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Ricettazione e attenuanti: applicazione del rito alternativo con sospensione e non menzione (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 03/01/2018, (ud. 03/01/2018, dep. 03/01/2018), n.20

La configurabilità del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) si fonda sulla coscienza e volontà del soggetto agente di acquistare un bene di provenienza illecita con lo scopo di ottenere un vantaggio economico, anche alla luce delle modalità di acquisto. La scelta del rito ex art. 444 c.p.p. e un comportamento collaborativo possono giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, la sospensione della pena e la non menzione.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 11.05.16, E.A. veniva tratta a in giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 3.01.18, l'imputata, assente, a mezzo del Difensore, munito di procura speciale, chiedeva di definire il processo ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., con applicazione della pena finale su richiesta delle parti, di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa subordinata alla sospensione condizionale della pena ed alla non menzione, determinata nel seguente modo: Pena base, anni due di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, ridotta ulteriormente per il rito alla pena finale di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. La scelta del rito veniva subordinata alla sospensione condizionale della pena ed a quello della non menzione.

Il PM ha prestato il consenso ed il Giudice, previa acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo della pubblica accusa, ha accolto le richieste, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte dando lettura della sentenza con contestuale motivazione in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Giudice che alla luce degli atti acquisiti ai sensi dell'art. 135 disp. art. c.p.p., ed in particolare alla luce della denuncia di furto sporta in data 23.06.15 da C.G. per la soc. Ceva Logistic spa, dall'acquisizione dei tabulati telefonici relativi al telefono cellulare I phone 6 avente IMEI (omissis), dal verbale di sommarie informazioni rese da E.A. in data 2.12.15, non sussistono nel caso concreto le condizioni per l'emissione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Va rilevato, inoltre, che appare corretta la qualificazione giuridica dei fatti trattandosi del reato p. e p. ex art 648 cp, perché l'imputata acquistava un telefono cellulare Apple Iphone 6 palmare con IMEI IMEI (omissis) di illecita provenienza in quanto provento di furto a danno della società Ceva Logistic spa, come dà denuncia del 23.06.15 (in atti).

Ed in tal senso, agli atti del PM è presente il verbale di sommarie informazioni rese dall'imputato presso la Stazione dei CC di Napoli, Barra Giugliano da cui emerge che E.A., a seguito dell'acquisizione dei tabulati telefonici relativi all'IMEI sopra indicato, dichiarava di aver acquistato il telefono cellulare da un ragazzo di circa 23/24 anni di Napoli per il prezzo di euro 300,00 e di averlo utilizzato per circa un mese per poi restituirlo al venditore a causa di problemi di ricezione dell'apparecchio acquistato, non essendo in grado di fornire le generalità del venditore o indicazioni valide per poter procedere al suo rintraccio.

In tal senso, risulta integrato l'elemento materiale del reato contestato all'imputata, atteso che la prevenuta, riceveva un telefono cellulare Apple Iphone 6 16 G, provento di furto commesso in danno della società Ceva Logistic spa, denunciato in data 23.06.15.

L'elemento soggettivo del reato contestato alla E. si rinviene nel dolo specifico individuato nella coscienza e volontà del comportamento criminoso posto in essere con il fine di procurarsi un vantaggio economico a lei non dovuto e consistente nel pagamento ridotto del prezzo del cellulare, anche in considerazione della circostanza e delle modalità dell'acquisito.

Il Giudice ritiene poter ritenere sussistenti le attenuanti generiche in favore dell'imputata, alla luce del comportamento sostanzialmente confessorio e collaborativo tenuto dalla stessa ed alla luce della scelta del rito.

Questo Giudicante ritiene che, in definitiva, la pena in concreto determinata è congrua pertanto, ratifica l'accordo intercorso tra le parti.

Questo Giudicante, rilevato lo stato di incensuratezza di E.A. esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento della stessa ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp e quello della non menzione.

P.Q.M.
Letti gli artt 444 e ss. cpp, applica a E.A., su concorde richiesta delle parti, ritenute le attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito prescelto, la pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. Pena sospesa e non menzione.

Napoli, 3 gennaio 2018

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