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Tentato furto aggravato: applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p. con sospensione condizionale e confisca degli strumenti utilizzati (Collegio - Cristiano presidente)

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Tribunale Napoli sez. IV, 26/11/2009, (ud. 26/11/2009, dep. 26/11/2009), n.15470

L'accordo sulla pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) richiede la verifica di proporzionalità rispetto alla gravità del reato, alla personalità degli imputati e alle circostanze aggravanti e attenuanti. In caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale, non possono essere applicate misure ulteriori di detenzione cautelare.

Tentato furto aggravato: applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p. con sospensione condizionale e confisca degli strumenti utilizzati (Collegio - Cristiano presidente)

Furto con strappo e distinzione dalla rapina: criteri per la configurazione del reato ex art. 624 bis c.p. (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

Furto aggravato: destrezza e pubblica fede nella sottrazione di beni esposti al pubblico (Giudice Raffaella de Majo)

La distinzione tra il reato di furto con strappo e quello di rapina risiede nella direzione della violenza esercitata

Furto con destrezza: distinzione dallo strappo e improcedibilità per mancanza di querela valida (Giudice Martino Aurigemma)

Furto aggravato: configurazione del reato e applicazione delle attenuanti (Giudice Gemma Sicoli)

Furto aggravato di energia elettrica: manomissione del contatore e consumazione prolungata (Giudice Giusi Piscitelli)

Furto: configurabilità del dolo specifico e rilevanza dell'aggravante per mezzo fraudolento (Giudice Gemma Sicoli)

Furto con strappo e rapina: distinzione basata sulla direzione della violenza

Furto aggravato: violenza sulle cose e pubblica fede, esclusione dell'aggravante per furto ai danni di viaggiatori

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di arresto operato in data 26.11.2009 venivano condotti innanzi a questa AG M.D., D.N.G. e D.M.M. per la convalida dell'arresto e la contestuale celebrazione del rito direttissimo.

Convalidato l'arresto, gli imputati chiedevano definirsi il giudizio ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con l'applicazione della pena finale di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa ciascuno.

Alla formulazione della richiesta si perveniva secondo il seguente calcolo: p.b. per il reato tentato anni due di reclusione ed euro 900100 di multa, ridotto di 1/3 per le generiche prevalenti ad anni uno mesi sei di recl. ed euro 600,00 di multa, ulteriormente ridotta di un terzo per il rito alla pena comminata. La richiesta era subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il PM prestava consenso e produceva il fascicolo.

Osserva il Giudicante che dall'esame degli atti, ed in particolare dal verbale di arresto e dall'annotazione di servizio, dalla relazione orale della PG, e dalle dichiarazioni rese dagli stessi imputati in sede di convalida emerge indubitabilmente che questi si erano introdotti all'interno di un manufatto per impossessarsi di attrezzi agricoli ivi custoditi.

Non sussistono, dunque i presupposti per una declaratoria ai sensi dell'art. 129 e ss. c.p.p..

Corretta appare la qualificazione giuridica del fatto, così come corretta appare la diminuzione operata per le attenuanti e la contemperazione tra le circostanze, anche la pena richiesta appare non solo corretta nel calcolo, ma proporzionale alle modalità del fatto, alla personalità degli imputati, ed all'allarme sociale ingenerato dal reato.

Può dunque ratificarsi l'accordo delle parte ed applicare la pena richiesta.

Può essere concessa la sospensione condizionale della pena a tutti gli imputati.

La concessione della sospensione condizionale della pena osta all'emissione di qualsiasi misura per cui deve essere disposta la liberazione degli imputati se non altrimenti detenuti.

Quanto ai beni caduti in sequestro deve essere disposta la confisca degli arnesi atti allo scasso vedendosi in ipotesi di confisca obbligatoria.

Quanto al veicolo appartenendo lo stesso a terzi estranei al reato ne deve essere disposta la restituzione all'avente diritto.

P.Q.M.
Letti gli artt. 444 ss-c.p.p. applica, su concorde richiesta delle parti, a M.D., D.N.G. e D.M.M., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e valutata la diminuente del rito la pena di mesi otto di reclusione ed euro 400100 di multa ciascuno. Pena sospesa per tutti.

Immediata liberazione degli imputati se non altrimenti detenuti.

Confisca degli arnesi in sequestro; restituzione dell'autovettura all'avente diritto.

Napoli, 26.11.2009

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