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Omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili: rilevanza penale e obbligo di ricostruzione

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Tribunale Potenza, 17/11/2022, n.1209

In tema di reati tributari, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) costituisce un delitto di pura omissione, perfezionandosi con il mancato adempimento entro i termini previsti, purché l’imposta evasa superi la soglia di punibilità stabilita dalla legge. L'occultamento o la mancata esibizione di documentazione contabile (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) integra un reato quando è finalizzata a impedire la ricostruzione del reddito o del volume d'affari, anche in presenza di denuncia di furto, se il contribuente non provvede a ricostruire la documentazione mancante.

Omessa dichiarazione fiscale: dolo, soglie di punibilità e confisca per equivalente (Raffaele Muzzica)

Omessa dichiarazione di partita IVA e rilevanza penale nella percezione del reddito di cittadinanza (Giudice Raffaele Muzzica)

Responsabilità dell’amministratore di diritto e dolo specifico nei reati tributari (Corte appello Napoli - Terza sezione)

Omessa dichiarazione IVA e distrazione del patrimonio societario: responsabilità penale dell’amministratore e dolo specifico.

Omessa dichiarazione e dichiarazione infedele: responsabilità penale dell'amministratore e accertamenti induttivi

Omessa denuncia contributiva: rilevanza penale e subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento (Giudice Raffaele Muzzica)

Omessa dichiarazione e ruolo dell’amministratore di diritto nei reati tributari

Omessa dichiarazione: soglie di punibilità come elementi costitutivi e dolo specifico

Omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili: rilevanza penale e obbligo di ricostruzione

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ritualmente notificato veniva disposta la citazione in giudizio di Mu. An. in ordine ai reati a lui ascritti e di cui in rubrica.

All'udienza fissata per il dibattimento del 18.01.2013, veniva dichiarata la contumacia del Mu. An. e, su richiesta della difesa, il procedimento veniva rinviato all'udienza dell'11.04.2013 per un eventuale rito alternativo.

All'udienza dell'11.04.2013 il procedimento, a causa del guasto dell'apparato di fonoregistrazione in uso al servizio stenotipico, veniva rinviato all'udienza del 10.10.2013 e poi ancora all'udienza del 17.03.2014.

All'udienza del 17.03.2014, in assenza di questioni preliminari, il giudice apriva il dibattimento, ammetteva le prove richieste dalle parti, sia di natura documentale che testimoniale e rinviava il procedimento all'udienza del 17.06.2014. La predetta udienza, per l'imminente trasferimento del giudice titolare del ruolo, veniva rinviata all'udienza del 24.11.2014.

All'udienza del 24.11.2014, chiamato il procedimento innanzi a questo giudice persona fisica, le parti si riportavano alle già formulate richieste istruttorie, la difesa indicava dei testi a prova contraria, il giudice confermava il precedente provvedimento ammissivo delle prove, ammetteva i testi della difesa, la quale prestava il consenso, ex art. 493 III co. c.p.p., all'acquisizione al fascicolo del dibattimento e la lettura del verbale di descrizione dei fatti e delle situazioni del 29.04.2011 e del processo verbale di constatazione di pari data con domande a precisazione che venivano rivolte al teste M.llo aiut. Ma. St.; all'esito il procedimento veniva rinviato all'udienza del 16.03.2015 per l'escussione del teste Ten. Pe. Ro. e per sentire i testi della difesa Ga. An. e Ca. Sa..

All'udienza del 16.03.2015, su richiesta della difesa, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 26.10.2015, con la sospensione dei termini di prescrizione dei reati.

All'udienza del 26.10.2015, veniva sentito il Ten. Pe. Ro. e, stante l'assenza dei testi della difesa, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 15.02.2016.

In tale udienza, su richiesta della difesa, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 27.06.2016, con la sospensione dei termini di prescrizione dei reati.

All'udienza del 27.06.2016, assenti i testi della difesa Ca., Po. e Ga., dei quali non vi era prova della ricezione della relativa citazione testimoniale prodotta dal difensore, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 17.10.2016.

Alla citata udienza, assenti i testi della difesa, regolarmente citati, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 10.04.2017.

All'udienza del 10.04.2017, assenti i testi della Difesa Ca., Po. e Ga., il giudice, dato atto dell'adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze, disponeva il rinvio del procedimento, con sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo, all'udienza del 12 febbraio 2018.

In tale udienza, su richiesta della difesa, che esibiva avvenuta citazione dei suoi testi e giustifica per il teste Ca. Sa. e del teste dottor Po. Ce., il procedimento veniva rinviato, con la sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo, all'udienza del 19 settembre 2018.

Alla predetta udienza, su richiesta della difesa, il procedimento veniva rinviato, con la sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo, all'udienza del 27.03.2019.

All'udienza del 27.03.2019, per l'impedimento di questo giudice, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 18.09.2019, durante la quale il giudice, dato atto della mancata citazione dei testi della difesa, disponeva il rinvio del procedimento all'udienza del 01.04.2020 per la discussione.

L'udienza del 01.04.2020, in virtù di quanto previsto dall'art. 83 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", veniva rinviato d'ufficio all'udienza del 18.11.2020.

All'udienza del 18.11.2020 il procedimento per l'impedimento del difensore di fiducia dell'imputato per motivi di salute non documentati, veniva rinviato all'udienza del 31 marzo 2021, con la sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo, salvo successiva presentazione del certificato medico.

All'udienza del 31.03.2021 il giudice, dato atto dell'adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze, disponeva il rinvio del procedimento, con sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo, all'udienza del 07.07.2021.

Alla citata udienza, la difesa chiedeva al giudice di essere rimesso in termini per la citazione dei suoi testi di lista, rilevando di aver sempre provveduto alla loro citazioni testimoniali, riservandosi di produrre la relativa documentazione e, pertanto, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 22.09.2021.

In tale udienza, su richiesta della difesa, il giudice disponeva il rinvio del procedimento all'udienza del 17 novembre 2021, con la sospensione dei termini di prescrizione per tutto il periodo.

All'udienza del 17.11.2021, la difesa rilevava di non aver rinvenuto le citazioni testimoniali che si era riservata di produrre e chiedeva il rinvio del procedimento al fine di acquisire dai carabinieri di (omissis) le denunce di furto sporte dal Mu. nel periodo in contestazione; nulla opponendo il pubblico ministero, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 12.01.2022.

Alla predetta udienza, la difesa produceva le due denunce di furto sporte dal Mu. An. in data 31/01/2007 e in data 18/12/2009 presso la stazione Carabinieri di (omissis) e chiedeva il rinvio del procedimento ad altra udienza; nulla opponendo il pubblico ministero, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 04.05.2022, con la sospensione dei termini di prescrizione.

All'udienza del 04.05.2022, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 21.09.2022 per il legittimo impedimento dell'imputato per motivi di salute documentati, con la sospensione dei termini di prescrizione dei reati per la durata di sessanta giorni.

All'odierna udienza, il giudice dichiarata chiusa l'istruttoria, invitava le parti a concludere.

Il pubblico ministero e la difesa rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Il Giudice si ritirava per la decisione che veniva emessa e pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza.

Osserva il Giudicante, che all'esito dell'espletata istruttoria non permangono dubbi quanto alla penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Invero dall'istruttoria espletata ed in particolare dal verbale di descrizione dei fatti e delle situazioni del 29.04.2011, dal verbale processo verbale di constatazione di pari data, atti pienamente utilizzabili in quanto acquisiti con il consenso del difensore dell'imputato, dalle dichiarazioni rese dai testi del pubblico ministero M.llo Ma. St. ten. Pe. Ro. è emerso che la Guardia di Finanza - Tenenza di (omissis) dal 14.02.2011 al 29.04.2011 aveva effettuato, nei confronti dell'odierno imputato, legale rappresentante ed amministratore unico della "S. TR. S.r.l. con unico socio" una verifica ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Nel corso della verifica, con riferimento ai periodi d'imposta 2008 e 2009, il M.llo Ma. e il M.llo Ga. avevano accertato che per i suddetti periodi d'imposta il sig. Mu. An., in qualità di amministratore della S. TR. S.r.l. con unico socio, aveva omesso di presentare la dichiarazione unica ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Invero, quanto all'anno 2008, dall'esame della documentazione contabile ed extracontabile, nonché dal riscontro induttivo-presuntivo, i militari avevano rilevato ricavi di competenza dell'esercizio conseguiti pari a Euro 575.663,47 ed operazioni imponibili ai fini dell'IVA effettuate pari a Euro 535.663,47.

Dunque, tenuto conto dei ricavi constatati e delle componenti negative riguardanti i costi relativi alla retribuzione lorda del personale dipendente pari a 92.628,41, i militari avevano evidenziato che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi aveva consentito di evadere una imposta sul reddito delle società (IRES), la quale in via preliminare ammontava a Euro 132.834,64.

Per quanto concerne le operazioni imponibili IVA constatate, inoltre, gli accertatori avevano evidenziato che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'IVA aveva consentito di evadere un'imposta sul valore aggiunto, la quale ammontava a Euro 107.132,68.

Quanto, invece, al periodo d'imposta 2009, dall'esame della documentazione contabile ed extra-contabile, i militari avevano rilevato ricavi di competenza dell'esercizio conseguiti ed operazioni imponibili ai fini dell'IVA effettuate pari a Euro 470.433,73.

A tal proposito, tenuto conto dei ricavi constatati e delle componenti negative riguardanti i costi relativi alla retribuzione lorda del personale dipendente pari a Euro 102.727,84 e gli acquisti di beni e servizi pari a Euro 40.103,89, i militari avevano evidenziato che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi aveva consentito di evadere un'imposta sul reddito delle società (IRES), la quale in via preliminare ammontava a Euro 101.119,12. Per quanto concerne, invece, le operazioni imponibili IVA constatate, i militari avevano evidenziato che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'IVA aveva consentito di evadere un'imposta sul valore aggiunto, la quale ammontava a Euro 93.374,17.

Ebbene, poiché gli accertatoti avevano ritenuto che tali condotte integravano l'ipotesi di reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, ne avevano dato notizia all'Autorità Giudiziaria.

Peraltro, i militari, con riferimento ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, avevano rilevato che il Mu. An., in qualità di amministratore della S. TR. S.r.l. aveva omesso anche di conservare ed esibire fatture attive emesse dalla prefata società.

Di conseguenza i militari avevano acquisito tali documenti fiscali presso terzi mediante l'invio di apposito questionario, ovvero, attraverso l'esecuzione di controlli incrociati (fatta eccezione per alcune fatture indicate nel verbale, le quali erano state acquisite all'atto dell'accesso).

Durante le operazioni di verifica il Mu. An. aveva rappresentato che tutta la documentazione fiscale inerente la società S. Tr. Srl era stata oggetto di furto ed aveva esibito la copia della relativa denuncia orale sporta dal predetto in data 18.12.2009 presso la Stazione Carabinieri di (omissis), in cui si evidenziava la sottrazione di "numerosa documentazione", non dettagliatamente indicata, relativa alla suddetta società, avvenuta ad opera di ignoti, nell'ultima decade del mese di novembre del 2009 (cfr. denuncia allegata in atti dalla difesa).

Il M.llo Ma., il M.llo Ga. ed il Ten. Pe., tuttavia, tenuto conto dell'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il furto di documentazione non esime il contribuente dall'obbligo" di ricostruire la documentazione asseritamene rubata" (cfr. Cassazione, sentenza n. 6118 del 13.03.2009), avevano ritenuto che l'amministratore della S. TR. S.r.l. aveva in ogni caso il dovere di ripristinare i libri ed i registri sottratti, nonché di reperire le fatture di vendita e di acquisto presso i clienti ed i fornitori, e pertanto avevano ritenuto configurata la fattispecie penale prevista e punita dall'art. 10 del D.Lgs. 74/2000.

Al riguardo il M.llo Ma. ha precisato in dibattimento che dai loro accertamenti non solo era risultata mancante la documentazione relativa al periodo precedente alla denuncia di furto, ma anche quella relativa al periodo successivo alla denuncia stessa e che in ogni caso nella denuncia non era stata elencata in maniera minuziosa la documentazione sottratta.

Inoltre, lo stesso ha aggiunto che durante la verifica era stata acquisita anche documentazione bancaria, della quale non avevano tenuto conto, essendo sufficiente la documentazione cartacea reperita.

Dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza - Tenenza di (omissis) - Squadra Operativa Volante - del 29.04.2011 a firma dei verbalizzanti Ten. Pe. Ro., M.llo Ma. St. e M.llo Ga. Sa., è emerso inoltre che la verifica fiscale era iniziata al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria ai fini dell'I.V.A. delle imposte sui redditi, delle accise e degli altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2 del D.Lgs 68/2001, 18 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 nr. 504, nonché della L. n. 4/1929.

Dalla verifica quindi era emerso che nei periodi d'imposta 2008 e 2009 la società "S. TR. S.r.l. con unico socio", pur impiegando manodopera per lo svolgimento della propria attività e presentando la prevista dichiarazione del sostituto d'imposta mod. 770 semplificato, continuamente aveva omesso di presentare le dichiarazioni ai fini fiscali.

Per il periodo d'imposta 2008, invero, il Mu. in qualità di amministratore unico della predetta società non aveva presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'IVA. Dai riscontri di coerenza interna espletati, inoltre, attraverso il registro dei corrispettivi, le ricevute fiscali emesse ed i quadernoni/brogliacci (documentazione extra-contabile), i verificatori avevano rilevato operazioni imponibili (relative a prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nello svolgimento della propria attività) pari a Euro 282.578,18 più IVA al 20% per Euro 56.515,63.

Dai riscontri di coerenza esterna espletati, essi avevano anche rilevato fatture attive emesse che documentavano operazioni imponibili (relative a prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nello svolgimento della propria attività) pari a Euro 253.085,29 più IVA al 20% pari a Euro 50.617,05.

Inoltre, dal riscontro indiretto-presuntivo (ricostruzione in via induttiva di operazioni imponibili non dichiarate), i militari avevano constatato operazioni non imponibili ex art. 8 del DPR n. 633/I972 pari a Euro 40.000,00.

Ed infatti per l'anno 2008 la S. Tr. Srl aveva effettuato operazioni all'esportazione per il citato ammontare ed aveva omesso anche di conservare le relative bollette doganali e le relative fatture attive.

Pertanto, per l'anno in rassegna, la parte aveva omesso di dichiarare operazioni imponibili per un ammontare pari a Euro 535.663,47 più IVA dovuta pari a Euro 107.132,68 ed operazioni non imponibili ex art. 8 del DPR 633/72 pari a Euro 40.000.00.

In più era emerso che tra le operazioni imponibili non dichiarate erano state computate anche le cessioni di cespiti pari a imponibili per Euro 10.000,00 più IVA per Euro 2.000,00.

Per effetto di quanto sopra, dunque, la parte aveva presentato la comunicazione dei dati IVA, obbligo previsto dall'art.8-bis del D.P.R. n. 322/1998, con indicazioni non veritiere avendo comunicato un totale di operazioni attive per Euro 336.740,00, operazioni passive pari a Euro 309.583,00, IVA esigibile pari a Euro 67.348,00, IVA detratta pari a Euro 61.917,00 ed un'IVA a debito pari a Euro 5.431,00. Anche per il periodo d'imposta 2009 il Mu. non aveva presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'IVA.

Dai riscontri di coerenza interna espletati, attraverso il registro dei corrispettivi, le ricevute fiscali emesse ed i quadernoni/brogliacci (documentazione extra-contabile), gli accertatori dunque avevano dunque rilevato operazioni imponibili (relative a prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nello svolgimento della propria attività) pari a Euro 234.501,69 più IVA al 20% per Euro 46.900,35.

Dai riscontri di coerenza esterna espletati, erano state rilevate fatture attive emesse che avevano documentato operazioni imponibili (relative a prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nello svolgimento della propria attività) pari a Euro 235.932,04 più IVA al 4% e 20% pari a Euro 46.473,82.

Pertanto, per l'anno 2009, il Mu. aveva omesso di dichiarare operazioni imponibili per un ammontare pari a Euro 470.017,06 più IVA dovuta pari a Euro 93.374,17. Orbene, così ricostruita la vicenda in punto di fatto, alla luce di quanto sopra, non può che essere affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto al capo A della rubrica.

Invero, l'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle relative dichiarazioni annuali, quando l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 77.468,53 (come, per l'appunto, nel caso in esame in relazione alla legge in vigore al tempo di commissione del fatto).

Si tratta di un delitto di pura omissione che si realizza, ipso facto, con l'omessa presentazione, da parte del soggetto tenuto all'adempimento, di una delle dichiarazioni annuali relative o all'imposta sui redditi o quella sul valore aggiunto. Poiché è stato oggettivamente acclarato che il prevenuto non ha presentato la dichiarazione per il 2008 e per il 2009 è conseguente che egli ha commesso il reato di omessa dichiarazione, così come contestatogli.

Peraltro la difesa non ha offerto alcun tipo di documentazione od ulteriore elemento atti a contrastare l'accertamento induttivo fatto dalla Guardia di Finanza e condiviso dalla scrivente, limitandosi a depositare due denunce di furto sporte dal Mu. in data 31.01.2007 ed in data 18.12.2009.

Al riguardo come già ritenuto dagli agenti della Guardia di Finanza nei loro verbali del 29.04.2011, il furto della documentazione di certo non esime il contribuente dall'obbligo di ricostruire la documentazione rubata e nella specie il Mu. non ha provveduto ad alcuna ricostruzione.

Pertanto non avendo il Mu. reperito le fatture di vendita e di acquisto presso i propri clienti e fornitori, tale inadempienza ha giustificato le condizioni per l'utilizzo da parte degli militari accertatori del metodo induttivo di ricostruzione delle operazioni non dichiarate, sulla base dei dati e delle notizie comunque da loro raccolti.

In proposito vale la pena aggiungere che, ai sensi dell'art., 55 comma 1 D.P.R. n. 633 del 1972 "se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33".

In secondo luogo per la Suprema Corte è ormai principio consolidato quello secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 74 del 2000, il giudice penale può "legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari".

D'altronde, "in sede tributaria l'avviso di accertamento è l'atto con cui l'Erario promuove la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria: esso è atto di impulso che per la sua validità deve possedere specifici requisiti il cui rispetto è presidiato dalla sanzione di nullità che paralizza la pretesa stessa. In sede penale l'avviso di accertamento subisce, però, una trasformazione genetica: esso non è più atto di impulso, ma documento che veicola informazioni" (Corte di Cassazione Sentenza n. 36491/2019).

Da questo punto di vista è legittimo, dunque, che il giudice valuti - e fondi il proprio convincimento in tema di responsabilità dell'imputato - sia sulle risultanze dei verbali di constatazione o delle informative redatti dagli organi verificatori che sull'accertamento induttivo dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando non è soddisfatto l'onere difensivo che impone di specificare l'incidenza decisiva ai fini della decisione assunta dal giudice di ulteriori elementi ed a fronte di una non corretta tenuta della contabilità.

In buona sostanza, quindi, l'accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari costituisce un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge.

Pertanto non può che ritenersi sussistente il delitto contestato al capo A), essendo evidente che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa agli anni 2008 e 2009 era finalizzata ad evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non avendo peraltro l'imputato, rimasto contumace, allegato una versione alternativa al fine di evasione.

Il Mu. An., pertanto, deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo A) della rubrica, risultando pienamente integrata la relativa fattispecie.

Allo stesso modo appare integrata anche la fattispecie contestata al capo B) dell'imputazione atteso che sebbene l'odierno imputato abbia dichiarato di volersi far assistere durante la verifica dal suo difensore di fiducia Avv. Lu. Lo. e delegato per farsi rappresentare nelle operazioni ispettive e nelle fasi successive della verifica dalla figlia Mu. Lu., la disamina, sotto il profilo fiscale, degli atti economici posti in essere dal Mu. è stata condotta senza la partecipazione del Mu. An. e della figlia sebbene anche contattato telefonicamente.

Inoltre il Mu. pur facendo riferimento alle denunce di furto presentate nel 2007 e nel 2009, non ha ripristinato la documentazione sottratta, non ha esibito alcunché e conseguentemente ha sottratto documentazione alla preannunciata verifica.

Invero, secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o all'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36624 del 18/07/2012).

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, inoltre, la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 de d.lgs n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumere in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Cass. Sez.), Sentenza n. 20786 del 18/04/2002).

Il Mu. An. va pertanto ritenuto responsabile anche del reato ascrittogli al capo B) della rubrica.

Allo stesso, in ragione della esigenza di adeguare in concreto la pena alla offensività del fatto, possono essere concesse attenuanti generiche ex art.62 bis c.p..

Quanto alla pena da infliggere, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 cp., concesse le circostanze attenuanti generiche, avvinti i reati dal vincolo della continuazione in ragione dell'evidente identità del disegno criminoso perseguito dall'imputato, stimasi equo irrogare la pena di anni uno e mesi uno di reclusione (così calcolata p.b. per il più grave reato di cui al capo B anni uno di reclusione aumentato alla pena inflitta per la continuazione con la fattispecie di cui al capo A).

Va precisato che il Giudice ritiene di non procedere a nessun aumento per la recidiva contestata all'imputato. La Suprema Corte ha ribadito che la recidiva, anche quella reiterata di cui all'art. 99, c. 4, c.p., conserva tuttora natura di circostanza aggravante facoltativa , con conseguente possibilità per il giudice di escluderla laddove la ricaduta nel reato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, non appaia in realtà sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'agente. L'unica recidiva obbligatoria è quella di cui all'art. 99 comma 5 c.p..

Vanno inoltre applicate all'imputato ai sensi dell'art. 12 d. lgs. 74/2000 le pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di nove mesi, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno e mesi sei, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni due, dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Va inoltre disposta la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della Giustizia.

Non sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.

Va altresì disposta la confisca per equivalente fino alla concorrenza degli importi evasi.

Al riguardo si osserva che dal combinato disposto della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 e art. 322 ter c.p., emerge che l'obbligatorietà della confisca discende "sia dal dato testuale della norma, ove si prevede che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta" (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013). Il numero di sentenze del periodo ha reso necessaria la riserva del termine di novanta giorni per la redazione della motivazione.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara l'imputato responsabile dei reati in epigrafe ascrittigli e, unificati ex art. 81 c.p., e per l'effetto, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., lo condanna alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 12 del D.Lgs. n. 74 del 2000, dichiara l'imputato in stato di:

1) Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di nove mesi;

2) Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno e mesi sei;

3) Interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni due;

4) Interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Ministero della Giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dispone la confisca per equivalente fino alla concorrenza degli importi evasi.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Così deciso in Potenza, il 21 settembre 2022

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2022

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