Tribunale Napoli sez. VII, 05/01/2018, (ud. 05/01/2018, dep. 05/01/2018), n.108
La pubblicazione di un falso annuncio su un sito internet, associata all'usurpazione di un'identità commerciale atta a ingenerare affidamento, integra il delitto di truffa ex art. 640 c.p. quando l'agente, con dolo iniziale, trae un ingiusto profitto in danno delle vittime mediante raggiri idonei a ingenerare un errore sulla veridicità dell'operazione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto di citazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Napoli, l'odierna imputata M.M.G. era tratta a giudizio per rispondere del delitto di truffa, precisato in epigrafe.
Al dibattimento, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti in giudizio, assente l'imputata, dichiarata l'apertura del dibattimento, si dava corso all'istruttoria, mediante l'acquisizione ex art. 555.4 c.p.p. delle denunce - querele, nonché la piena utilizzabilità di tutti gli atti di indagine e i relativi allegati ai sensi dell'art. 493, III co c.p.p..
Le emergenze processuali, ritualmente acquisite, fondano, oltre ogni ragionevole dubbio, il giudizio di responsabilità dell'imputata.
La condotta fraudolenta posta in essere dall'imputata ai danni delle persone offese emerge pacificamente dal contenuto della querele ritualmente acquisite in atti, nonché degli atti investigativi.
Nello specifico, la persona offesa B.S., con assoluta precisione e dovizia di particolari, in denuncia ha descritto (cfr. verbale di denuncia del 25.6.2013 - agli atti del procedimento) di aver proceduto, in data 20/06/2013, all'acquisto di un telefono cellulare Iphone 5 sul sito WW.., effettuando un bonifico bancario dell'importo di 503,96 € sul conto corrente nr (omissis...) acceso presso la filiale di Qu. delle P.I. ed intestato a M.M.G. per la consegna della merce, guarda caso, mai avvenuta, in quanto frutto di una vendita truffaldina e fraudolenta.
Allo stesso modo la persona offesa F.G. riferiva, nella denuncia dell'1.7.2013 - allegata agli atti, di aver ordinato in data 27/06/2013 sullo stesso sito WW.., due telefoni cellulari Iphone 4S White, per il prezzo di € 384,32 ciascuno, entrambi pagati con bonifici separati sul conto corrente postale (omissis...) intestato a M.M.G., e di essersi reso conto della sussistenza della truffa attraverso varie segnalazioni sullo stesso sito.
L'ulteriore persona offesa B.G. riferiva, nella denuncia dell'1.7.2013 allegata agli atti, di aver acquistato in data 20/06/2013, sul sito WW.., un telefono cellulare Iphone 5 e di aver effettuato, il giorno successivo, il pagamento mediante bonifico bancario on line a favore del conto corrente IB. IT. intestato all'odierna imputata, con corrispondente danno per la persona offesa che quale contropartita del versamento non riceveva alcunchè.
Dalle acquisite risultanze dibattimentali, si è chiarito altresì che la persona offesa P.V. riferiva (cfr. denuncia del 18.6.2013), di aver appreso, e poi verificato personalmente, della presenza su internet di un sito di vendita di materiale elettronico e informatico con il nome WW.. registrato con il nome della ditta che rappresenta, la K. S.r.L. Riferiva, ancora, di aver tentato di effettuare un acquisto sul predetto sito il quale inviava quali coordinate bancarie il conto avente IBAN (omissis...) di P.I., intestato a M.M.G. che nulla ha a che vedere con la ditta K..
Le risultanze investigative (cfr. testimonianza dei verbalizzanti S.M. in servizio presso la Stazione c.c. di Avio e B.A. in servizio presso la Polizia Postale sez. di Pistoia) chiariscono che le p.o., rispettivamente, F.G. e B.G., interessate da un annuncio sul sito su internet "www.eprix.it" concernente la vendita di telefoni cellulari Iphone e nel corso delle trattative e allettati dall'aspettativa, all'uopo ingenerata attraverso un sito ufficiale a ciò deputato, al buon esito delle stesse, venivano indotti a versare una somma di denaro, mai più restituita, alla stessa stregua della merce acquistata, ma mai recapitata a destinazione.
Non avendo mai avuto nulla, le indagini della p.g. si orientavano a verificare l'esito dell'operazione bancaria operata dalla truffata e si appurava che l'intestataria del conto corrente postale su cui è stato versato il prezzo del reato era effettivamente l'imputata M.M.G., la quale aveva aperto regolarmente il conto presso le P. di Quarto un mese prima dei commessi reati e sul quale risultavano circa € 14.000.
Inoltre, la stessa risultava anche intestataria della falsa visura camerale presente sugli ordini di acquisto.
Si badi, e ciò è dirimente per l'affermazione della penale responsabilità dell'odierno imputato, la beneficiaria del bonifico attraverso il quale è stato effettuato il pagamento è proprio la M., la sola ad avere beneficiato del "prezzo" del reato e, cioè, della somma complessiva pari a 1.776,56 €.
Riportandosi integralmente, quanto alla ricostruzione dei fatti, alle querele acquisite al fascicolo per il dibattimento, osserva il giudicante come il comportamento tenuto dall'imputata, beneficiaria del prezzo della condotta truffaldina, integri certamente l'ipotesi di reato contestata.
L'imputata, mediante il raggiro costituito dall'avere pubblicato il falso annuncio su internet, in ciò persino usurpando un'identità commerciale tale da ingenerare affidamento agli avventori del sito web, in uno alle false condizioni relative alla compravendita dei telefoni cellulari, ha ingenerato un incolpevole errore circa la veridicità dell'operazione.
La M., del resto, ha quindi incamerato la somma inviata tramite bonifico postale, traendo un ingiusto profitto con pari danno economico dei malcapitati.
Quanto alla identificazione dell'odierna imputata, i dati forniti dai denuncianti, oltre ad essere confermati dalla produzione documentale allegata alla denuncia, venivano riscontrati dagli accertamenti della p, g, relativi all'identificazione dell'imputata come titolare del conto corrente e dunque beneficiaria del conto corrente (in uno alla corrispondenza del cartellino anagrafico con dati forniti dalla stessa al momento dell'apertura del conto corrente postale).
Il dolo di truffa discende dall'evidente finalità avuta di mira dall'agente, consapevole e intenzionata sin dall'inizio a riscuotere la somma senza corrispondere il bene convenuto verosimilmente nemmeno nella sua reale disponibilità.
Né l'imputata, restando assente per tutta la durata del processo ed esercitando il suo legittimo diritto al silenzio, ha fornito elementi capaci di sostenere ricostruzioni alternative a quelle di accusa.
Venendo al trattamento sanzionatorio, il negativo curriculum personale costellato da uno specifico precedente a suo carico non consente la concessione di fattori attenuanti.
Alla stregua dei criteri di giudizio di cui agli artt. 133 e ss. c.p., uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, stante l'evidente medesimezza del disegno criminoso sotteso agli stessi, pena equa stimasi quella di mesi 12 di reclusione ed € 300,00 di multa, cui consegue per legge la condanna al pagamento alle spese processuali (p.b.: mesi nove di reclusione e 100 € di multa, aumentata ad un mese di continuazione per ciascun reato).
Non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione dei doppi benefici di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
- dichiara M.M.G. colpevole dei reati a lei ascritti, uniti sotto il vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Napoli, il 5 gennaio 2018.
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2018.