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Sostituzione di persona: l'assenza di prove certe sull'attribuzione della condotta conduce all'assoluzione dell'imputato

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Tribunale Ascoli Piceno, 30/06/2023, n.395

In tema di sostituzione di persona, l'affermazione di responsabilità penale richiede una prova certa e univoca dell'attribuzione della condotta all'imputato. Elementi indiziari, quali compatibilità grafiche non pienamente probatorie o codici identificativi non verificati con certezza, non consentono di superare il ragionevole dubbio. Ai sensi dell'art. 530, comma II, c.p.p., il fatto deve ritenersi insussistente in assenza di elementi idonei a dimostrare la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto della Procura della Repubblica, Tr.Ga. veniva citato davanti al Tribunale di Ascoli Piceno per rispondere del reato di cui in epigrafe (art.494 c.p.). Il giudizio non si svolgeva in presenza dell'imputato; si procedeva all'ammissione delle prove richieste ed all'esame dei testi. Esaurita l'assunzione delle prove il P.M. e il Difensore dell'imputato formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione
Ritiene questo giudicante che l'imputato debba essere assolto per il reato ascrittogli, poiché non risulta acclarata la penale responsabilità dello stesso con riferimento al fatto contestato. Tale decisione si fonda sull'analisi delle deposizioni rese dai testi escussi, sulla valutazione della documentazione in atti ed in particolare sulle conclusioni della perizia disposta in sede di dibattimento.

Il teste Ma.An. riferisce: "Sono amministratore della società (…) e della società (…); la nostra è un'agenzia di servizi commerciali,

vendiamo servizi per conto di Tim e quotidianamente gestiamo un centinaio di contratti, quindi nello specifico non saprei dirle di questo. Se lei mi chiede di Tr. le posso rispondere che era un nostro collaboratore.

Era un nostro commerciale, un venditore, prevalentemente nella zona delle Marche, dal 2016, 2017 forse fino ad inizio 2020". Prosegue descrivendo le modalità di acquisizione dei contratti: "Allora, il contratto viene acquisito dal venditore allegando i documenti del contraente, quindi del cliente o del rappresentante legale della società cliente. Quindi diciamo noi nel momento in cui ci sono i documenti. Sul contratto sono riportati i codici, sì. Noi verifichiamo che la documentazione (ivi compreso il documento d'identità di colui che ha sottoscritto il contratto e la visura camerale (della società cui si riferisce il contratto stesso e da cui deve risultare il nominativo del sottoscrittore quale legale rappresentante) sia presente, dopodichè inoltriamo tutto a (…) che fa le sue verifiche eventualmente anche contattando il cliente per conferma. Il contratto quando viene stipulato vengono consegnate le sim direttamente dal venditore, che poi vengono attivate da (…), quindi se il contratto". Dichiara di non ricordare a memoria se il codice agente riportato sui contratti delle 10 sim - di cui al capo d'imputazione - che gli vengono mostrati, sia riferibile al prevenuto; conferma però quanto dichiarato il 01/06/2020 alla Polizia Postale Basilicata, in merito alle sim card attivate in favore della (…).

Precisa, inoltre, che l'attribuibilità di un determinato contratto ad un determinato agente avviene non solo sulla base del codice agente riportato sul contratto ma anche sulla base della provenienza del contratto, nell'ambito di un portale informatico, dalle credenziali (username e password) riferibili all'agente.

Il teste Co.Fa., legale rappresentante della (…), sostanzialmente conferma la querela sporta il 13/09/2018 e ribadisce che la firma apposta sui contratti di che trattasi non è a lui riferibile ed è quindi falsa, sottolineando che il timbro apposto su tali contratti riporta una sede della società inesistente.

Il teste Sc.Gi., in servizio presso la Polizia Postale di Ascoli Piceno, in merito agli accertamenti espletati, riferisce di aver proceduto ad acquisire i contratti delle sim, con relativa documentazione ad essi allegata, dalla società che li aveva emessi, la (…) e di aver accertato, tramite informazioni dalla stessa società, che tali contratti erano riferibili al prevenuto che aveva agito quale agente della (…).

Il perito (…), incaricata dal Tribunale al fine di stabilire se la firma apposta in calce ai contratti di cui al capo d'imputazione sia riferibile all'imputato nonostante effettuata a nome di Co.Fa. che l'ha disconosciuta. Preliminarmente stabilire se tale sottoscrizione disconosciuta sia comunque riferibile al Co.Fa., in sede di esame (cfr. trascrizioni 21/01/2023) conferma le conclusioni della perizia depositata in data 16/12/2022, dichiarando che: "le firme apposte in calce ai contratti di cui al capo d'imputazione sono apocrife (cioè non riferibili a Co.Fa.) e presentano un buon grado di compatibilità con le comparative dell'imputato Tr.Ga.", confermando però, altresì, il fatto che tali compatibilità seppur abbastanza buone e importanti, sono comunque poche e quindi tali da risultare insufficienti ai fini della certezza attributiva.

Il reato di sostituzione di persona, contestato all'imputato, si configura nella falsa attribuzione di determinate condizioni, specificate nella norma, al fine di ottenere per sé o per altri un ingiusto vantaggio. Tale norma si prefigge di garantire la fede pubblica. Nel caso oggetto del presente giudizio la sostituzione attribuita all'imputato, così come indicato nel capo di imputazione, riguarda l'aver attivato più linee telefoniche in favore di un soggetto, Co.Fa., quale legale rappresentante della (…), che non riconosceva la sottoscrizione del contratto. Sulla base delle risultanze istruttorie emergono una serie di elementi che pur offrendo elementi indiziari, non conducono alla certa identificazione di Tr.Ga. come l'autore della contestata condotta. Infatti non è stato possibile accertare se il codice agente fosse effettivamente quello in dotazione all'imputato. Sul punto il teste (…), legale rappresentante della società (…), seppur direttamente sollecitato, non ha potuto riferire con certezza. Non risulta che vi siano state altre attività per verificare l'effettiva riconducibilità del codice all'imputato; la mancanza anche di detto elemento, che avrebbe sicuramente contribuito a definire il quadro accusatorio, non consente di affermare con certezza la sussistenza della penale responsabilità di Tr.

Si aggiungano le conclusioni cui è pervenuta la perizia disposta in dibattimento, dalla cui analisi emerge che non sussiste una prova certa della responsabilità del prevenuto.

Pertanto ritiene questo giudicante che non vi siano elementi idonei per affermare con certezza la sussistenza della responsabilità penale del prevenuto per il reato a lui ascritto; pertanto Tr.Ga. deve essere assolto, ex art. 530 comma II c.p.p., perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.
Visto l'art. 530, comma II, c.p.p.,

assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Ascoli Piceno il 13 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2023.

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