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Ricettazione di assegno: responsabilità aggravata dall’impossibilità di fornire giustificazioni sull’origine (Giudice Napolitano Tafuri)

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Tribunale Napoli sez. IV, 25/01/2011, n.1031

La ricezione di un assegno di provenienza furtiva, accompagnata dall’incapacità di giustificare la sua origine, costituisce reato di ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p., escludendo l’applicazione del capoverso della norma in ragione della rilevanza del danno.

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Ricettazione di assegno: responsabilità aggravata dall’impossibilità di fornire giustificazioni sull’origine (Giudice Napolitano Tafuri)

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La consapevolezza del possesso di un bene di provenienza illecita: principio di diritto in tema di ricettazione (Giudice Eliana Franco)

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito delle indagini preliminari veniva disposto il giudizio nei confronti di P. M., per rispondere del reato compiutamente ascrittogli in rubrica.

Espletata l'istruttoria dibattimentale attraverso l'escussione dei testi di accusa e l'acquisizione di varia documentazione, quali denunzia di furto, l'assegno in originale e relativo protesto, le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Il Giudice si ritirava per la decisione che veniva emessa e pubblicata mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in udienza.

All'esito dell'espletata istruttoria è rimasto accertato che l'imputato consegnava in pagamento l'assegno in questione a tale P. A., per l'acquisto di pellami, che a sua volta lo girava ulteriormente a tale D. P. che lo poneva all'incasso.

L'assegno, una volta posto all'incasso non veniva pagato dalla banca, in quanto di provenienza furtiva (cfr. denunzia di furto in atti del 21.1.2001 e protesto).

Che l'assegno fosse stato consegnato dall'imputato al P., emerge dalle dichiarazioni di quest'ultimo e la circostanza è stata confermata dallo stesso imputato.

Orbene la condotta sin qui accertata integra il contestato reato di ricettazione, avendo senza ombra di dubbio l'imputato ricevuto l'assegno di provenienza delittuosa.

Quanto alla consapevolezza di tale provenienza è desumibile dalla condotta tenuta. Invero, l'imputato, richiesto di indicare da chi avesse ricevuto l'assegno in questione non è stato in grado di fornire indicazioni adeguate.

Né è possibile accedere alla tesi difensiva di prescrizione del reato retrodatando l'epoca del commesso reato in prossimità della denunzia di furto del titolo, dal momento che è lecito argomentare che l'assegno sia stato ricevuto dal P., in epoca prossima a quella in cui fu dato in pagamento, non apparendo logico che si conservi così a lungo un titolo di provenienza delittuosa. Deve dunque affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Quanto alla pena da infliggere, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ritenuto di non poter inquadrare il fatto nel capoverso dell'art. 648 cp in considerazione della somma per cui l'assegno è stato speso, ritenuto di poter concedere le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di precedenti penali e delle modalità del fatto, stimasi equo comminare la pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa (Pb anni due di recl. ed euro 600,00 di multa, ridotta di 1/3 per le generiche)

Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per la concessione dei benefici di legge

PQM
Letti gli arti 533, 535 c.p.p. dichiara P. M. colpevole del reato ascrittogli, e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Napoli, 25.1.2011

Il Giudice Dott.ssa Antonia Napoletano Tafuri

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