Tribunale Napoli sez. VI, 15/07/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 15/07/2020), n.4224
Il tentativo di truffa si configura quando l'agente, mediante artifici o raggiri, pone in essere condotte univocamente dirette a realizzare l'ingiusto profitto con altrui danno, pur senza il conseguimento dell'effettivo risultato per cause indipendenti dalla propria volontà. Nel caso di clonazione di assegni, gli atti consistenti nella falsificazione e presentazione del titolo, anche in assenza di consumazione, integrano la fattispecie delittuosa. L'identificazione dell'agente può essere supportata da documentazione bancaria e riscontri oggettivi.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta emesso VII gennaio 2019 Er.Am. è stato tratto a giudizio davanti a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato riportato in rubrica.
All'udienza del 7 ottobre 2019, dato atto dell'assenza ex art. 420 bis c.p.p. dell'imputato, regolarmente citato e non comparso senza addurre alcun impedimento, è stato disposto rinvio preliminare per assenza testi.
All'udienza del 13 gennaio 2020, in assenza di questioni o richieste preliminari, si è proceduto all'apertura del dibattimento e le parti hanno formulato le loro richieste istruttorie, ammesse come da ordinanza in atti. Su consenso delle parti sono stati acquisiti al fascicolo processuale i verbali delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini da Sa.Fr. e Le.Ma., nonché i verbali di ricezione delle querele orali presentate da Sc.Ma. e De.El., con conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva delle relative testimonianze.
Alla successiva udienza del 6 luglio 2020 è stato acquisito - sull'accordo delle parti - il verbale degli accertamenti compiuti dal teste di polizia giudiziari Di.Ma., anche in tal caso con revoca dell'ordinanza ammissiva della relativa testimonianza. A seguire il giudice, dopo aver dichiarato la formale chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità di tutti gli atti ritualmente acquisiti al fascicolo processuale, ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni, nei termini in epigrafe riassunti, sulle quali, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.
ESITI DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE
Si ritiene preliminarmente opportuno riassumere i tratti salienti dei dati utilizzabili ai fini della decisione, evidenziando innanzitutto i principali contenuti emersi dalle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento su consenso delle parti.
Sc.Ma., nella querela orale sporta il 23 febbraio 2018 presso la Stazione Carabinieri di Napoli - Barra, ha dichiarato di essere amministratore unico della società Sa. S.r.l., evidenziando che in data 12 gennaio 2018 era stato emesso un assegno dell'importo di diecimila Euro, con addebito sul conto corrente (...) intestato alla predetta società, acceso presso la banca Ca., con beneficiario lo studio notarile Ga. - Di.. Secondo il tenore della denuncia, tuttavia, dopo circa una settimana dall'emissione il figlio della SC., Sa.Fr., era stato contattato, in qualità di socio della Sa. S.r.l., dal direttore della suddetta banca, De.Do., il quale lo aveva informato del fatto che l'assegno era stato negoziato da soggetto diverso dall'originario beneficiario ed era stato quindi, presumibilmente, clonato. Il titolo era stata, pertanto, annullato, con conseguente versamento dell'importo sul conto, ed era stato emesso un nuovo assegno, avente ugualmente come beneficiario il predetto studio notarile. La SC. ha inoltre precisato che l'assegno oggetto di clonazione era stato materialmente ritirato dal figlio Sa.Fr. e consegnato a persona delegata dal notaio alla ricezione del titolo e, dunque, non era mai caduto nelle mani di terze persone.
Sa.Fr., a sua volta, in sede di sommarie informazioni rese presso la Stazione Carabinieri di Napoli - San Giovanni a Teduccio in data 8 agosto 2018, ha dichiarato di essere delegato e socio della Sa. S.r.l., società di cui la madre Sc.Ma. era amministratrice. Lo stesso ha precisato che l'assegno bancario (...) emesso dalla Ba.Ca., tratto dal c/c (...) intestato a Sa. S.r.l. si trovava nella disponibilità del notaio beneficiario e, su disposizione della banca, era stato riversato e rinegoziato sul conto corrente della società, con successiva riemissione di un nuovo titolo di credito. L'assegno citato, infatti, stando a quanto ricostruito, non era stato smarrito, ma era sempre rimasto presso il notaio, a far data dal 12 gennaio 2018.
LE.MA., nelle sommarie informazioni rese il 12 marzo 2018 presso la Stazione Carabinieri di Napoli - Barra, ha dichiarato di essere dipendente di Poste Italiane con mansione di operatore allo sportello e che in data 17 gennaio 2018 si era presentato allo sportello cui ella era addetta un uomo di circa 40 anni per versare un assegno sul proprio conto corrente. La LE. aveva identificato il cliente tramite carta d'identità, ma successivamente le erano sorti dei dubbi circa il fatto che il titolo potesse essere contraffatto e, pertanto, aveva interrotto la procedura e chiesto ad un altro operatore di procedere alla segnalazione. La stessa ha precisato infine di ricordare che la persona in questione si chiamasse Er.Am., evidenziando tuttavia di non serbare specifico ricordo delle sue fattezze.
De.El.. nella querela orale presentata in data 23 gennaio 2018 presso la Stazione Carabinieri di Napoli - San Giovanni a Teduccio, ha dichiarato di essere il direttore della banca Ca. agenzia 6 Napoli, filiale presso la quale il precedente 12 gennaio Sa.Fr. aveva. chiesto di emettere un assegno circolare non trasferibile dal conto (...) con beneficiario lo studio notarile Ga. - Di., titolo che poi era stato consegnato al richiedente. Secondo il racconto del denunciate, il successivo 23 gennaio era pervenuta al suo ufficio la segnalazione di un tentativo di frode, consistente nella presentazione fraudolenta per l'incasso del titolo, tuttavia non perfezionatasi. Insieme alla segnalazione, peraltro, era pervenuta alla banca anche copia del titolo oggetto di segnalazione, dalla quale risultava che, sebbene questo avesse data ed importo corrispondenti al titolo genuino rilasciato dallo sportello Ca., il beneficiario fosse tale Er.Am., soggetto diverso dall'originario destinatario.
Di.Ma., appuntato in servizio presso la Stazione Carabinieri di Napoli - San Giovanni a Teduccio, nell'annotazione trasmessa il 27 febbraio 2018 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha evidenziato che dagli accertamenti svolti sulle piattaforme informatiche e negli archivi era risultato che l'assegno n. (...) fosse stato negoziato presso l'ufficio postale di Napoli, via (...), in data 17 gennaio, sul conto corrente (...) ivi acceso a nome di Er.Am., nato (...), il quale era stato identificato, nella precedente. occasione dell'apertura del conto, il 12 gennaio 2018, tramite carta d'identità n. (...), che non risultava denunciata smarrita e che effettivamente risultava rilasciata dal Comune di Napoli a Er.Am.. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, inoltre, al momento dell'apertura del conto il richiedente aveva fornito l'utenza telefonica (...), che era risultata parimenti intestata ad Er.Am., nato (...), che in sede di sottoscrizione del relativo contratto era stato identificato tramite patente di guida (...), documento che era risultato effettivamente rilasciato allo stesso Er.Am. e non risultava essere stato smarrito.
Sono state, inoltre, acquisite la DOCUMENTAZIONE relativa all'apertura - in data 12 gennaio 2018 - del conto corrente intestato a Er.Am. presso le Poste, nonché la distinta di versamento dell'assegno contraffatto, datata 17 gennaio 2018 e recante la firma di Er.Am.. Al fascicolo del dibattimento risulta, inoltre, l'anagrafica relativa al numero di telefono (...), utenza che è stata dichiarata dall'ER. al momento dell'apertura del conto e che risulta effettivamente intestata allo stesso.
Motivi della decisione
Alla luce del materiale probatorio esposto, non appare possibile dubitare della configurabilità in capo ad Er.Am. del reato a lui ascritto in rubrica.
Le dichiarazioni acquisite agli atti appaiono perfettamente congruenti e complementari e sicuramente sono tali da costituire un quadro probatorio più che solido a carico dell'odierno imputato.
In particolare, appare completa e lineare la ricostruzione degli accadimenti sintetizzabile nei termini che seguono.
In data 12 gennaio 2018 Sa.Fr., in qualità di socio della Sa. S.r.l., aveva richiesto l'emissione di un assegno circolare con beneficiario lo studio notarile Ga. - Di. presso la filiale Ca. ove risultava acceso il conto intestato alla società. Ricevuto l'assegno, dell'importo di diecimila Euro, aveva provveduto personalmente a consegnarlo ad un delegato del notaio, che poi lo aveva conservato presso di sé senza versarlo immediatamente. A pochi giorni di distanza, il 17 gennaio, un assegno riportante lo stesso numero seriale e recante lo stesso importo, ma intestato a Er.Am., era stato versato per l'incasso presso l'ufficio postale di Napoli, via (...), su un conto corrente intestato allo stesso ER., aperto a nome dello stesso appena cinque giorni prima. La persona che aveva tentato l'operazione era stata identificata dall'operatrice dello sportello, grazie alla carta d'identità dallo stesso, esibita, nel titolare del conto Er.Am.. Da successivi accertamenti e riscontri incrociati, effettuati anche sui documenti presentati al momento dell'accensione del conto dell'ER. presso Po. e sulla sua utenza telefonica, era stata tratta ampia conferma del fatto che la persona che aveva effettuato l'operazione fosse effettivamente l'ER.. Tutti gli elementi raccolti risultano in buona sostanza univoci nel senso dell'identificazione del soggetto che il 17 gennaio 2018 ha cercato di versare l'assegno contraffatto in Er.Am., in quanto il conto su cui versare l'importo era intestato allo stesso ed era stato acceso pochi giorni prima con la presentazione di documenti che ne garantivano univocamente l'identificazione. L'accertamento sul numero di telefono e sui documenti presentati per l'attivazione della SIM ha fornito un ulteriore riscontro, dal momento che i numeri della carta d'identità e della patente di guida sono risultati coincidenti e corrispondenti a documenti autentici e non smarriti, effettivamente intestati a Er.Am..
Come ulteriore riscontro, si può evidenziare che la firma di Er.Am. apposta in calce alla richiesta di apertura il conto datata 12 gennaio appare perfettamente corrispondente a quella presente sulla richiesta di versamento dell'assegno datata 17 gennaio.
Tale elemento conferma che si tratta della stessa persona e non di altro soggetto che, ipoteticamente, dopo l'apertura del conto da parte dell'ER., nella seconda occasione si sarebbe spacciato per quest'ultimo esibendone i documenti e tentando l'operazione truffaldina.
Risulta del tutto inverosimile, poi, che ad effettuare le operazioni presso le Poste sia stata una persona che fin dall'inizio si fosse sostituito all'ER. esibendo i suoi documenti e fornendo il suo numero di telefono, anche perché tutti i documenti utilizzati sono risultati genuini e non smarriti e i dati forniti nelle diverse occasioni sono sempre stati tra loro corrispondenti.
Va da ultimo evidenziato che, sebbene si tratti di una sua legittima facoltà, l'imputato non ha fornito nessuna spiegazione o versione alternativa dei fatti, così rinunciando a smentire o comunque confutare la ricostruzione accusatoria, che appare solida e univoca.
Ebbene, così ricostruita la vicenda in fatto, essa appare correttamente qualificata come tentativo di truffa, così come contestato.
In particolare, gli artifici e raggiri pretesi dall'art. 640 cod. pen. come elemento costitutivo della fattispecie sono stati integrati, in questo caso, dalla sostituzione delle generalità del beneficiario indicato sull'assegno effettivamente emesso con quelle dell'ER., condotta sicuramente idonea ad indurre in errore l'operatrice di sportello al momento dell'esibizione del titolo, facendole credere di stare versando l'assegno sul conto dell'effettivo beneficiario, trattandosi di titolo del tutto corrispondente ad altro effettivamente emesso, con le medesime caratteristiche, a favore di altro beneficiario (dato che postula invero un inquietante sospetto sul modo in cui l'ER. possa essere giunto ad avere la disponibilità dell'assegno).
Con riguardo all'ingiusto profitto e al corrispondente altrui danno, non vi è dubbio che, se l'autore fosse riuscito nel suo intento, avrebbe causato al titolare del conto dal quale l'assegno era tratto un danno di diecimila Euro, arricchendosi ingiustamente della stessa somma.
Al riguardo va precisato che il delitto di truffa in questo caso non si è consumato, in quanto non si è avuto un effettivo danno/profitto per ragioni indipendenti dalla volontà dell'autore: è solo grazie all'intervento dell'operatrice, la quale si è resa conto del fatto che l'assegno fosse contraffatto, che l'operazione non è stata portata a termine e quindi il danno non è stato effettivo. Gli atti posti in essere, tuttavia, erano sicuramente idonei a provocare l'ingiusto arricchimento, nonché univocamente diretti in tale direzione. Peraltro, l'ER. ha posto in essere tutte le condotte causalmente volte a provocare l'evento che potevano essere dallo stesso realizzate, senza arrestare l'azione; l'evento non si è realizzato solo grazie all'interruzione successivamente operata da un soggetto estraneo.
Sotto il profilo del dolo, nessun dubbio può esservi circa il proposito fraudolento dell'agente; anche se non si è appurato chi avesse effettivamente realizzato l'assegno clonato, è del tutto evidente che l'ER. fosse a conoscenza della sua natura, dal momento che non risultano motivi per cui avrebbe dovuto essere beneficiario di un assegno di diecimila Euro emesso dalla società Sa. S.r.l. La tempistica della vicenda, invero, induce a ipotizzare addirittura che la stessa apertura del conto, pochi giorni prima dell'operazione in questione, fosse finalizzata prettamente all'effettuazione della stessa.
Risultano, in definitiva, integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato, che appare incontrovertibilmente commesso dall'odierno imputato.
Tanto premesso in ordine alla responsabilità penale dell'ER., occorre procedere alla determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare nei confronti dello stesso.
Sul punto, va innanzitutto rilevato che l'imputato appare meritevole delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale collaborativo tenuto dal suo difensore. Tali circostanze vanno considerate, ai fini del bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, ben contestata, effettivamente sussistente e significativa di maggiori disvalore del fatto e pericolosità sociale del suo autore.
La cornice edittale da prendere a riferimento è quella data dal combinato disposto tra gli artt. 56 e 640 cod. pen.; in particolare, la pena individuata dall'art. 640 cod. pen. va ridotta per il tentativo da un terzo a due terzi. Nel caso di specie, operata la riduzione minima per il tentativo in considerazione dello stadio avanzato in cui è stata interrotta l'azione, per cause indipendenti dalla volontà dell'autore, e tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tra cui la rilevante entità del danno che si è tentato di cagionare alla persona offesa (diecimila euro), appare congruo e adeguato al complessivo disvalore del fatto irrogare nei confronti dell'imputato la pena di mesi dieci di reclusione ed Euro duecento di multa, così determinata considerando, tenendo conto dei predetti parametri ex art. 133 cod. pen., livelli sensibilmente superiori ai minimi edittali della norma incriminatrice in questione.
Non sussistono, all'evidenza, in considerazione delle risultanze del casellario giudiziale in atti e della stessa obiettività dei fatti contestati, i presupposti per il riconoscimento all'imputato dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Segue infine alla decisione, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara Er.Am. colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro duecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Napoli il 6 luglio 2020.
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2020.