che non può essere data per scontata in mancanza di riscontri, in considerazione del rapporto che lega la testimone all'imputato e, soprattutto, delle altre emergenze istruttorie - e, quindi, il dott. Bo. e i suoi collaboratori avessero dimostrato un contegno negligente ben prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione I.V.A. 2014, a maggior ragione non si vede come Be. avrebbe potuto continuare a fare affidamento nel fatto che il dott. Bo. avesse adempito regolarmente al medesimo obbligo l'anno successivo.

2. Qualificazione giuridica del fatto

Sussistono tutti gli elementi essenziali del reato di omessa dichiarazione.

L'imputato era obbligato a presentare la dichiarazione I.V.A. relativa all'anno di imposta 2014 in quanto era amministratore della Al. Te. s.r.l. alla data di scadenza del termine per la presentazione in via Te. ((omissis)). Alla scadenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. 74/2000 ((omissis)), che coincide con la data di consumazione del reato, l'imputato era ancora amministratore della Società.

È emerso che, effettivamente, la dichiarazione I.V.A. relativa all'anno di imposta 2014 di Al. Te. s.r.l. non è stata presentata entro quest'ultimo termine. Trattandosi di un reato omissivo c.d. proprio, quindi di un reato di mera condotta, tanto basta a perfezionare (e consumare) il reato in questione.

Quand'anche l'imputato avesse delegato il dott. Bo. alla presentazione della dichiarazione summenzionata, ciò non varrebbe, di per sé, ad escluderne la responsabilità, in quanto "In tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penule per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto" (Cass., Sez. III, 9417/2020).

È stato provato che l'imputato era perfettamente consapevole di non avere presentato la dichiarazione I.V.A. e che ha omesso di farlo proprio per evadere l'I.V.A., che ha effettivamente evaso. Sussiste, quindi, il dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice.

È stata superata la soglia di punibilità stabilita dal primo comma del citato articolo 5 (50.000 Euro). Infatti, dai registri I.V.A. della Società è emersa un'I.V.A. a debito non dichiarata (e non versata, nemmeno successivamente) di 460.177,24 Euro.

Il fatto non può essere considerato di particolare tenuità, per l'entità dell'imposta evasa, che supera di molto la soglia di punibilità. L'imputato risulta avere già beneficiato di tale istituto, applicato con provvedimento di archiviazione (24).

L'imputato non merita la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto ha disconosciuto le sue responsabilità, mentendo alla polizia giudiziaria e al giudice, non ha pagato il debito tributario, ma anzi ha distratto l'imposta evasa. Inoltre, è emerso come abbia commesso altri illeciti tributari sia nei periodi di imposta antecedenti a quello in esame sia nei successivi.

3. Trattamento sanzionatorio, benefici, misure di sicurezza

Alla luce dell'importo elevato dell'imposta evasa come conseguenze dell'omessa presentazione oggetto del presente giudizio e della pervicacia dimostrata dall'imputato anche in seguito al fatto, è necessario discostarsi in misura significativa dal minimo edittale stabilito dall'art. 5, d.lgs. 74/2000 all'epoca del fatto (1 anno e 6 mesi di reclusione). Per tale ragione, si determina la pena base nella misura di 2 anni di reclusione. La pena così determinata deve essere ridotta nella misura di un terzo per il rito scelto. Si giunge in questo modo alla pena finale di 1 anno e 4 mesi di reclusione.

Possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato e in considerazione del fatto che la presente esperienza processuale e la minaccia della revoca del beneficio costituiscono dei moniti sufficienti a che l'imputato si astenga dal commettere fatti analoghi. Non ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, co. 2-bis, 74/2000 in presenza delle quali è precluso il beneficio della sospensione condizionale.

Devono essere applicate le pene accessorie previste dall'art. 12, co. 1, d.lgs. 74/2000. Si stima proporzionato determinare la durata di tali pene nella medesima della pena detentiva principale.

Deve essere disposta la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato ex art 12-bis, d.lgs. 74/2000. Il profitto del reato coincide, nel reato di omessa dichiarazione, con l'imposta evasa, che è stata determinata - come si è visto - in Euro 460.177,24

La condanna penale comporta di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p.

P.Q.M.
visti gli artt. 442,533 e 535 c.p.p.,

dichiara Be. Gr. responsabile del reato ascrittogli e, operata la diminuzione per il rito scelto, lo condanna alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

visti gli art. 163 e 175 c.p.,

concede all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

visto l'art. 12 d.lgs. 74/2000,

dichiara l'imputato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 1 anno e 4 mesi;

dichiara l'imputato incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di 1 anno e 4 mesi;

dichiara l'imputato interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di 1 anno e 4 mesi;

dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

ordina la pubblicazione per estratto della sentenza di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 36 c.p., per la durata di giorni quindici;

visto l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000,

ordina la confisca della somma di Euro 460.177,24, ovunque rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, ovvero, qualora tale somma non sia rinvenuta in tutto o in parte, la confisca di beni diversi dal denaro di cui l'imputato ha la disponibilità, fino a concorrenza del valore di Euro 460.177,24;

visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione;

Così deciso in Vicenza, il 13 aprile 2022

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2022

(1) Il decreto di sequestro preventivo veniva eseguito, per quanto riguarda il patrimonio di Al. Te. s.r.l., sul conto corrente accesso Banca (…) per 1.816,65 Euro, sulle quote del fondo (omissis) per un controvalore di 29.692,49 e sul conto corrente (…) per 20.410,73 Euro e, per quanto riguarda il patrimonio dell'imputato, sugli immobili di (omissis), Via (omissis), n. (omissis) (A2 e C6) per un valore di 298.900 Euro, sul conto corrente (…) (cointestato con la moglie) per 2.901,09 Euro e sul deposito acceso presso (…) per 1.039,87 Euro.

(2) "Beh, oddio, l'omissione c'è stata, ma non voluta dal sottoscritto" (verbale del 13/4/2022, p. 5).

(3) Ivi, pp. 5 e 6,

(4) C.N.R. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Compagnia della G.d.F. di Vicenza del 4/4/2018, p. 3.

(5) Ivi, p. 12.

(6) Introdotto dall'art. 9 d.P.R. 435/2001 e successivamente abrogato dall'art. 1, co. 641, alinea, l.190/2014, con effetti a decorrere dalla dichiarazione IV.A. relativa all'anno di imposta 2016.

(7) C.N.R. cit., pp. 2 e 17.

(8) C.N.R. cit., p. 4.

(9) C.N.R. cit., pp. 4 e 5 e verbale di operazioni compiute del 2/5/2017 di cui all'all. 7 alla C.N.R.

(10) Cfr. all. 5 e 6 alla C.N.R. cit.

(11) Verifica eseguita mediante la banca dati SERPICO, che raccoglie i versamenti di imposta effettuati con mod. F24.

(12) Circostanze confermate anche da Pi. Ma. Gr., impiegata amministrativa della Società (cfr. verbale di operazioni compiute del 26/5/2017, di cui all'all. 4 alla C.N.R.).

(13) C.N.R. cit., p. 7.

(14) Verbale di operazioni compiute del 12/4/2017, di cui all'all. 4 alla C.N.R.

(15) Verbale del 13/4/2022, p. 11.

(16) Cfr. all. 15 e 18 C.N.R.

(17) Si veda la tabella di cui all'annotazione di p.g. del 15/11/2018, p. 3. A tale data i bonifici avevano raggiunto un importo complessivo di 1.560.772,99 Euro.

(18) 131.000 Euro a Bp. s.r.l. (di cui era socio di maggioranza St. En., moglie dell'imputato); 83.175,25 Euro a Al. Te. Ma. s.a.r.l. (di cui Al. Te. s.r.l. era socio al 90%); 197.000 Euro a Si. Gr. s.r.l. (costituita nel (omissis), in cui Be. era divenuto socio e amministratore, apportando il denaro necessario per pagare i debiti verso i fornitori - cfr. verbale di s.i.t. di Mi. Se. del (omissis) e verbale di s.i.t. di Al. An. del 18/12/2018 -); 128.500 Euro a Il Ca. So. Ag. s.r.l. (costituita alla fine del (omissis) e di cui era socio unico St. En.); 20.000 Euro a Me. s.r.l. (costituita alla fine del (omissis) e avente Be. come legale rappresentante).

(19) Verbale di perquisizione del (omissis).

(20) Annotazione di p.g. del 15/11/2018, pp. 3-5.

(21) Verbale del 13/4/2022, p. 9.

(22) All. 26 alla C.N.R. cit.

(23) Verbale del 13/4/2022, pp. 6 e 7.

(24) Prov. n. 1 del certificato del casellario giudiziale estratto il 12/4/2022 agli atti.

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