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Truffa aggravata e assegni rubati: dolo e prescrizione del reato (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 24/10/2017, (ud. 24/10/2017, dep. 24/10/2017), n.10929

La configurazione del reato di truffa (art. 640 c.p.) si fonda sull’utilizzo di artifici o raggiri volti a conseguire un vantaggio economico ingiusto a danno della vittima. L’utilizzo di assegni rubati come mezzo di pagamento dimostra l’elemento psicologico del dolo, integrato dal comportamento successivo dell’agente, che si rende irreperibile e non adempie agli obblighi di risarcimento o restituzione del bene. La recidiva reiterata aggrava la pena. La prescrizione del reato può essere dichiarata solo in assenza di elementi per una pronuncia assolutoria nel merito.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 18.06.12, C.P. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere dei reati di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 1.06.16, assente l'imputato, detenuto per altra causa, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le proprie richieste istruttorie; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e l'acquisizione della denuncia sporta da L.M. in data 26.01.07 e la copia dei due titoli di credito oggetto della contestazione; la difesa dell'imputato chiedeva il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato, come per legge.

Ammesse le prove, il Giudice procedeva all'escussione del teste R.G., legale rappresentante della ditta "Giusycar srl", ditta di fatto gestita dal padre, R.Gi.

Dopo numerosi rinvii dovuti all'irreperibilità del teste, all'udienza del 30.05.17 si procedeva all'escussione del teste, ex art. 507 c.p.p., R.G.; il processo poi veniva rinviato per le sole conclusioni.

All'udienza del 24.10.17 il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a rassegnare le conclusioni e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali, questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di C.P. in relazione al reato a lui ascritto al capo sub 1) della rubrica del presente provvedimento; ritenendo, di contro, di dover emettere nei confronti del prevenuto, in relazione al reato di cui al capo sub 2) una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

In tal senso, il teste R.G. - con una deposizione chiara e coerente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - riferiva di essere la legale rappresentante della ditta "Giusycar srl" con sede in Giugliano alla Via F.,

attiva nella vendita di autoveicoli; ditta che di fatto era gestita dal padre, R.Gi.

Il teste riferiva di aver sporto querela nei confronti del C.P. in quanto questi, amico e cliente dell'autosalone GR gestito dal padre, aveva acquistato presso la sua società per l'importo di euro 4.000,00 un motociclo piaggio bevery 250 tg. (omissis) (come da fattura 1 del 2007 allegata agli atti) consegnando quale corrispettivo due assegni della UniCredit banca rispettivamente di euro 1.900,00 ed euro 1.860,00 che tuttavia, non venivano incassati in quanto entrambi risultavano rubati.

Il teste riferiva che il padre provava quindi a contattare il C.P. che, tuttavia, si rendeva irreperibile non procedendo né a risarcire il danno, né a restituire il motociclo.

Il teste R.G., titolare dell'autosalone GR, riferiva di conoscere C.P. in quanto questi si era più volte recato a comprare autovetture presso la sua società; e che nel febbraio del 2007 il prevenuto aveva acquistato presso la ditta Giusycar srl, formalmente intestata alla figlia G., ma di fatto da lui gestita, un motociclo beverly 250 tg. (omissis) per l'importo di euro 4.000,00 (come da fattura), consegnando due assegni risultati inesigibili in quanto rubati.

Il teste riferiva di aver poi contattato più volte il C.P. che aveva più volte promesso di risarcire il danno non provvedendo, tuttavia, nei fatti al pagamento della somma di denaro né alla restituzione del motociclo.

Tali essendo le risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, risulta pienamente provata la penale responsabilità di C.P. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica al capo sub 1), in quanto sono presenti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata.

Ed in tal senso, quanto all'elemento materiale, C.P. acquistava un motoveicolo piaggio Beverly 250 tg. (omissis) presso l'autosalone "Giusycar srl" di R.G., ma di fatto gestito da R.G. - del quale era già cliente per aver comprato presso la società GR altre autovetture - consegnando, al fine di trarne un ingiusto profitto, quale corrispettivo due assegni bancari tratti sull'istituto di credito Unicredit banca n. (omissis) dell'importo di euro 1.900,00 e nr. (omissis) dell'importo di euro 1.860,00, già compilati - di illecita provenienza a lui nota in quanto provento di furto denunciato il 26.01.07 da L.M. (come da denuncia acquisita agli atti) - abusando della qualità di cliente ed amico del R.Gi.; assegni che risultavano inesigibili in quanto provento di furto.

La consapevolezza dell'illecita provenienza del bene da parte del C.P. risulta provata proprio dal comportamento successivamente tenuto dall'imputato a seguito delle richieste di risarcimento effettuate più volte sia dalla titolare della ditta "Giusycar srl" sia dal gestore di fatto, R.Gi.; ed infatti, il prevenuto, a seguito delle insistenti richieste del R.Gi., si limitava a promettere di risarcire il danno, omettendo, di fatto, di restituire la somma di denaro al venditore ovvero di restituire il motoveicolo, rendendosi, di fatto irreperibile tanto da costringere la R.G. a sporgere denuncia querela per truffa.

Ed invero, sempre in relazione all'elemento psicologico del reato, risulta provato da parte del C.P. non solo la consapevolezza della illecita provenienza degli assegni anche il quid pluris ossia la volontarietà della condotta al fine ulteriore di procurarsi un vantaggio a lui non dovuto acquistando un motociclo che, di fatto, non veniva pagato dall'imputato.

Né l'imputato rendeva nel corso del processo dichiarazioni spontanee o si sottoponeva all'esame per fornire una versione differente rispetto a quella offerta dalla Pubblica Accusa.

Alla luce della gravità del fatto, dell'ingente importo indicato sui titoli di credito consegnati per l'acquisto del motociclo, in considerazione della contestata recidiva reiterata, del mancato risarcimento del danno prima o nelle more del processo e della mancata restituzione del bene, lo scrivente non rinviene elementi sulla scorta dei quali poter riconoscere in favore dell'imputato le attenuanti generiche.

Tutto ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp questo Giudicante stima equo irrogare a C.P. la pena di anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa, così determinata: pena base (determinata nel minimo edittale) anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, aumentata per la recidiva reiterata alla pena di anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa.

Il Giudice dispone la confisca e la cancellazione degli assegni bancari tratti sull'istituto di credito Unicredit banca n. (omissis) dell'importo di euro 1.900,00 e nr. (omissis) dell'importo di euro 1.860,00.

Non sussistono i presupposti per applicare in favore di C.P. il beneficio di cui all'art. 163 cp stante il certificato penale ostativo in tal senso.

Quanto al reato di cui al capo sub 2) ritiene lo scrivente di dover emettere nei confronti di C.P. una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Ed invero, dal decreto di citazione risulta che l'episodio delittuoso ascritto all'imputato risale al febbraio del 2007 (che per convenzione indicheremo con il 13.02.07, data della fattura).

Ne segue che, detto momento costituisce il dies a quo dal quale va fatto decorrere il termine di prescrizione della fattispecie criminosa in esame (art. 640 cp) applicandosi la normativa, in materia di prescrizione, successiva alla entrata in vigore della L. 251/05.

Ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni dieci) in considerazione della contestata recidiva reiterata del reato contestato, sebbene tempestivamente interrotto ex art. 160 cp., per effetto dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, risulta interamente maturato in forza dello sbarramento temporale di cui all'art. 160, terzo comma, ultima parte, cp., in data 13.02.2017; a tale momento va aggiunto il periodo di sospensione subito dal processo di mesi tre giorni tredici (dal 11.07.17 al 24.10.17 per astensione degli avvocati) risultando il reato definitivamente prescritto in data 26.05.2017.

Ne consegue che, ad avviso del Giudicante, va dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.P. in relazione al reato ascritto al capo sub 2) della rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Ai sensi dell'art. 531 c.p.p., si impone la declaratoria della suddetta causa estintiva del reato, non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara C.P. responsabile del reato ascritto al capo sub 1) della rubrica ed, applicato l'aumento per la recidiva, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa oltre il pagamento delle spese processuali.

Dispone la confisca e la cancellazione degli assegni bancari tratti sull'istituto di credito Unicredit banca n. (omissis) dell'importo di euro 1.900,00 e nr. (omissis) dell'importo di euro 1.860,00.

Letto l'art. 530 cpp dichiara non doversi procedere nei confronti di C.P. in relazione al reato a lui ascritto al capo sub 2) della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione.

Napoli, 24 ottobre 2017

Il Giudice onorario

Dott.ssa Cristiana Sirabella

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