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La configurazione della truffa online e il dolo eventuale: principi e applicazioni pratiche (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 19/01/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 19/01/2021), n.455

Il reato di truffa si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità del bene oggetto del reato, a nulla rilevando l'uso illegittimo successivo del bene ottenuto con inganno. Il dolo generico può configurarsi anche come dolo eventuale, qualora l'agente accetti il rischio del verificarsi delle conseguenze dannose derivanti dalla propria condotta ingannevole.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 8.09.16, (...) veniva tratta in giudizio per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento. All'udienza del 21.09.17, assente l'imputata, il GM, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti di cui al capo di imputazione attraverso l'escussione dei testi di lista, e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale, ai fini della procedibilità, della querela sporta in data 7.09.13 da (...) con allegata copia dell'acquisto effettuato dalla P.O. sul sito www.(...).it, oltre al modulo di richiesta di accensione di c/c postale rilascio con allegata copia della C.I e tessera sanitaria e cartellino identificativo dell'imputato presso il Comune di Napoli ed esito degli accertamenti effettuati presso le poste italiane; la Difesa chiedeva il controesame di testi del PM e l'esame dell'imputata.

Ammessi i mezzi istruttori il Giudice procedeva all'escussione del teste (...), denunciante; il processo veniva, poi, rinviato per l'assenza dei testi del PM. Dopo numerosi rinvii dovuti all'assenza del teste del PM prima ed all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'udienza del 19.01.21 si procedeva all'escussione del teste ass. (...), in servizio presso la Polizia Postale di Napoli.

All'esito di tale attività il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

Motivi della decisione
Alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale questo giudicante ritiene provata la penale responsabilità di (...) in relazione al reato ascritto in rubrica

In tal senso, il teste (...) - con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare non essendo emersi pregressi rapporti di conoscenza tra le parti - riferiva, come in denuncia, che navigando sul sito web "www.(...).it' notava un'inserzione relativa ad un telefono smartphone (...) mod (...) al prezzo di euro 504,83 comprensivo di spese postali e, interesso all'acquisto effettuava un bonifico bancario, cosi come richiesto dall'inserzionista, sull' IBAN (...) intestato a (...), quale titolare della società denominata (...) s.r.L, che risultava poi essere falsa.

Dopo aver effettuato il bonifico l'acquirente volendo inviare una copia dell'avvenuto pagamento al venditore tentava di contattarlo sul predetto sito che, tuttavia, risultava in manutenzione.

Dopo svariati tentativi il giorno successivo il sito www.(...).it risultava addirittura inesistente.

Non avendo il (...) ricevuto il bene acquistato e non riuscendo più a contattare il venditore, avvedutosi della truffa, sporgeva denuncia.

Il teste ass. (...) riferiva di aver effettuato accertamenti in merito all'IBAN indicato in denuncia, verificando che lo stesso risultava abbinato ad un c/c postale (n. (...)) intestato a (...) ed acceso presso l'ufficio postale di (...), provvedendo poi ad acquisire il modulo di accensione del c/c con i relativi documenti forniti all'atto del rilascio dalla richiedente, oltre al cartellino anagrafico del Comune da cui si appurava che la carta di identità fosse originale.

Per i predetti documenti non risultavano agli atti denunce di furto, smarrimento e/o clonazione.

In particolare, il teste precisava che l'indagine risultava essere partita dal tribunale di Treviso che disponeva il sequestro preventivo dei c/c sul quale, tuttavia, già insisteva un precedente sequestro preventivo da parte del Tribunale di Napoli Nord.

L'imputata non rendeva interrogatorio in sede di indagini e sceglieva di restare assente nel processo non provando a fornire una versione alternativa rispetto a quella sostenuta dalla Pubblica Accusa.

Alla luce degli elementi acquisiti in istruttoria questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di (...) in relazione al reato a lei ascritto in rubrica atteso che risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta. Quanto alla condotta materiale, (...), con artifici e raggiri consistiti nel pubblicare sul sito web www. (...).it l'annuncio relativo alla vendita di uno smartphone (...) per la somma di euro 504,83 e nell'ottenere quale corrispettivo per l'acquisto della stessa la somma richiesta mediante accredito sull'IBAN (...) abbinato al c/c postale a lei intestato, rendendosi poi irreperibile, induceva in errore (...) che effettuava il pagamento secondo la predetta modalità indicata dal venditore, senza ricevere la merce acquistata on line.

Ed in tal senso, risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della condotta: gli artifici posti in essere dall'imputato al fine di far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà; l'induzione in errore del deceptus come conseguenza dell'artificio posto in essere al fine di ingannare la controparte; l'ingiusto profitto del deceptor consistente nell'avvenuto versamento mediante accredito della somma di euro 504,83 sull'IBAN abbinato al c/c postale intestato all'imputata; il conseguente danno economico della vittima, ossia il detrimento del patrimonio di euro 504,83.

La truffa risulta effettivamente consumata in quanto il predetto reato "...si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegua la materiale disponibilità del bene oggetto del reato, a nulla rilevando l'uso illegittimo del bene fatto dall'imputato successivo alla consegna del bene stesso ottenuta con l'inganno" (Cass. sez. II sent. 12470 del 07.11.86; cfr. sez. I sent. 3869 del 30.06.97).

Anche l'elemento psicologico del reato risulta pienamente provato e consiste nella coscienza e volontà ad opera della (...) in relazione a tutti gli elementi costituitivi della fattispecie; l'imputata, infatti, era certamente cosciente di porre in essere gli artifici ed i raggiri mostrandosi come un'inserzionista interessato alla vendita on line di un cellulare (...), mostrandosi titolare di una società la cui visura camerale risultava poi falsa; cosciente di ricevere la somma di euro 504,83 mediante accredito sull'IBAN abbinato al suo c/c postale , rendendosi poi irreperibile rispetto alla vittima che, a fronte del pagamento non riceveva la merce acquistata on line.

La Giurisprudenza inoltre, ritiene configurabile anche il dolo eventuale affermando che "il dolo generico avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (inganno, profitto, danno) risulti integrato anche questi elementi sono preveduti dall'agente quale conseguenze possibili, anzicchè certe della propria condotta, e tuttavia accettato nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del rischio; per cui è priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno (Cass. sez. 6 sentenza n.470 del 20.01.92).

E, dunque, nel caso di specie deve ritenersi che (...), ponendo in essere il comportamento truffaldino volto ad ottenere un proprio vantaggio economico a lei non dovuto con conseguente danno per la vittima, abbia comunque accettato il rischio del verificarsi dell'evento dannoso.

Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere in favore di (...) le attenuanti generiche al fine di adeguare la pena in concreto irrogata all'effettivo disvalore del fatto in considerazione del danno economico causato, non particolarmente ingente ed anche in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputata.

Tutto ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., questo giudicante stima conforme ad equità irrogare a (...) la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa, così determinata: pena base mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa (determinata non nel minimo edittale alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria,), ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Questo giudicante, preso atto dello stato di incensuratezza dell'imputata, esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di (...) ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p..

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (...) colpevole del reato a lei ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre le spese processuali. Pena sospesa.

Così deciso in Napoli il 19 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2021.

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