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Sostituzione di persona e truffa aggravata: condotta fraudolenta e responsabilità penale (Giudice Federico Somma)

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Tribunale Napoli sez. VI, 29/10/2019, (ud. 14/10/2019, dep. 29/10/2019), n.10786

La sostituzione di persona e la truffa aggravata per artifici e raggiri commessi mediante l'utilizzo fraudolento di identità altrui, strumentalmente alterate per stipulare contratti o ottenere beni e servizi, integrano un comportamento penalmente rilevante ai sensi degli artt. 494 e 640 del codice penale. In particolare, la condotta si distingue dal mero inadempimento contrattuale per la preordinazione degli atti fraudolenti volti ad ottenere un vantaggio patrimoniale e ledere beni giuridici protetti, come la tutela dell'identità e la buona fede dei contraenti.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta emesso il 02 novembre 2017, Ca.Lo. è stata tratta a giudizio davanti a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati riportati nella rubrica del presente provvedimento. All'udienza del 17 giugno 2019, dopo la dichiarazione dell'assenza ex art. 420 bis c.p.p. dell'imputata, regolarmente citata e non comparsa senza addurre alcun legittimo impedimento, in assenza di questioni o richieste preliminari, si è proceduto all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle richieste istruttorie delle parti. Alla successiva udienza del 14 ottobre 2019 si è proceduto all'esame del teste di polizia giudiziaria Fe. Nunzio ed è stata acquisita al fascicolo processuale, con consenso all'utilizzabilità del relativo contenuto descrittivo, la querela sporta da Fl.Ga. il 07 marzo 2016 presso la Stazione Carabinieri di Campomarino, con contestuale concorde rinuncia al suo esame; all'esito, dopo la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale e di utilizzabilità di tutti gli atti ritualmente confluiti nel fascicolo processuale, il giudice ha invitato la parti a formulare e illustrare le rispettive conclusioni, in epigrafe riassunte, sulle quali, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha decidendo come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

ESITI DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

Si ritiene opportuno, preliminarmente, effettuare un breve resoconto degli elementi fattuali emersi dall'istruzione probatoria.

Con querela orale sporta il 07 marzo 2016 presso la Stazione Carabinieri di Campomarino, Fl.Ga. ha denunciato di aver ricevuto molteplici solleciti di pagamento dalla società Sk. in relazione a presunte fatture insolute relative ad un contratto di abbonamento a suo nome, da lui tuttavia mai stipulato, né richiesto, né fruito. Ha inoltre denunciato analoghe ingiunzioni da lui ricevute dalla Fi. in relazione a finanziamenti e dalla Am. con riguardo all'asserito credito vantato nei suoi confronti per la somma di Euro 4.188,15, derivante dall'utilizzo di una carta di credito della cui esistenza si è dichiarato parimenti all'oscuro.

In tale sede, il denunciante ha aggiunto di aver ricevuto una lettera di costituzione in mora da parte dell'Am., allegata in copia alla denuncia, unitamente alla documentazione ricevuta a mezzo posta elettronica dall'impresa in questione e relativa alla copia del contratto di sottoscrizione, comprensiva di copia di documento di identità e tessera sanitaria a suo nome, nonché alla presa d'atto - a seguito delle proprie rimostranze - della natura fraudolenta del contratto in questione.

Il teste Fe. (luogotenente all'epoca dei fatti vicecomandante della Stazione Carabinieri di Campomarino) ha riferito che - a seguito della denuncia sporta da Fl.Ga. - erano stati compiuti accertamenti presso le varie imprese che avevano avanzato richieste di pagamento nei confronti del predetto, così appurando, in particolare, che erano stati effettivamente attivati a nome dei predetto un contratto di abbonamento televisivo, un finanziamento collegato ad un acquisto di pneumatici presso l'impresa Tu.Go. di Arzano e una carta di credito sottoscritta mediante procedura online.

Caratteristica comune ai contratti in tal modo formati a nome del FL. era stato l'utilizzo di documenti solo apparentemente riferibili allo stesso, perché riportanti le sue generalità con alcuni dati alterati.

In buona sostanza, dunque, qualcuno a nome di Fl.Ga., utilizzando falsi documenti d'identità a suo nome, aveva effettuato presso Tu.Go. un acquisto di pneumatici, sottoscrivendo un finanziamento con l'impresa convenzionata Findo-mestic per l'importo di 345 Euro.

In relazione all'abbonamento Sk., il contratto era stato parimenti attivato e sottoscritto a nome del FL., ma era al contempo emerso che la consegna del decoder era avvenuta presso il luogo di residenza dell'odierna imputata - via (...), Portici - ed era stato materialmente consegnato proprio a Ca.Lo., come attestato dalla ricevuta di consegna su cui l'operatore aveva diligentemente annotato gli estremi del documento di identità, riscontrati dagli operanti mediante acquisizione presso l'anagrafe comunale di copia del relativo cartellino.

Dal documento in questione, anzi, la polizia giudiziaria aveva evinto un'evidente conformità della firma di sottoscrizione apposta sulla predetta ricevuta rispetto a quella, sicuramente autentica, depositata presso l'anagrafe comunale.

Per quanto riguarda, poi, l'Am., era stato possibile accertare l'emissione di carta di credito recante il numero (...), rilasciata appunto mediante procedura online a nome di Fl.Ga., e l'utilizzo della stessa per importi complessivamente superiori ai 4.000,00 Euro, relativi tra l'altro anche ad un contratto di assicurazione RC stipulato sempre online per la copertura di uno scooter, risultato anch'esso intestato all'odierna imputata Ca.Lo..

All'uopo interpellata, del resto, la Ge. aveva confermato ai militari operanti l'operazione in questione, trasmettendo copia della relativa documentazione. Richiesto, in sede di controesame, di riferire sulle ulteriori operazioni compiute con la predetta carta di credito, il Fe. ha attestato di averne appurato l'utilizzo per svariati scopi, tra cui il pagamento di pedaggi autostradali e di carburante, cosicché non era stato ritenuto utile effettuare verifiche a riscontro, trattandosi di operazioni, per così dire, anonime, vale a dire non suscettibili di essere ricostruite in termini di precisa individuazione dell'utilizzatore/beneficiario.

Quanto al documento utilizzato per il rilascio della carta di credito, il teste ha specificato che si trattava di carta d'identità recante le esatte generalità del querelante, ma artatamente modificata nell'indirizzo di residenza, risultato appunto coincidente con quel dell'odierna imputata (Portici, via della Salute n. 37). Ha altresì specificato di aver chiesto, senza esito, di poter acquisire altri dati utili, quali ad esempio gli identificativi IP idonei a consentire l'individuazione della connessione telematica utilizzata per il compimento dell'operazione.

11 teste ha quindi evidenziato che, ovviamente, in uno alla predetta copia della carta d'identità erano stati trasmessi moduli apparentemente sottoscritti da Fl.Ga., trasmessi in bianco dall'Am. all'indirizzo di posta elettronica Fl.. (...) e restituiti poi compilati e scannerizzati alla predetta società con la stessa modalità. Lo stesso ha ribadito che le firme a nome del querelante apposte sui documenti in parola erano del tutto difformi da quella sicuramente autentica del FL., apposta in calce alla denuncia dallo stesso sporta.

Quanto all'acquisto di pneumatici, il Fe. ha chiarito di non aver effettuato personalmente alcuna verifica presso il rivenditore indicato, demandandone il compimento al reparto territoriale competente, senza che egli ne conoscesse poi gli eventuali esiti.

Ancora, all'uopo esplicitamente interpellato, il teste ha chiarito che non gli risultava che in relazione alla vicenda in questione fossero state sporte querele da Sk. e Fi., risultandogli invece che Am. avesse sporto una denuncia cumulativa, riguardante tutti i casi di utilizzo fraudolento di carte di credito con modalità analoghe a quelle emerse nella presente vicenda, senza peraltro che egli fosse a conoscenza di particolari di sorta.

Su domanda del Tribunale, il Fe. ha poi attestato che Fl.Ga. non aveva subito dalla vicenda un preciso danno economico, poiché di fatto non aveva pagato le cifre addebitategli, essendo riuscito a dimostrare alle società creditrici la propria estraneità alla vicenda.

La prova documentale) acquisita al fascicolo processuale è rappresentata dai seguenti atti:

- contratto di assicurazione relativo al veicolo targato (...) stipulato con la compagnia Ge. con decorrenza 03-12-2014 e durata annuale a nome di Ca.Lo., avente la stessa data di nascita dell'odierna imputata (ma asseritamente ancora residente a Sassuolo, in provincia di Modena), a fronte di pagamento di premio unico dell'importo di Euro 292,00, effettuato "con carta di credito numero (...) intestata a Fl.Ga.";

- visura ACI relativa al veicolo targato (...) risultato intestato a Ca.Lo., nata a Napoli il 22 ottobre 1968 e residente a Sassuolo (MO) alla via (...) (risulta un fermo amministrativo del veicolo in data (...) per mancato pagamento di imposte locali - Co. Spa - Rimini)

- richiesta rivolta via e-mail dalla polizia giudiziaria procedente ai Comuni di Portici e Sassuolo in relazione all'autenticità delle carte d'identità n. (...) rilasciata dal Comune di Portici in data 11-12-2010 (utilizzata nelle operazioni Sk. e Fi.) e n. (...) rilasciata dal Comune di Sassuolo il 17-11-2001 (utilizzata nell'operazione Sk.);

- risposta promanante dal Comune di Sassuolo, con conferma dell'effettiva pregressa residenza in detto Comune di Ca.Lo. e del marito Es.Lu. e contestuale trasmissione di copia del cartellino anagrafico relativo al rilascio della predetta carta d'identità n. (...) rilasciata il 17-11-2005;

- copia dell'ordine di lavoro per installazione residenziale del 18-9-2014 dell'impianto (...) per il servizio (...), destinato al cliente Fl.Ga. residente a Portici alla via (...), sottoscritto per ricevuta da Ca.Lo. con la spunta dell'indicazione "moglie" e annotazione da parte dell'installatore degli estremi della carta d'identità (appunto la predetta avente n. (...) rilasciata dal Comune di Sassuolo il 17-11-2005);

- scheda promanante dalla compagnia telefonica Vo., concernente, tra l'altro, la titolarità dell'utenza (...) in capo a Ca.Lo., attivata presso il dealer Mo. s.n.c. di Portici il 9-10-2014 e disattivata il 7-9-2015;

- comunicazione promanante da tal Se.Zo. (in qualità di Senior (...)) e datata 13 maggio 2016 attestante l'effettivo rilascio da parte della predetta impresa di una carta (...) avente numero (...) a favore di tal Fl.Ga., nato (...) e residente a Portici alla via Salute n. 37, avvenuto tramite procedura online il 20 novembre 2014 alle ore 13:46 attraverso l'IP (...) da parte di cliente autenticatosi con l'indirizzo di posta elettronica (...); nella medesima comunicazione sono stati rappresentati in relazione alla predetta carta plurimi contatti del servizio clienti da diverse utenze telefoniche, nonché l'utilizzo del portare titolari; sono stati inoltre trasmessi in copia:

- richiesta di rilascio di Carta (...) Am. recante sottoscrizione a firma Fl.Ga.;

- elenco dei pagamenti effettuati con la carta di credito in questione tra il 3 dicembre 2014 e il 15 febbraio 2015, relativi, oltre alla predetta polizza assicurativa Ge., per lo più a rifornimenti di carburante e acquisti in aree di servizio in zona Napoli e Salerno, nonché ad un acquisto dell'importo di Euro 902,54 presso (...), ad acquisti presso esercizi commerciali e centri commerciali di Portici, Marcianise e Napoli, al pagamento di utenze (En.), a ricariche telefoniche;

- copia fronte-retro della carta d'identità n. (...) apparentemente rilasciata dal Comune di Portici in data 11-12-2010, attestante appunto la residenza dell'odierna persona offesa a Portici alla via Salute n. 37, nonché del tesserino sanitario dello stesso FL.; e comunicazione promanante da Sk. S.r.l. (...) relativa all'effettiva sottoscrizione a nome di Fl.Ga. di abbonamento n. (...) richiesta tramite canale di vendita internet il 23 agosto 2014 con indicazione dell'ubicazione dell'impianto a Portici alla via (...), della carta d'identità del richiedente (n. (...)), delle utenze telefoniche (...) e (...), dell'indirizzo di posta elettronica (...), dell'installazione dell'impianto in data 20 settembre 2014, della cessazione per morosità in data 31 maggio 2015, il tutto come da documentazione pure trasmessa in allegato; - schede promanante dalla compagnia telefonica Te., attestante la titolarità dell'utenza di tipo prepagato (...) all'epoca in questione in capo a tal CA.Co.; - scheda promanante dalla compagnia telefonica Wi. attestante la titolarità dell'utenza (...) in capo a Fl.Ga.; - nota in data 17 maggio 2016 promanante dalla Direzione Rischi - Ufficio Informative Giudiziarie di Fi. relative al finanziamento acceso a nome di Fl.Ga. il 27 novembre 2014, con relativi allegati (in particolare, contratto di attivazione collegato all'acquisto di ricambi/accessori per veicoli dell'importo di Euro 345,00, dal quale risulta l'utilizzo della già richiamata carta d'identità apparentemente rilasciata a Fl.Ga. dal Comune di Portici ed attestante la residenza dello stesso in quella via Salute n. 37, recante comunque sottoscrizioni apparentemente riconducibili al FL., accompagnato da certificato contributivo apparentemente rilasciato dall'INAIL e attestante l'attività lavorativa svolta dal richiedente, copia di carta d'identità e tessera sanitaria); "missiva in data 02 marzo 2016 trasmessa a Fl.Ga. dall'Ufficio Protezione Frodi di Am. per contestare le operazioni fraudolente compiute;

- atto di costituzione in mora trasmesso per conto di Am. a Fl.Ga. in data 26 novembre 2015 dall'avv. Ro.VA.

Motivi della decisione
Par d'uopo, innanzitutto, evidenziare che in punto di fatto non sono emerse tra le parti significative discordanze in ordine ai dati emersi dalle indagini esperite dalla polizia giudiziaria.

Può ritenersi infatti pienamente dimostrato - in termini pacifici o comunque non contestati - che persone a lui estranee abbiano in qualche modo creato un'identità fittizia, mediante l'utilizzo strumentale dei dati identificativi (nome, luogo e data di nascita) dell'odierna persona offesa Fl.Ga., servendosene per il compimento di svariate operazioni economiche, in termini corrispondenti a quanto costituente oggetto delle specifiche contestazioni mosse all'odierna imputata.

Alla luce dei dati riferiti dal teste di polizia giudiziaria escusso e dei precisi riscontri documentali pure in precedenza analiticamente descritti, può ritenersi quindi provato che siano configurabili - innanzitutto - gli elementi costitutivi del delitto di sostituzione di persona previsto dall'art. 494 cod. pen.

E pacifico, infatti, secondo la S.C., che "il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 cod. pen., consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ed il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge. Né occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare a sé o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico" (così Cass. Pen., V, 21-12-1984/19-3-1985 n. 2543, ric. Barbieri, rv. 168349; in termini analoghi, più recentemente, VI, 08/30-01-2014 n. 4394, rv. 258281 - 01 ). Quanto, appunto, all'elemento psicologico, è altresì pacifico nella giurisprudenza di legittimità che "il dolo specifico del delitto di sostituzione di persona consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, ovvero di recare ad altri un danno" (Cass. pen., V, 26-5/02-10-2014 n. 41012, rv. 26049301), laddove è del tutto evidente che nel caso di specie chi ha escogitato e realizzato la condotta di sostituzione ha tratto un evidente vantaggio patrimoniale, derivante dalla disponibilità a titolo sostanzialmente gratuito di beni e servizi acquistati a nome del FL. e "a carico" dello stesso, ciò che ha manifestamente costituito la finalità obiettiva dell'intera condotta. Va peraltro rimarcato come la condotta tipica si sia articolata, oltre che nell'evidente disponibilità dei dati identificativi autentici della persona offesa, nella realizzazione (verosimilmente a mezzo di strumenti informatici) di varie tipologie di documenti falsi (ovvero di copie di documenti identificativi falsificati), che hanno indotto le varie imprese in questione a ritenere di stare interloquendo con persona a nome Fl.Ga. e di erogare quindi a favore di costui ed a fronte di pagamenti da luì promananti beni e servizi oggetto delle contrattazioni in questa sede contestate. In buona sostanza, quindi, sulla base dei dati fattuali emersi nel corso dell'istruttoria possono dirsi emerse con solare evidenza le modalità fraudolente e seriali con le quali persone estranee hanno posto in essere una serie di truffe articolate, servendosi strumentalmente dello schermo soggettivo costituito dall'identità fittizia, facilitalo in particolare nella gran parte dei casi dall'utilizzo di modalità di contrattazione per via telematica.

Non appaiono infatti sussistere dubbi, sul piano oggettivo, circa la sussistenza di condotte riconducibili alla categoria degli artifici o raggiri penalmente sanzionata: l'articolato schema utilizzato - attraverso la creazione di un'identità fittizia a nome di Fl.Ga. e l'indicazione di dati (indirizzo del contraente, targa del veicolo) tali da consentire la ricaduta degli effetti positivi delle operazioni economiche stesse sulla persona dell'odierna imputata - ha senza dubbio tratto in inganno i contraenti e vanificato le cautele dagli stessi pur adottate (ad esempio: la pretesa esibizione di una busta paga, rivelatasi anch'essa evidentemente falsa), inducendoli ad effettuare le prestazioni loro richieste (tra cui, appunto, il rilascio della carta di credito e il conseguente godimento di merci e servizi con essa acquistati, l'emissione del contratto di assicurazione, la consegna del decoder e la relativa fruizione di contenuti audiovisivi a pagamento).

Non par dubbio inoltre che la predetta condotta sia stata sorretta dal necessario elemento psicologico doloso, essendosi nel caso di specie pienamente manifestata la scaltra e lucida preordinazione del meccanismo della truffa, attraverso la precostituzione di strumenti tali da indurre efficacemente in errore i contraenti e al contempo rendere difficile l'individuazione dell'effettivo cliente/beneficiario: ciò in cui, in particolare, la fattispecie in esame si differenzia evidentemente da un mero inadempimento contrattuale ed assume evidente valenza penale. Alla luce delle indagini effettuate non paiono infine sussistere dubbi circa l'individuazione nell'odierna imputata della responsabile delle condotte delittuose in contestazione (in probabile concorso con altra persona, verosimilmente di sesso maschile, altrettanto verosimilmente presentatasi come Fl.Ga. all'atto dell'acquisto degli pneumatici e dell'apertura del finanziamento Fi. presso Tu.Go.: si tratta tuttavia di aspetto della vicenda non oggetto di sufficiente approfondimento investigativo), trattandosi dell'accertata beneficiaria dei beni e servizi di cui trattasi, come provato, tra l'altro, in termini insuscettibili di confutazione dalla titolarità del veicolo assicurato e della stessa polizza, dalla coincidenza dell'indirizzo di effettiva residenza a Portici con quello indicato in contratto come indirizzo del FL., dalla personale ricezione del decoder Sk..

A fronte di tali dati univoci non sono emersi né sono stati in alcun modo dedotti elementi fattuali di segno contrario, atti a mettere in dubbio la ricostruzione investigativa e a postulare l'estraneità della Ca. alle condotte delittuose in contestazione.

Nessun elemento di valutazione di segno contrario rispetto alle suesposte emergenze probatorie, d'altra parte, è stato fornito dalla stessa imputata, che invero avrebbe potuto agevolmente provare - ove lo avesse ritenuto - di non essere la titolare del veicolo assicurato ovvero l'autrice della sottoscrizione a sua firma apposta sul documento di consegna del decoder Sk. come delle altre scritture autografe in atti. Non si tratta, ovviamente, di voler pretendere nel caso di specie un'inammissibile inversione dell'onere della prova, ma di prendere atto di una serie di elementi indiziari tutti univocamente deponenti nel senso della natura fraudolenta delle operazioni e della loro riconducibilità, se non altro come terminale finale, all'odierna imputata Ca.Lo. (rispetto alla cui identificazione quale effettiva beneficiaria non pare possibile, alla luce dei riscontri anagrafici effettuati dalla polizia giudiziaria, nutrire dubbi di sorta).

Dal compendio istruttorio dianzi molto sommariamente illustrato, può in definitiva ritenersi pienamente provata la responsabilità di Ca.Lo. in ordine ai delitti alla stessa ascritti.

Quanto ai fatti riconducibili all'ambito applicativo di cui all'art. 640 cod. pen., in particolare, può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della querela di parte, con ciò dovendosi superare la specifica censura mossa all'impostazione accusatoria da parte del difensore d'ufficio dell'imputata.

Deve infatti ritenersi, anche in questo caso sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nella fattispecie le condotte in contestazione - rispetto alle quali è pacifico che non risultino, almeno in questa sede, querele sporte dalle imprese erogatrici dei beni e servizi acquistati a suo nome - siano "coperte" dalla querela sporta da Fl.Ga.. È indubbio infatti che "anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, ..., è legittimato a proporre querela" (così, Cass. pen., II, 03-02/15-5-2015 n. 20169, rv. 26352001) e che inoltre "la persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito" (Cass. pen., II, 20-7/13-12-2018 n. 55945, rv. 27425501).

Orbene, che il FL. - al netto delle conseguenze dello stato di formale inadempienza risultante al sistema creditizio - sia stato esposto al pericolo di dover effettuare i cospicui esborsi costituenti oggetto delle richieste prevenutegli, con la possibilità/necessità di rivolgersi ad un avvocato per far fronte alle diffide pervenutegli tramite esercente la professione legale, costituisce un dato di fatto ad avviso di questo giudicante incontestabile, legittimandolo pertanto pienamente alla proposizione della querela, per il resto dotata di tutti i requisiti formali all'uopo richiesti, oltre che sicuramente tempestiva, in considerazione in particolare della conoscenza dei fatti da parte dell'interessato.

Il fatto che poi, in concreto, il FL. non abbia ricevuto alcun danno emergente dalla vicenda in questione, come riferito dal teste escusso, non lo priva certo del ruolo di persona offesa, nel senso indicato, e quindi di co-legittimato alla proposizione della querela e alla conseguente richiesta di punizione dei responsabili dei fatti denunciati.

Tutto ciò premesso, può passarsi alla determinazione del (trattamento sanzionatorio da applicare nei confronti dell'imputata.

Pare innanzitutto agevole, per la stessa oggettiva interconnessione delle condotte tipiche desumibile dalla ricostruzione dei fatti, ricondurre i fatti in contestazione ad un medesimo disegno criminoso, con conseguente unificazione della risposta sanzionatoria, a norma dell'art. 81 cod. pen.

Per altro verso, non appaiono ricorrere nel comportamento della Ca. elementi di meritevolezza non codificati di sorta, tali da consentire il riconoscimento all'imputata delle circostanze attenuanti generiche.

Tenuto conto di quanto sopra e della personalità dell'imputata, quale desumibile anche dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale a suo carico (da cui risulta una precedente condanna), nonché di tutti gli elementi di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. (in particolare dell'intensità del dolo, del grado di lesione del bene giuridico tutelato e della notevole capacità delinquenziale manifestata nel caso che ci occupa), appare equo e congruo condannare Ca.Lo. ad una pena così determinata: pena base, ritenuto più grave il delitto di truffa posto in essere in relazione all'attivazione e all'utilizzo della carta di credito, mesi 9 di reclusione ed Euro 100,00 di multa, aumentata per la continuazione interna di mesi due di reclusione ed Euro 20,00 di multa per ciascuno degli altri fatti - reato contestati ex art. 640 cod.pen. (commessi anche ai danni di Sk. e Fi.) ed ulteriormente aumentata di 1 mese di reclusione e 10,00 Euro di multa per la continuazione con il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.

Non appaiono sussistere i presupposti formali e - soprattutto - sostanziali che consentano il riconoscimento all'imputata dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Segue infine per legge, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna dell'imputata al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara Ca.Lo. colpevole dei reati a lei ascritti, unificati ai sensi dell'art. 81 cod.pen., e per l'effetto la condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro centocinquanta di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Napoli il 14 ottobre 2019.

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2019.

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