Tribunale Napoli sez. VI, 02/12/2014, (ud. 17/11/2014, dep. 02/12/2014), n.15904
La responsabilità penale per l’utilizzo di contrassegni assicurativi falsi è configurabile anche nel caso in cui l’imputato non abbia materialmente contraffatto i documenti, qualora emerga che lo stesso si sia scientemente procurato tali documenti falsi al fine di evitare la stipula di un regolare contratto di assicurazione obbligatoria, risultando pertanto il beneficiario ultimo della condotta illecita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione diretta emesso in data 18-9-2013, P.G. ed E.C. sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato riportato nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 23-12-2013 è stato disposto rinvio preliminare per la necessaria rinnovazione delle notifiche dell'atto introduttivo agl'imputati.
Alla successiva udienza del 31-3-2013, dopo la dichiarazione di contumacia degl'imputati, regolarmente citati e non comparsi, e l'ammissione della costituzione di parte civile della AXA Assicurazioni S.p.A., si è proceduto all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle richieste di prova, con contestuale esame del teste di lista della pubblica accusa C.S. e conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva della testimonianza di A.M.
All'udienza del 07-7-2014 è stato disposto rinvio preliminare per assenza dell'ultimo teste ammesso; su richiesta della parte civile, anzi, ne è stata disposta la sostituzione con altro funzionario dell'impresa assicuratrice in questione a conoscenza dei fatti.
Alla successiva udienza del 17-11-2014 si è proceduto all'esame di S.G.M., all'esito del quale, acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p. il verbale dell'interrogatorio reso da P.G. nel corso delle indagini preliminari, dopo la formale dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale e di utilizzabilità di tutti gli atti, le parti sono state invitate a formulare le rispettive conclusioni, in epigrafe riportate, ed il giudice si è ritirato in camera di consiglio, decidendo di seguito come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno preliminarmente riassumere quanto è emerso dall'istruttoria dibattimentale.
C.S., assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso l'U.P.G.S.P. della Questura di Napoli, ha riferito di avere in data 20 agosto 2008, alle ore 10:45 circa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, proceduto al controllo di una Smart targata (omissis), condotta da P.G., evidenziando in particolare che la propria attenzione era stata attirata dal contrassegno assicurativo esposto sul veicolo in questione, a prima vista contraffatto, di colore giallognolo. Dopo la compiuta identificazione del conducente, era stato appurato che il contrassegno e il relativo certificato assicurativo erano redatti in modo diverso da quelli della compagnia AXA. Dal controllo telefonico effettuato chiamando nell'immediatezza il numero di telefono posto in calce al documento, si era inoltre potuto acclarare che l'interlocutore rispondeva come dipendente di un'altra compagnia assicurativa, Alleanza Subalpina. Si era quindi proceduto ad elevare denuncia nei confronti del P.G., procedendo altresì alla segnalazione del passeggero, destinatario di misura di prevenzione. Il teste ha infine riferito che l'autovettura era intestata a tal F.R., apparente intestataria anche della polizza menzionata, rispetto alla quale si era comunque in seguito proceduto a verificare l'autenticità a mezzo dell'apposito call center, ottenendo piena conferma della precedente intuizione investigativa.
Il teste, infine, all'uopo interpellato dal Tribunale, ha riferito che il passeggero del veicolo non era E.C., ma un'altra persona, evidenziando di non avere alcuna contezza dell'eventuale coinvolgimento di costui nella vicenda in questione.
S.G.M., impiegato presso l'Ufficio Antifrode dell'AXA Assicurazioni, ha riferito che, in merito alla comunicazione trasmessa il 16-9-2008, promanante dalla Procura della Repubblica in sede con cui si informava la compagnia dell'intervenuto sequestro di certificato e contrassegno assicurativi relativi al veicolo dianzi menzionato, si trattava di documentazione con tutta evidenza riferibile alla compagnia assicurativa AXA. Ha inoltre evidenziato che dagli accertamenti eseguiti era emerso che né la targa né i nominativi di P.G. e A.R. (in tale forma era stato comunicato il nome della proprietaria del veicolo), risultavano inseriti nell'anagrafe della compagnia assicuratrice; solo successivamente, una volta ottenuta la materiale disponibilità della documentazione, era emerso che la polizza era intestata a F. - non A. - R., comunque non titolare presso AXA di alcuna posizione attiva o estinta, recante il numero ..., con validità dal 09 aprile 2008 al 09 aprile 2009. La documentazione sequestrata non risultava conforme ai moduli originali né ovviamente autentica, emergendo chiaramente agli occhi del funzionario l'utilizzo di caratteri mendaci e numeri non corrispondenti a quelli utilizzati. Gli accertamenti eseguiti tramite banca dati ANIA, infine, avevano consentito di appurare che nel periodo in questione il veicolo risultava sprovvisto di copertura assicurativa r.c.
In sede d'interrogatorio, P.G. ha riferito di essersi effettivamente rivolto ad un meccanico di Pomigliano d'Arco, E.C., titolare di un'officina ove si era recato per accompagnare un amico, per ottenere un preventivo assicurativo in ordine alla Smart Fortwo recentemente acquistata dalla cognata F.R., poiché vi era anche apposita insegna all'esterno del locale e lo stesso E.C., all'uopo interpellato, si era dichiarato altresì broker assicurativo. Ha aggiunto che alla stregua del prezzo indicatogli, 1.500 euro, aveva ritenuto di stipulare la polizza in questione, di cui la titolare del veicolo di fatto non si era assolutamente interessata, pagando immediatamente l'intero premio e ricevendo il contrassegno relativo al solo primo semestre, con impegno dell'E.C. di fornirgli alla scadenza anche l'ulteriore certificato di copertura. Lo stesso ha inoltre rappresentato che, una volta subito il sequestro della documentazione in questione, si era rivolto all'E.C. il quale si era giustificato dicendogli di non essere stato lui a stipulare direttamente la polizza ma di aver agito in buona sostanza quale subagente, offrendosi di far fronte al pagamento della sanzione amministrativa irrogatagli, pari ad euro 742,00, come effettivamente avvenuto. Inoltre, secondo il P.G., l'E.C. lo avrebbe accompagnato presso un'agenzia assicurativa della compagnia NOVIT, per la stipula di nuovo contratto assicurativo, accollandosi il pagamento del premio di euro 700,00, versato direttamente all'impiegato dell'anzidetta agenzia.
La documentazione in atti appare comprovare le circostanze riferite dai testi, in conformità peraltro con l'assunto accusatorio.
Sono state acquisite agli atti le querele sporte dalla parte civile, tempestivamente depositate presso la Procura della Repubblica di Napoli in data 20 novembre e 02 dicembre 2008.
Risultano altresì in atti i documenti della cui falsità si discute, sequestrati dalla p.g. in data 20-8-2008 a carico del P.G. e intestati a F.R.
Le dichiarazioni rese dai testimoni sono apparse tutte credibili e riscontrate, non sussistendo quindi motivi fattuali tali da indurre a dubitare della veridicità di quanto riferito.
In particolare, appare conclamata la falsità della polizza assicurativa r.c.a. e del relativo contrassegno apposto sull'autovettura Smart Fortwo targata (omissis).
Le dichiarazioni del P.G., invece, oltre ad essere sfornite di alcun elemento di riscontro (ciò di cui invece sarebbe stato, in caso di rispondenza al vero delle circostanze addotte, agevole disporre per l'imputato, che sarebbe stato in possesso della prova del pagamento della sanzione amministrativa e della nuova polizza assicurativa), sono del tutto illogiche e incoerenti, non comprendendosi in particolare per quale motivo egli avrebbe contratto direttamente una polizza assicurativa a nome della cognata, falsificandone la sottoscrizione, facendosi carico del pagamento di un premio non certo conveniente, pagandolo per un'intera annualità e ricevendo la relativa copertura per un solo semestre, non conservando inoltre alcuna prova del pagamento effettuato. La circostanza riferita è rimasta inoltre smentita da quanto ricordato dal teste S. in relazione alla mancanza assoluta di copertura assicurativa per il veicolo in parola nel periodo di cui trattasi.
La relativa condotta appare attribuibile quindi - peraltro a fronte di un evidente problema di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie acquisite al di fuori del contraddittorio con l'altro imputato - a P.G. poiché, ove anche egli non avessero materialmente partecipato alla contraffazione del documento, il fatto che lo stesso sia relativo ad autovettura nella sua disponibilità ed egli abbia in qualche modo ammesso di essersene occupato in prima persona postula quantomeno che egli ne sia stato il committente, secondo il criterio del cui prodest.
Appare quindi dimostrata la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e di conseguenza, la piena responsabilità dell'imputato per il reato a lui contestato, del quale è stata constatata la sussistenza degli elementi costitutivi. Non par dubbio infatti che il P.G. si sia scientemente procurato la disponibilità di documenti falsi al fine di poter circolare con l'autovettura di cui aveva la disponibilità senza essere costretto a stipulare un regolare contratto di assicurazione, come invece obbligatorio; in tal modo il predetto ha commesso una condotta grave, anche per le conseguenze pericolose che ne derivano in ordine all'affidamento della collettività circa la copertura assicurativa di tutti i veicoli a motore in circolazione.
Non vi sono, al contrario, elementi istruttori utilizzabili di sorta che consentano di addebitare il fatto in contestazione anche all'altro imputato, che va dunque assolto per non aver commesso il fatto.
Affermata così la responsabilità penale di P.G., occorre procedere alla determinazione della concreta sanzione da irrogare nei suoi confronti.
Non appaiono ravvisabili nella condotta dello stesso elementi di meritevolezza di sorta tali da postulare o comunque consentire il riconoscimento allo stesso delle circostanze attenuanti generiche.
Ciò premesso, valutati tutti i criteri elencati nell'art. 133 cod.pen., stima il giudicante conforme ad equità comminare a P.G. la pena di mesi otto di reclusione.
Non appaiono sussistere, in presenza di evidenti elementi ostativi di ordine formale e sostanziale, i presupposti per la concessione all'imputato dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Poiché anzi il P.G. risulta aver già - vanamente - beneficiato, con sentenza emessa da questo Tribunale in data 02-4-2008, del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168 cod.pen. deve disporsi la revoca del predetto beneficio.
Appaiono infine fondate le doglianze ed accoglibili le richiesta della parte civile quanto alla rifusione del danno cagionato alla stessa, da liquidarsi, in conformità alle richieste di parte, in separata sede, nonché in ordine alla rifusione delle spese di giudizio.
Quanto alle spese sostenute dalla parte civile per il presente procedimento, esse appaiono quantificabili in complessivi euro 900,00 (novecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a., se dovuti e come per legge nonché al rimborso delle eventuali ulteriori spese.
Non si ritiene di dover provvedere, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., alla dichiarazione di falsità della polizza assicurativa, del certificato e del contrassegno in sequestro e al relativo ordine di cancellazione, trattandosi di documento radicalmente falso, in quanto tale suscettibile di confisca e distruzione. Segue infine per legge la condanna di P.G. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara P.G. colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 538 e 539 c.p.p. condanna P.G. a risarcire i danni cagionati alla costituita parte civile AXA Assicurazioni S.p.A., da liquidarsi in separata sede.
Letto l'art. 541 c.p.p. condanna P.G. alla rifusione in favore della costituita parte civile AXA Assicurazioni S.p.A. delle spese sostenute per il presente procedimento, che liquida in complessivi euro 900,00 (novecento/00), oltre accessori tributari e previdenziali, se documentati a mezzo fattura, e rimborso sulle spese.
Letto l'art. 168 cod.pen., revoca la sospensione condizionale della pena disposta nei confronti di P.G. con sentenza del Tribunale di Napoli in data 02-4-2008.
Letto l'art. 530 c.p.p., assolve E.C. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.
Confisca e distruzione al giudicato della polizza e del contrassegno assicurativo in sequestr.
Napoli, 17 novembre 2014