Tribunale Napoli sez. I, 12/02/2018, (ud. 12/02/2018, dep. 12/02/2018), n.1957
La prescrizione estingue il reato quando il termine massimo previsto, calcolato secondo le norme del codice penale, è interamente decorso, incluse eventuali interruzioni e sospensioni. Nel caso di truffa e falso (artt. 640 cpv e 476 c.p.), il dies a quo coincide con la data di commissione del fatto e non con quella dell’accertamento. La sentenza di non doversi procedere per prescrizione non preclude la dichiarazione della falsità del documento incriminato e la sua conseguente cancellazione, quale effetto accessorio del procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, depositato il 28.11.11, S.S. e I.M. venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati riportavi nella rubrica del presente provvedimento.
Dopo alcuni rinvii dovuti all'assenza dei testi di lista ed all'irritualità delle notifiche agli imputati del cambio sede del Tribunale, all'udienza del 11.05.17, contumaci gli imputati, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori ed ammesse le prove, rinviava il processo per l'assenza dei testi di lista.
All'udienza del 12.02.18, mutata la persona fisica del giudicante, rinnovata l'istruttoria dibattimentale, le parti concordemente chiedevano al Giudice di emettere nei confronti degli imputati una sentenza di non doversi procedere in relazione ai reati ascritti in rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione.
Il Giudice, preso atto della richiesta delle parti, decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudicante, accogliendo la richiesta della parti, ritiene di dovere emettere nei confronti di S.S. e I.M. una sentenza di non doversi procedere in relazione ai reati ascritti in rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione.
Ed in tal senso, dagli atti presenti nel fascicolo dibattimentale emerge che i fatti ascritti agli imputati risalgono al 26.05.09, data questa del deposito del falso bollettino postale di pagamento, dovendo far risalire i fatti proprio alla data di commissione del fatto e non a quella dell'accertamento (19.01.2010).
Tale momento costituisce, dunque, il dies a quo del termine di prescrizione delle fattispecie criminose p. e p. dagli artt. 640 cpv c.p. e 476 c.p., applicandosi la normativa, in materia di prescrizione, successiva alla entrata in vigore della L. 251/05 alla luce del tempus commissi delicti.
Ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei), sebbene tempestivamente interrotto ex art. 160 c.p., per effetto dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, risulta interamente maturato in forza dello sbarramento temporale di cui all'art. 160, terzo comma, ultima parte, c.p., in data 26.11.2016.
A tale momento va aggiunto il periodo di sospensione (di mesi undici) del corso della prescrizione subito dal processo a causa dell'adesione del difensore all'astensione (dal 20.03.17 al 12.02.18 essendo in quella data presente il teste di lista) risultando i reati definitivamente prescritti in data 26.10.2017.
Ne consegue che, ad avviso del Giudicante, va dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.S. e I.M. in relazione ai reati ascritti in rubrica, perché estinti per intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 531 c.p.p., si impone la declaratoria della suddetta causa estintiva dei reati, non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito. Dichiara la falsità del bollettino di pagamento e ne ordina la cancellazione.
P.Q.M.
Letto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di S.S. e I.M. in ordine ai reati ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
Dichiara la falsità del bollettino di pagamento e ne ordina la cancellazione.
Napoli, 12 febbraio 2018