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Differenza tra ricettazione e riciclaggio: alterazione di assegni e finalità illecite (Giudice Diego Vargas)

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Tribunale Napoli sez. III, 11/01/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 11/01/2021), n.8672

La differenza tra ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.) risiede nella finalità soggettiva: mentre la ricettazione richiede solo la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e la finalità di profitto, il riciclaggio presuppone l'intenzione di ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del bene. Inoltre, l’alterazione di un assegno non trasferibile per l’incasso, se non accompagnata dalla volontà di occultare la sua origine delittuosa, integra il reato di ricettazione.

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Differenza tra ricettazione e riciclaggio: alterazione di assegni e finalità illecite (Giudice Diego Vargas)

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'esito delle indagini preliminari l'imputata (...) veniva tratta a giudizio dal Gip sede per rispondere dinanzi a questo Tribunale del reato ascrittogli in epigrafe.

All'odierna udienza veniva espletata l'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale si assumevano i mezzi di prova rappresentativi e documentali articolati dalle parti.

Indi, dichiarata la chiusura dell'istruttoria e la utilizzabilità degli atti del fascicolo del dibattimento, nella discussione finale PM e difesa rassegnavano le rispettive conclusioni, come da verbale.

Osserva il Collegio che le complessive risultanze istruttorie appaiono depongono per la derubricazione del contestato delitto ex art. 648 bis cp nel diverso reato di ricettazione ex art. 648 cpv cp, difettando gli elementi costitutivi della fattispecie di riciclaggio di cui all'enunciato accusatorio.

Giova premettere che in data 6 febbraio 2014 (...) sporgeva presso la Stazione CC di (...) denuncia - querela nei confronti di tale (...) (versata in atti sull'accordo delle parti unitamente agli accertamenti bancari), con la quale rappresentava la mancata ricezione dell'assegno bancario non trasferibile n. (...) dell'importo di euro 900,00 a lui intestato dalla (...) banca, a titolo di rimborso da incidente stradale.

Secondo quanto appreso a mezzo del proprio legale di fiducia presso la compagnia assicurativa (...) spa, detto titolo, recante l'alterazione del nominativo del beneficiario ((...) c/o (...)) nonché la firma di traenza della prevenuta, risultava negoziato per l'incasso in data 24.11.2009 presso l'agenzia (...) della (...) e versato sul c/c (...) acceso presso l'agenzia (...) di (...) (estinto il 20 gennaio 2011 e già intestato alla (...)).

Tali essendo le risultanze istruttorie, acclarato risulta il possesso da parte dell'imputata di un assegno di provenienza furtiva, in quanto evidentemente sottratto da parte di ignoti dopo la spedizione all'effettivo destinatario (...), titolo mai giunto a quest'ultima e successivamente alterato nell'indicazione del nominativo del beneficiario.

Non può però a giudizio del Collegio ritenersi che l'attività di alterazione, certamente riferibile alla prevenuta, in quanto avente ad oggetto la integrazione del nominativo del beneficiario con il proprio, nonché la condotta di presentazione all'incasso siano idonee ad integrare la fattispecie di riciclaggio di cui all'enunciato accusatorio.

Al fine di evidenziare le ragioni sottese a detto convincimento si impongono alcune premesse in diritto in relazione alla prospettazione accusatoria di cui in epigrafe. In particolare, va rilevato che secondo il costante orientamento della Suprema Corte con il reato di riciclaggio il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

Nel contempo, però, la stessa Corte si è soffermata a delineare le differenze tra la fattispecie di ricettazione e quella, in esame, precisando che se presupposto comune di entrambe è la provenienza delittuosa del danaro o dell'altra utilità di cui di cui Vagente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per l'altra, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda...richiede la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita. (Cass. pen. 23/3/2000, n. 6534). Orbene, nella fattispecie in esame, vero è che ricorre un consapevole coinvolgimento della prevenuta nell'alterazione dell'assegno di provenienza delittuosa quanto all'indicazione del beneficiario, ma è altrettanto vero che tale attività non solo non si presenta oggettivamente idonea ad impedire o comunque ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dell'assegno in oggetto, ma non risulta neanche sorretta dall'intenzione dell'agente specificamente diretta al raggiungimento di tale obiettivo.

Sotto il primo profilo, infatti, va rilevato che in virtù del regime di rilascio e di circolazione degli assegni bancari, il titolo, benché alterato nel nominativo del beneficiario, risulta comunque contenere gli elementi identificativi che valgono a contraddistinguerlo, quali il numero progressivo e quello del conto corrente, nonché la denominazione dell'Istituto bancario di traenza, sicché appare agevolmente individuabile l'originario e legittimo destinatario.

Nel contempo, poi, l'attività di alterazione, così come quella della successiva presentazione all'incasso, non risultano sorrette dalla finalità di nascondere l'origine illecita del titolo, bensì sono con tutta evidenza dirette a conseguire il profitto della ricettazione.

Ed invero, la peculiare natura del bene oggetto di ricettazione, nella specie costituito da un titolo di credito, implica quale necessaria modalità di raggiungimento del profitto del reato quella della spendita o della presentazione all'incasso del titolo stesso, di talchè la prospettazione accusatoria non può trovare riscontro neanche sotto il diverso profilo della sostituzione del bene di illecita provenienza con il corrispondente valore in danaro, essendo piuttosto ravvisabile in tale condotta proprio l'attività diretta a conseguire il profitto delreato di ricettazione.

Si legittima, quindi, la prefigurabilità del diverso reato ex art. 648 cp, in cui va derubricata l'originaria imputazione.

Risulta provata, infatti, non solo la materiale disponibilità dell'assegno spedito all'effettivo beneficiario e mai giunto a destinazione, ma anche la consapevolezza di detta provenienza furtiva.

Depone univocamente, a tale riguardo, l'indicazione della prevenuta quale beneficiaria del titolo, originariamente emesso, invece, dalla (...) banca su richiesta della compagnia assicurativa (...) spa, all'ordine di (...) a titolo di risarcimento del danno da incidente stradale, con apposizione della clausola di non trasferibilità.

"Rebus sic stantibus", mette conto rilevare che il' termine prescrizionale massimo (pari ad anni dieci) afferente il titolo di reato ex art. 648 cp (il "dies a quo" va ovviamente individuato in epoca antecedente e prossima alla negoziazione del titolo in data 24.11.2009), cui va aggiunto il periodo di sospensione del termine pari a mesi tre giorni 20, risulta complessivamente maturato in epoca antecedente e prossima alla data del 15.3.2020.

Ne consegue che, non ricorrendo le condizioni ex art. 129 c.2 cpp, si legittima la declaratoria di improcedibilità nei confronti della prevenuta in ordine al reato di ricettazione, così derubricata la fattispecie originariamente contestata, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Si fissa il termine di giorni 50 per il deposito dei motivi.

P.Q.M.
Letto l'art. 129 cpp dichiara non doversi procedere nei confronti di (...) in ordine al reato a lei ascritto, ritenuta la fattispecie ex art. 648 cp, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Termine di gg.50 per il deposito dei motivi.

Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2020.

Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2021.

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