Tribunale Napoli sez. VI, 19/01/2022, (ud. 06/04/2022, dep. 19/01/2022), n.3984
La ricettazione ex art. 648 c.p. può essere configurata anche in assenza di partecipazione al reato presupposto, purché sia dimostrata la consapevolezza dell’imputato in merito alla provenienza illecita della cosa. Inoltre, l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 comma 2 c.p. non è applicabile quando la condotta sia caratterizzata da una significativa organizzazione e comporti un danno rilevante alle vittime. In tema di sostituzione di persona, si configura il reato anche quando l’agente, agendo in concorso, utilizza documenti falsi per trarre in inganno terzi, realizzando un vantaggio ingiusto. Infine, per la detenzione di stupefacenti, l’onere di provare la destinazione allo spaccio grava sull’accusa, in mancanza della quale il fatto non è penalmente rilevante.
dr. Antonio Palumbo Presidente
dr.ssa Angela Paolelli Giudice est.
dr.ssa Barbara Mendia Giudice
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto che dispone il giudizio emesso il 16 luglio 2019 dal Gup del Tribunale di Napoli, dr.ssa Gi.Ce., ai sensi dell'art. 429 c.p.p., Vi.Gu. veniva citato in giudizio davanti al coll. A) della VI sez. penale per rispondere dei reati a lui ascritti e dettagliatamente indicati in rubrica.
Alla prima udienza di trattazione del 16 ottobre 2019 - dichiarata l'assenza dell'imputato, regolarmente citato e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, ed effettivamente a conoscenza della pendenza del processo per aver, quanto meno, nominato un difensore di fiducia - in assenza di questioni preliminari, dopo l'apertura del dibattimento, venivano ammesse le prove così come richieste dalle parti.
Rinviato il processo per l'assenza dei testi - dopo tre ulteriore rinvii, disposti il 4 dicembre 2019 per la proclamata astensione dei difensori, il 13 gennaio 2020 per l'impedimento dell'imputato, detenuto per altra causa agli arresti domiciliari e non tradotto, il successivo 4 marzo da una nuova astensione dei difensori, ed un differimento di ufficio determinato dalla mancata celebrazione dell'udienza del 6 maggio 2020 per l'emergenza sanitaria da Covid-19 - il 14 ottobre 2020 veniva disposta la rinnovazione degli atti per la diversa composizione del collegio.
Rinviato il processo per l'assenza dei testi, e raccolta all'udienza del 25 novembre 2020 la deposizione del Sa.An. ed acquisito, sull'accordo delle parti, il verbale di sommarie informazioni rese in sede di indagini preliminari dal Vo.Fr., con revoca da parte del Tribunale della sua audizione, l'istruttoria dibattimentale proseguiva il 10 febbraio 2021, con l'acquisizione - sull'accordo delle parti - delle denunce presentate dalla Fi.Ca. e dal padre Fi.Ra., ed il successivo 5 maggio, con l'audizione del Li.Pa. e con l'acquisizione - sempre sull'accordo delle parti - non solo dell'informativa dallo stesso redatta relativa alla visione delle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza degli uffici postali da lui esaminate nel corso delle indagini e di tutta la documentazione dettagliatamente indicata nel verbale di udienza, ma anche degli accertamenti tossicologici effettuati sulla sostanza stupefacente caduta in sequestro - e la conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva di prove, in ordine all'escussione dei testi Li.El., Li.Ga., Pa.Gu. e Co.Ma., stante la rinuncia del P.M. alla loro audizione e la non opposizione della difesa.
Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale all'udienza del 30 giugno 2021 con la dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del tribunale in quanto legittimamente acquisiti, il successivo 13 ottobre discuteva il P.M. che concludeva come dettagliatamente riportato in premessa, mentre in data odierna, dopo le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, la difesa rassegnava le proprie conclusioni dopo la discussione orale ed il Tribunale, dopo la deliberazione avvenuta in camera di consiglio, rendeva pubblica la presente sentenza con la lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.
Dall'analisi delle emergenze probatorie raccolte è emerso che in data 24 agosto 2017 presso l'Ufficio Postale di Via (…) a Portici, sul libretto di risparmio postale n. (…) intestato a Di.An. e Fi.Ra., era stato effettuato da una donna di nome An. - che, all'atto dell'operazione, aveva esibito non solo il codice fiscale, ma anche una patente, la cui foto ritraeva la persona effettivamente presente alla Posta, e che, da un controllo operato tramite il c.d. "oracolo", non era risultata da ricercare - un prelievo di diciottomila Euro, dei quali tremila Euro in contanti ed i restanti quindicimila tramite l'emissione di un vaglia postale in favore di tale Vi.Gu..
Tale operazione - eseguita mediante sottoscrizione di un modulo, la cui firma era molto simile a quella depositata alla Posta, al quale era stata allegata la copia del documento esibito all'atto del prelievo - era stata anche regolarmente autorizzata dal vice-direttore dell'ufficio postale presente in quel momento, De.Lu., dopo aver accertato che quelle somme di denaro servivano per eseguire dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione della Di.An., come dalla stessa dichiarato in quella specifica circostanza (cfr. dichiarazioni rese dal teste Sa., folio 4 e ss. del verb. dib. del 25 novembre 2020, copia degli indicati documenti prodotto dal P.M. all'udienza del 5 maggio 2021).
Il giorno successivo, presso lo stesso ufficio postale, era stato effettuato un ulteriore prelievo di 27.000,00 Euro dal medesimo libretto intestato alla Di.An. ed al Fi.Ra., con la consegna di 2000,00 Euro in contanti e l'emissione di due vaglia postali emessi, anche in questo caso, in favore di Vi.Gu., uno di 12.000,00 Euro ed un secondo di 13.000,00 Euro.
Anche in tale occasione l'operazione era stata effettuata da una donna, presentatasi come Di.An. - che aveva con sé il libretto postale a lei intestato unitamente al marito Fi.Ra., e che aveva esibito una patente di guida ed il relativo codice fiscale - che era stata, anche questa volta, regolarmente autorizzata, come confermato dalla documentazione acquisita agli atti e, nello specifico, dall'estratto del libretto, dal modulo sottoscritto dalla Di. e dalle copie delle due richieste di emissione dei vaglia postali, e dalle dichiarazioni rese dal Vo.Fr. al Commissariato di Portici Ercolano il 30 agosto 2017, acquisite al fascicolo del tribunale, con il consenso delle parti.
Con l'acquisizione della denuncia di furto presentata dalla Fi.Ca. e dal Fi.Ra. al Commissariato di Portici-Ercolano il 27 agosto 2017, come integrata solo da quest'ultimo il 28 ed il 29 agosto, con l'allegata documentazione relativa all'estratto conto del libretto postale intestato al Fi.Ra. ed alla moglie Di.An., poteva ritenersi accertato che:
- in data 11 agosto 2017 il Fi.Ra. aveva lasciato la propria abitazione sita in Portici alla Via (…), per raggiungere la propria moglie Di.An. che si trovava in vacanza a Corigliano Calabro, mentre la figlia Fi.Ca. era partita per le vacanze da quell'abitazione, solo il successivo 12 agosto;
- alle ore 1,20 del 27 agosto la Fi.Ca. aveva poi fatto rientro a Portici, notando che alcuni mobili ed alcuni quadri erano stati spostati, così come numerosi oggetti presenti all'interno dell'abitazione, rendendosi, quindi, immediatamente conto non solo che ignoti erano entrati nella sua abitazione dalla porta finestra della cucina che, infatti, era stata forzata, ma anche e soprattutto che mancavano dall'abitazione, oltre a vari beni che in quel momento non sapeva elencare, sia la fede nuziale del Fi.Ra., sia il libretto postale intestato allo stesso ed alla moglie Di.An.;
- nel corso del sopralluogo eseguito dal personale della volante, successivamente intervento, era emerso che vicino alla posta di accesso all'appartamento dalla veranda, vi era una macchia di sangue, così come sul muro della camera da letto, mentre sul tavolo di vetro, vi erano dei giornali con delle impronte che sicuramente non appartenevano alla famiglia Fi.;
- nella mattinata dello stesso 27 agosto il Fi.Ra. aveva poi verificato tramite la relativa carta, che il saldo sul proprio libretto di risparmio, che avrebbe dovuto essere di circa 47.000 Euro, era di solo 410,00 euro;
- dopo aver effettuato un ulteriore controllo per acquisire la copia dell'estratto conto di quel libretto, poi allegata alla denuncia, il Fi. aveva dettagliatamente indicato alla p.g., tra le operazioni che disconosceva, che il 24 agosto era stato effettuato un prelievo ad uno sportello bancomat di 600,00 Euro, ed un altro presso l'Ufficio Postale di Via (…) a Portici di Euro 18,003,00, mentre il successivo 25 agosto, oltre ad un identico prelievo di 600,00 Euro ad uno sportello bancomat, era stato eseguito un ulteriore prelievo alla stesso ufficio postale dell'importo di 27,000,00 circa, specificando anche che dall'abitazione di Via (…), era stata sottratta pure la patente di guida scaduta, intestata alla moglie Di.An.;
- in data 29 agosto 2017 il Fi.Ra. si era recato ancora una volta presso il Commissariato di Portici Ercolano per integrare nuovamente la denuncia, sottolineando che i due prelievi effettuati dallo sportello bancomat, erano stati effettuati presso uffici postali diversi da quello di Via (…) a Portici come riferitogli dal Direttore;
- il successivo accesso presso l'abitazione del Vi.Gu. - compiutamente identificato nel corso delle indagini preliminari, tramite la carta di identità n. AV 5518855 che aveva esibito alla Posta per cambiare i vaglia a lui intestati (cfr. allegato 9 prodotto dal P.M. all'udienza del 5 maggio 2021), che era la stessa mostrata alla p.g. all'atto della perquisizione eseguita il 2 settembre 2017 (cfr. verbale di sequestro, nel quale viene dato atto del documento con il quale il Vi.Gu. era stato identificato) - aveva poi consentito di sequestrare presso l'abitazione dello stesso, tutto quanto dettagliatamente indicato nel relativo verbale e, per quello che qui interessa, la matrice di un vaglia postale di 12.000,00 Euro emesso il 25 agosto 2017 presso l'Ufficio Postale di Portici Bellavista in favore dello stesso Vi.Gu., alcuni bigliettini di prenotazione presso alcuni uffici postali e due postepay, intestate sempre al Vi.Gu., sulle quali erano state versate parte delle somme prelevate dal libretto in oggetto, ma anche e soprattutto, un minimo quantitativo di sostanza di colore bianco, che poi si era accertato essere cocaina (cfr. esame colorimetrico del 2 settembre 2017);
- all'esito di successivi accertamenti operati dalla p.g., era emerso che la Di.An. che si era presentata alla Posta per effettuare le operazione "contestate" dal Fi.Ra., aveva esibito una patente di guida che, al momento dell'operazione non risultava da ricercare
- essendo stata denunciata come rubata solo successivamente al furto, all'atto del rientro a Portici della Fi.Ca. - e che recava una fotografia diversa da quella dell'intestataria, come verificato dagli operanti nel raffronto tra la copia cartacea di quella esibita alla Posta e di quella ancora in possesso della Di.;
- la successiva visione dei filmati estratti dalle telecamere esterne ad alcuni degli uffici postali in oggetto, avevano poi consentito di individuare una donna - robusta, con capelli biondo-chiaro, raccolti, che indossava una T-Shirt a maniche corte, con una stampa e dei pantaloni - che era entrata all'Ufficio Postale di Via (…) a Portici, una prima volta alle ore 11,50 del 24 agosto 2017, ed una seconda volta il giorno successivo alle ore 9,25, vestita sempre allo stesso modo e con in mano un libretto postale. Il 24 agosto, invece, nell'Ufficio Postale di San Giovanni Barra era entrato un uomo di circa cinquanta, sessant'anni, con capelli corti, scarpe da ginnastica e pantaloncini corti, che alle ore 13,14 aveva effettuato un versamento su una postepay intestata al Vi.Gu., e che il successivo 25 agosto alle ore 13,48 presso l'Ufficio Postale Napoli 67 di Corso (…), aveva versato i due vaglia postali a lui intestati sulla postepay, anch'essa intestata al Vi.Gu. (non supportati, in questo caso, dalle immagini registrate dalle telecamere). Tale soggetto era stato poi individuato nell'odierno imputato dal Li.Pa. che, dopo averlo visto personalmente nel corso della perquisizione eseguita presso la sua abitazione, lo aveva riconosciuto nelle immagini riprese dalle delle telecamere di sorveglianza da lui visionate ("Perché lei dice, guardando nelle immagini: "Io lo riconosco, quello è Vi.Gu.?" Io l'ho visto andando a casa sua … Ci sono delle immagini che non so se sono a disposizione dove all'ingresso dell'ufficio postale…nel gabbiotto lì c'è proprio l'immagine lo prende in viso bello nitido, non è manco in lontananza" cfr. folio 12 del verb. dib. del 5 maggio 2021).
Tale ricostruzione della vicenda de qua, non è stata per nulla scalfita dalle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza del 19 gennaio 2022, nel corso delle quali lo stesso - che ha pienamente ammesso di aver incassato le somme di danaro indicate nel capo di imputazione - ha cercato di fornire una giustificazione alla ricezione di una cifra così ingente da parte della sedicente Di.An., rendendo una versione dei fatti del tutto illogica e per ciò solo inattendibile. Il Vi.Gu., infatti, ha sostenuto di aver venduto per 45.000,00 Euro un rolex (…) del 64, del quale non aveva i documenti, avendolo trovato qualche anno addietro nel parcheggio del centro Torri a Parma (cfr. folio 4 del verb. dib. del 19 gennaio 2022).
Le emergenze probatorie fin qui raccolte, a parere del Collegio, consentono di ritenere senza dubbio integrata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione, così derubricando l'originaria imputazione sub C), in essa assorbita quella di cui al capo A). Ed invero, lo stesso, in concorso con la donna che si era presentata alla Posta come Di.An. - che, in realtà, non lo era perché la foto presente sulla patente esibita in quelle due occasioni all'Ufficio Postale di Via (…) a Portici, era diversa da quella delle parte lesa - aveva avuto la disponibilità non solo di un libretto postale di provenienza illecita, in quanto sottratto nel corso del furto a casa del Fi. e del Di., che aveva poi utilizzato utilizzando per impossessarsi delle somme sullo stesso depositate, ma anche di una patente falsificata, che era stata realizzata utilizzando il modulo di quella sottratta a casa del Fi.Ra. e della moglie Di.An..
Tale condotta illecita, però, va riqualificata - a parere del Tribunale, come già anticipato - come ricettazione, non violando una tale derubricazione il principio della correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 421 c.p.p. Ed invero, la Suprema Corte ha più volte ribadito che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente "di base" rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l'imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 29785 del 20 settembre 2020, dep. il successivo 27 ottobre).
Sul punto va chiarito, infatti, che se, da un lato, non è stata raccolta alcuna prova che consenta di ritenere che il Vi.Gu. abbia partecipato, anche solo a titolo concorsuale, al furto effettuato in casa Fi. nell'agosto del 2017, denunciato dallo stesso Fi.Ra. solo il 27 agosto 2017 - circostanza questa che avrebbe escluso a priori la configurabilità della ritenuta ricettazione, perché in violazione della clausola di riserva contenuta in tale fattispecie delittuosa, avendo lo stesso partecipato alla commissione del reato presupposto - dall'altro, la condotta materialmente contestata al capo C), oltre a quella relativa alla materiale detenzione del libretto di deposito, integra gli estremi di una condotta truffaldina posta in essere ai danni dei coniugi Fi., per la quale non è stata presentata querela.
Ed invero, il Vi.Gu. in concorso con la donna - rimasta tuttora ignota - che si era presentata come Di.An. all'Ufficio Postale di Via (…) a Portici per prelevare i soldi depositati sul libretto postale dei coniugi Fi., integra non già una ipotesi di riciclaggio, bensì quella di truffa - per la quale non è stata presentata alcuna querela - alla stessa stregua della condotta di coloro che si presentano in baca o presso gli uffici postale per cambiare assegni rubati.
Il Vi.Gu. va poi ritenuto responsabile, alla luce di quanto fin qui esposto, anche del reato di sostituzione di persona in concorso con la Di.An., apparendo evidente che lo stesso aveva la piena consapevolezza che la donna, con la quale agiva di concerto per appropriarsi dello somme di danaro depositate sul libretto intestato al Fi.Ra. ed alla Di.An., si era 'sostituita' alla effettiva titolare del libretto postale ed alla falsificazione della indicata patente di guida, della quale aveva ricevuto un modulo di provenienza illecita, in quanto anch'esso sottratto nell'abitazione di Via (…) a Portici, ove abitava la famiglia Fi..
Il Vi.Gu., deve, però essere mandato assolto dal reato a lui ascritto al capo E), in quanto l'istruttoria dibattimentale non ha fatto emergere alcun elemento utile dal quale poter evincersi che il piccolo quantitativo di sostanza stupefacente caduta in sequestro, poi risultata essere cocaina, potesse essere destinata allo spaccio a terze persone.
Alla luce di tali considerazioni, deve pacificamente riconoscersi la sussistenza del vincolo della continuazione ritenersi tra il reato di cui agli artt. 110 - 648 c.p. - così qualificata l'originaria imputazione sub c), in essa assorbita quella sub a) - nonché dei delitti di cui ai capi b) e d) della rubrica, apparendo evidente l'identità del medesimo disegno criminoso ad essi sotteso, tenuto conto della contestualità delle condotte poste in essere, senza alcun dubbio in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Va, invece, esclusa - ai soli fini del calcolo della pena, la contestata recidiva - tenuto conto della natura dei precedenti penali allo stesso addebitati e della remota data di commissione che, a parere del Collegio, non hanno in alcun modo facilitato o reso più probabile la condotta illecita posta in essere dal Vi.Gu. ed oggetto di valutazione nel presente processo.
In base a quanto fin qui esposto, non solo deve essere esclusa la sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., alla luce delle particolari modalità della condotta tenuta dal Vi.Gu., che presuppongono una "discreta" organizzazione nell'azione delittuosa, e dell'entità del danno procurato alle parti lese, ma anche negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, con una personalità sicuramente trasgressiva, come si evince anche dai suoi precedenti penali.
Valutati, quindi, i criteri di cui all'art. 133 c.p., il Vi.Gu. va condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro duemila di multa (p.b.: anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro milleottocento di multa per la ritenuta ricettazione, così riqualificata l'ipotesi di cui al capo C), in essa assorbita quella di cui al capo A), aumentata di mesi uno di reclusione ed Euro cento di multa per ognuno dei due reati unificati nel vincolo della continuazione). Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali, come previsto dall'art. 535 c.p.p.. L'affermazione della penale responsabilità del Vi.Gu. consente la confisca e distruzione di quanto oggetto di sequestro, trattandosi di cose utilizzate per commettere il reato, ivi compresa la sostanza stupefacente.
L'imputato va, invece, assolto dalla contestazione di cui al capo E) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, non essendo emersa la prova che il minimo quantitativo di sostanza stupefacente caduta in sequestro - gr. 0,89 lordi di cocaina - fosse destinata alla cessione a terzi.
Non va dimenticato, infatti, che ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (cfr. Cass. sez. VI, sent. n. 26738 del 18 settembre 2020).
Il carico di lavoro consigliano l'indicazione del termine di giorni novanta per il deposito delle motivazioni, come previsto dall'art. 544 comma III c.p.p..
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Vi.Gu. responsabile del delitto di cui agli artt. 110 - 648 c.p. - così qualificata l'originaria imputazione sub c), in essa assorbita quella sub a) - nonché dei delitti di cui ai capi b) e d), unificati sotto il vincolo della continuazione e, per l'effetto - esclusa, ai fini del calcolo della pena, la contestata recidiva - lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ed Euro duemila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Letto l'art. 530 c.p.p. Vi.Gu. va assolto dalla contestazione di cui al capo e) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Letto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica il termine di giorni novanta per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Napoli il 19 gennaio 2022.
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2022.