Tribunale Napoli sez. VII, 12/01/2018, (ud. 05/01/2018, dep. 12/01/2018), n.113
La pubblicazione di un falso annuncio su internet, accompagnata da trattative commerciali ingannevoli e dalla ricezione di un pagamento senza la consegna del bene, integra il reato di truffa ex art. 640 c.p., configurandosi il dolo specifico nella consapevolezza di ingenerare un incolpevole affidamento nella vittima al fine di ottenere un ingiusto profitto con corrispondente danno patrimoniale.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto di citazione emesso in data 7.3.16 dalla Procura presso il Tribunale di Napoli, gli odierni imputati F.D. e A.M. erano tratti a giudizio per rispondere del delitto di truffa, più compiutamente precisato in epigrafe.
Al dibattimento, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti in giudizio, assenti entrambi gli imputati, si dava corso all'istruttoria dibattimentale e all'esito alla discussione in cui le parti rassegnavano le conclusioni come enunciate in rubrica.
Le emergenze investigative, ritualmente acquisite (stante anche il consenso alla piena utilizzazione della denuncia querela anche nel suo complesso contenuto narrativo e non solo come condizione di procedibilità) fondano, oltre ogni ragionevole dubbio, il giudizio di responsabilità a carico degli imputati.
La condotta fraudolenta posta in essere dagli stessi ai danni della odierna persona offesa (tale T.E. - cfr. la relativa e rituale querela agli atti del 13.12.13) emerge pacificamente dal contenuto della denuncia ritualmente acquisita in atti, nonché degli atti investigativi a puntuale riscontro della prima.
La persona offesa, con assoluta precisione e dovizia di particolari, in denuncia ha descritto (cfr. verbale di denuncia agli atti del procedimento) le modalità di raggiro poste in essere dagli imputati, le trattative per la definizione della transazione, l'affidamento ingenerato nella vittima circa la bontà dell'affare; ancora, la richiesta di pagamento del prezzo per l'acquisto on line di un robot da cucina marca Worwerk modello Bimby, con conseguente percezione mediante accredito su conto corrente postale, della complessiva somma pari a € 250,00 € per la consegna della merce, guarda caso, mai avvenuta, in quanto frutto di una vendita truffaldina e fraudolenta, tanto che, non a caso, a seguito di una trattativa ingaggiata dal T. direttamente con il F., veniva accreditata la somma provento della truffa sulla carta Postpay all'uopo accesa dalla moglie del F., ossia l'A. (carta nr. (omissis...)bscadenza 03/17).
Inutile dire che, ad onta di quanto millantato nel corso della transazione, la merce non veniva mai recapitata e il F. - che aveva in precedenza mantenuto i contatti telefonici con il T. - si rendeva irreperibile facendo perdere le tracce di sé e malgrado i reiterati tentativi della persona offesa
Le risultanze investigative chiariscono, in modo incontrovertibile, che la vittima malcapitata, ossia T.E., interessato da un annuncio sul sito pubblicato e divulgato via internet e denominato "www. subito.it"" riguardante l'acquisto di un televisore; aveva risposto in quanto allettato dall'aspettativa circa il buon esito delle trattative; in tal guisa l'ignaro contraente, all'esito della transazione, veniva indotto a versare una somma di denaro accreditandola su un conto corrente postale (all'uopo indicato dall'autore del raggiro), somma mai più restituita, alla stessa stregua della merce acquistata, in quanto mai recapitata.
Ed invero, la persona offesa, confidando sulla bontà dell'operazione e sulla generale affidabilità del sito ove era stato pubblicato l'annuncio, procedeva ad effettuare il bonifico on line sulla carta post pay, ragguagliando l'imputata circa l'esito documentale dell'operazione effettuata. Contattato, dopo ripetuti ragguagli via e-mail, il Basile confermava l'accredito ricevendo rassicurazione circa la ricezione della merce acquistato, mai più recapitata.
Non avendo il T. mai più avuto nulla, le indagini della p.g. si orientavano a verificare l'esito dell'operazione bancaria operata dalla truffata e si appurava che l'intestataria, del conto corrente postale, peraltro acceso all'occorrenza e su cui era stato versato il prezzo del reato rispondeva al nominativo dell'imputata A.M., moglie del F., ossia proprio colui che aveva ingaggiato le trattative per telefono.
Si badi, e ciò è dirimente per l'affermazione della penale responsabilità dell'odierno imputato, la beneficiaria del bonifico attraverso il quale è stato effettuato il pagamento è proprio l'A., moglie del F..
Riportandosi integralmente, quanto alla ricostruzione del fatto, alla querela acquisita al fascicolo per il dibattimento, osserva il giudicante come il comportamento tenuto dall'imputata, beneficiaria finale del prezzo della condotta truffaldina, integri certamente l'ipotesi di reato contestata.
Gli imputati, in perfetta sinergia, mediante il raggiro costituito dall'avere pubblicato il falso annuncio su internet in uno alle false condizioni relative alla compravendita del robot da cucina sottese alla trattativa commerciale che si è snodata nel tempo tra imputato e p.o. con ripetuti ragguagli anche via sms (tra il F. e la p.o.), hanno certamente e dolosamente ingenerato un affidamento nella vittima, tratta in errore circa la veridicità dell'operazione.
Gli imputati, del resto (sulla carta post pay intestata all'A.), hanno quindi incamerato la somma inviata tramite bonifico postale, traendo un ingiusto profitto con pari danno economico del malcapitato.
Quanto alla identificazione dell'odierna imputata, i dati forniti dal denunciate, oltre ad essere confermati dalla produzione documentale allegata alla denuncia, venivano riscontrati dagli accertamenti della p, g, relativi all'identificazione dell'imputato F. come l'intestatario della carta telefonica ove sono stati registrati i messaggi sms afferenti alla fraudolenta trattativa prodromica alla posticcia transazione commerciale e l'ulteriore, dirimente riscontro afferente alla moglie, ossia l'A., come titolare e beneficiaria del conto post pay ove è confluito il provento del reato.
Il dolo di truffa discende dall'evidente finalità avuta di mira dall'agente, consapevole e intenzionata sin dall'inizio a riscuotere la somma senza corrispondere il bene convenuto per l'affitto, appartamento del tutto verosimilmente nemmeno nella sua reale disponibilità.
Né gli imputati, restando assenti per tutta la durata del processo ed esercitando il legittimo diritto al silenzio, hanno fornito elementi capaci di sostenere ricostruzioni alternative a quelle di accusa.
Venendo al trattamento sanzionatorio, il positivo curriculum degli imputati consente la concessione di fattori attenuanti.
Alla stregua dei criteri di giudizio di cui agli artt. 133 e ss. c.p. pena equa stimasi quella di mesi 4 di reclusione ed € 100,00 di multa, cui consegue per legge la condanna al pagamento alle spese processuali (pena così determinata mesi 6 di recl e 200 € di multa ridotta a quella inflitta per effetto delle attenuanti generiche).
Sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione dei doppi benefici di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
- dichiara gli imputati F.D. e A.M. colpevoli del reato loro ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche condanna ciascuno alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
- Pena sospesa per entrambi gli imputati.
Così deciso in Napoli, il 5 gennaio 2018.
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2018.