Tribunale Nola, 27/04/2021, n.785
L'esercizio abusivo della professione forense (art. 348 c.p.) si perfeziona anche con il compimento di un singolo atto tipico riservato esclusivamente agli avvocati abilitati, purché tale condotta crei un'apparenza oggettiva di attività professionale legittima. La responsabilità per il reato di truffa (art. 640 c.p.) sussiste qualora il soggetto agente, attraverso artifici e raggiri, induca in errore la vittima, ottenendo un ingiusto profitto, come nel caso di soggetti che si qualificano falsamente come professionisti qualificati, percependo compensi per prestazioni mai effettuate o illecitamente svolte.