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Truffa online esclusa per raggiri grossolani e inidonei a ingannare (Giudice Francesco Pellecchia)

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Tribunale Napoli sez. I, 01/10/2018, (ud. 01/10/2018, dep. 01/10/2018), n.10775

La condotta di chi, nell'ambito di una compravendita online, non consegna il bene acquistato, non integra il reato di truffa (art. 640 c.p.) se i raggiri utilizzati sono così grossolani da non essere idonei a ingannare una persona mediamente prudente. La mancanza di cautela da parte della vittima può escludere la configurabilità della fattispecie penale.

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La sentenza integrale

MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con decreto in data 28.11.2016 il P.M. in sede citava a giudizio, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, N.A., affinché costui rispondesse del reato in lubrica ascrittogli.

Pertanto, all'udienza dibattimentale odierna, ritualmente costituite le parti, si dichiarava l'apertura del dibattimento con contestuale lettura del capo d'imputazione, dopo di che le parti stesse articolavano le rispettive richieste probatorie, in ordine alle quali questo Giudice, ai sensi degli artt. 493 co. 3° - 495 C.P.P., disponeva come da verbale di causa.

Si acquisiva pertanto, su consenso delle parti, la documentazione prodotta dai P.M., ed all'esito, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale nonché l'utilizzabilità degli atti ex art. 511 C.P.P., le parti stesse rispettivamente concludevano come da verbale versato in atti.

Osserva il Giudicante che va pronunciata sentenza di assoluzione quanto al reato contestato.

Ed invero, per come emerge indubitatamente dalla documentazione acquisita su consenso delle parti (cfr.) il presente processo afferisce a fattispecie di negoziazione effettuata on line, nella specie trattandosi di vicenda nel cui ambito la parte offesa operò l'acquisto specificato in epigrafe, versando il relativo prezzo senza però conseguire il possesso del bene.

Pertanto (premesso che sul punto deve rilevarsi come gli artifici e/o raggiri realizzati dal soggetto agente devono manifestare idoneità, quanto meno astratta, a trarre in inganno la vittima), nel caso in disamina il raggiro perpetrato palesa elementi di grossolanità tali da risultare giustappunto inidonei all'inganno stesso; non essendo neppure emersa, sott'altro aspetto, una benché minima cautela posta in essere dal soggetto passivo.

In base alle suesposte argomentazioni, di conseguenza, deve ritenersi come il fatto in questione non rientri nell'ambito della perseguibilità in sede penale.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p., assolve N.A. dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

NAPOLI, 1.10.2018

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