Tribunale Napoli sez. VI, 27/04/2022, (ud. 14/03/2022, dep. 27/04/2022), n.2669
In tema di truffa, il reato si consuma con l’induzione in errore della vittima tramite artifizi e raggiri, causando un danno patrimoniale e un corrispondente arricchimento ingiusto dell’autore del reato. Tuttavia, la penale responsabilità richiede che il coinvolgimento degli imputati sia provato al di là di ogni ragionevole dubbio, escludendo dichiarazioni non corroborate da riscontri oggettivi. La remissione della querela estingue il reato, mentre il decesso dell’imputato comporta l’improcedibilità.
Svolgimento del processo
Gli imputati in epigrafe sono stati tratti, nelle forme della citazione diretta, innanzi al giudizio del Tribunale di Napoli - in composizione monocratica - per rispondere del reato loro, in concorso, ascritto giusta decreto del P.M. datato 27 marzo 2017.
Dopo un rinvio per irregolare costituzione del rapporto processuale all'udienza del 4 febbraio 2019 il dibattimento, una vita esaurite le questioni preliminari con l'ammissione della costituzione di parte civile, era aperto e le parti avanzavano le rispettive richieste di mezzi di prova che il Giudice, valutatene la pertinenza e rilevanza ai fini della decisione, ammetteva nei sensi e nei limiti di cui all'ordinanza dettata a verbale. In quella sede si procedeva all'esame del teste - persona offesa - Mu. con rinvio, all'esito, al 13 maggio successivo e da lì, per l'astensione dalle udienze della magistratura onoraria, al 7 ottobre 2019 dove era acquisita documentazione ed esaminato il teste Ro.. Alla successiva udienza del 13 gennaio 2020 erano invece esaminati i testi Ba., Na., Il., Ma. e Ma. con rinvio, in prosiegui, al 23 marzo successivo. Medio tempore, per l'emergenza sanitaria, interveniva il rinvio - fuori udienza - al 28 settembre 2020 dove, essendo mutata la persona fisica del Giudice, era disposta la rinnovazione degli atti e dichiarata l'utilizzabilità di quelli già compiuti con rinvio, per l'assenza dei testi, al 9 novembre 2020. E da lì, sempre per l'assenza dei testi, all'11 gennaio 2021 dove era acquisita documentazione e stante la remissione tacita delle querele effettuata da alcune perone offese, si disponeva - per l'eventuale accettazione - il rinvio al 26 aprile successivo e da lì, per l'assenza del giudice titolare, all'8 novembre 2021 dove erano acquisite le dichiarazioni di accettazione della remissione con rinvio al 13 dicembre successivo per l'acquisizione della accettazione anche dell'imputato Or.. In quella sede era disposto il rinvio al 7 marzo 2022 per l'eventuale accettazione della remissione di querela da parte dell'imputato Pa.. In quell'udienza era chiusa l'istruttoria dibattimentale e, su concorde richiesta delle partì, il dibattimento era rinviato per la sola discussione all'udienza odierna. Oggi, una volta raccolte le conclusioni delle parti nei sensi di cui in premessa, il Giudice ritiratosi in Camera di Consiglio decideva poi come da dispositivo allegato.
Motivi della decisione
Deve premettersi che a fronte dell'estrema articolazione dell'editto accusatorio e degli esiti dell'istruttoria dibattimentale si impone, preliminarmente una scissione dell'originaria contestazione posto che per alcune delle condotte di truffa di cui all'imputazione risulta essere intervenuta la remissione di querela da parte dei soggetti-persone offese-con accettazione da parte degli imputati. E' infatti il caso dei delitti in danno di Ma.Gi., Mo.Da., So.Ru., Na.Fa., Vi.Em. e Lo.An.. Invero è noto che reato di truffa ex art. 640 c.p. è perseguibile a querela della persona offesa e nella fattispecie se da un lato è certo - alla stregua della documentazione versata in atti col consenso delle parti ed utilizzabile come tale ai fini della decisione-che le querele sono state tempestivamente presentate dai soggetti legittimati a farlo - vale a dire le singole persone offese - è altrettanto certo, dall'altro, che tali soggetti le abbiano ritualmente per quanto tacitamente rimesse e che siffatte remissioni siano state incondizionatamente accettate dai vari imputati che rispondevano del reato. All'uopo è sufficiente richiamare il contenuto della documentazione versata in atti da cui risulta, inoppugnabilmente, perfezionato il meccanismo della remissione-accettazione sicché il delitto, con riferimento a quella tranche di contestazione, è estinto e si impone la correlativa declaratoria di improcedibilità nei confronti degli imputati che, rispettivamente, ne rispondevano. E' il caso delle truffe in danno delle suindicate persone offese per cui va dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Fe.Ma., Or.Lu., Pa.Sa. e Gr.Sa., una volta scissa l'originaria contestazione. Ex lege le spese del procedimento vanno poste a carico di tutti gli imputati testé indicati. La declaratoria di improcedibilità si impone poi anche nei confronti dell'imputato Ca.Ma. in quanto come emerge dal certificato dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli il Ca. risulta essere deceduto in data 1 settembre 2018 sicché - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1150 c.p. e 531 c.p.p. - va dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essere il delitto ascrittogli estinto per morte del reo. Discorso affatto diverso invece deve essere condotto con riferimento al delitto di truffa commesso in danno di Mu.Et. che non solo non ha rimesso la querela ma si è anche costituito parte civile. Orbene rispondono di tale delitto gli imputati Fe., Gr., Or. e Pa. e,come tra poco si vedrà, le risultanze dibattimentali hanno riscontrato l'asserto accusatorio solo con riferimento agli imputati Fe. e Gr., laddove è legittimo quantomeno il dubbio sulla responsabilità di Or. e Pa.. Invero nella denuncia querela che poi ha integralmente confermato in sede dibattimentale la persona offesa-costituita parte civile. Mu.Et. ha rappresentato di aver versato con bonifico la somma di Euro 703,00 per l'acquisto on line-sul sito della Pi. s.r.l. che gli aveva confermato la disponibilità, una fotocamera (…) ma di non aver mai ricevuto la merce, nonostante la disponibilità e la conferma da parte del venditore. In sede dibattimentale ha rappresentato che, dopo la conferma della disponibilità, la consegna era stata fissata per il 29 dicembre ma nonostante i solleciti sia telefonici che via email e l'attesa fino al 7 gennaio non aveva ricevuto alcunché per cui si era rivolto alla Polizia Stradale ed a domanda della difesa dell'imputata Fe. ha precisato che il sito - rectius la piattaforma di vendita era stata attiva quantomeno fino al 29 dicembre - e che era proprio la piattaforma ad offrire in vendita i beni. Infine ha rappresentato che le e-mail inviate all'indirizzo risultante dal sito erano tornate indietro perché l'indirizzo era sconosciuto. Orbene, pur con le cautele che devono presiedere alla disamina delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa dal reato che, specie quando, come nella fattispecie, potrebbe avere un preciso interesse a prospettare una versione dei fatti a sé favorevole deve rilevarsi che le dichiarazioni del Mu. sono apparse chiare, coerenti e lineari, non connotate da particolare malanimo o rancore e neppure connotate da amnesie tattiche" ovvero da opportunistiche rimodulazioni in corso d'opera a seconda delle contestazioni che potevano essergli mosse, sicché è innegabile il carattere della loro intrinseca attendibilità e come tali esse bel possono fornire l'aggancio per la pronuncia di penale responsabilità. Il teste Ba.Ma., vice commissario della Polizia di Stato che partecipò alle indagini all'origine del presente procedimento, ha dichiarato in dibattimento che con riferimento alla denuncia sporta da Mu.Et. le somme versate risultarono essere state accreditate su di un conto corrente intestato a Fe.Ma. abbinato ad una carta (…). Orbene non vi sono ragioni di alcun genere per dubitare dell'attendibilità di siffatte dichiarazioni che provengono da un pubblico ufficiale, certamente consapevole come tale delle conseguenze in caso di mendacio e/o reticenza, il quale non ha nessun plausibile interesse a mentire e che, per di più, ha riferito fatti a sua diretta conoscenza che non risultano smentiti da altri dati processuali per cui può ritenersi provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la somma versata dal Mu. sia stata poi "incassata" dalla Fe. delineando così o profili ontologici del delitto contestato. E' appena il caso di ricordare infatti che il delitto di truffa ex art. 640 c.p. si connota ontologicamente per la condotta decettiva che induce la persona offesa ad un atto di disposizione patrimoniale a lei pregiudizievole e che, al contempo, arricchisce indebitamente l'agente o altri soggetti. Nella fattispecie gli artifizi e i raggiri sono, all'evidenza, stati costituiti non solo dalla falsa offerta di vendita ma, soprattutto, dalle false rassicurazioni sulla possibilità di consegna della fotocamera sicché è indubbia la sussistenza del delitto contestato e con essa della responsabilità della Fe. posto che ella è stata alla fine, l'unica beneficiaria effettiva della condotta criminosa, il teste Ma.Mi., maresciallo dei Carabinieri che partecipò alle indagini, ha poi precisato che nel corso delle stesse fu possibile stabilire che le somme in un primo momento accreditate sul conto corrente della Fe. erano state poi dirottate su di un conto corrente bancario, acceso presso la Bn. ed intestato a Gr.Sa., attuale imputato per cui non vi è dubbio alcuno anche sulla responsabilità di quest'ultimo che peraltro non ha addotto alcun dato, neppure ipotetico o indiretto ,in grado anche solo di inficiare la prospettazione accusatoria che quindi, anche per questo verso, deve ritenersi fondata. La Fe. si è difesa sussumendo di aver ceduto due carte (…) ad Or. e Pa. ma, a parte il rilievo che non vi sono riscontri tranquillanti in merito, deve rimarcarsi che in ogni caso risulta essere la Fe. la beneficiaria dei versamenti e non vi è prova invece che ad incassare possano essere state altre persone di tal chè, si ribadisce, è provata la responsabilità dell'imputata. Di contro è legittimo quantomeno il dubbio sul consapevole coinvolgimento degli imputati Or.Lu. e Pa.
Salvatore nella truffa in danno di Mu.Et. posto che gli elementi di accusa a loro carico provengono esclusivamente dalle dichiarazioni - certamente interessate e come tali non credibili - della Fe.. Gli imputati vanno pertanto mandati assolti perché il fatto non costituisce reato. Fe.Ma. e Gr.Sa. vanno quindi condannati - una volta scisso il capo di imputazione originaria - per il reato di truffa in danno di Mu.Et. e nell'ottica del doveroso adeguamento della sanzione al fatto concreto possono essere concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche mentre deve essere esclusa la recidiva contestata al Gr. non costituendo la condotta incriminata una manifestazione dell'aggravamento ella sua pericolosità sociale. Applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p. risulta allora equa la pena di mesi sei di reclusione ed Euro trecento,00 di multa ciascuno così ridotta di 1/3 ex art. 62 bis c.p. la p.b. di mesi 9 di recl. ed Euro 450,00 di multa. Ex lege segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. I precedenti penali risultano, per entrambi, ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Fe.Ma. e Gr.Sa. vanno poi condannati al risarcimento del danno da liquidarsi, per l'assenza di univoci parametri di valutazione, in separato giudizio on favore della costituita parte civile nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio liquidate, invece, come da dispositivo. L'impossibilità di quantificare - anche in misura parziale - il danno determina il rigetto della richiesta di provvisionale avanzata dalla parte civile.
Il notevole carico di lavoro dell'udienza e complessivo ha determinato, infine, il ricorso ad un più ampio termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533, 535, 538 c.p.p. dichiara Fe.Ma. e Gr.Sa. responsabili del delitto loro in concorso ascritto limitatamente alla condotta truffaldina in danno di Mu.Et., così scissa l'imputazione originaria, ed esclusa la recidiva contestata a Gr.Sa., concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro trecento,00 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì Fe.Ma. e Gr.Sa. al risarcimento del danno - da liquidarsi in separato giudizio-in favore della costituita parte civile, nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio che liquida in complessivi Euro duemilatrecento,00 (Euro 2300,00) di cui Euro 2000,00 per onorario ed Euro 300,00 per spese oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Rigetta la richiesta di provvisionale avanzata dalla parte civile.
Letto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Ca.Ma. con riferimento al delitto ascrittogli per essere lo stesso estinto per morte del reo, nonché dichiara non doversi procedere nei confronti di Fe.Ma., Or.Lu., Pa.Sa. e Gr.Sa. con riferimento al delitto loro, in concorso, ascritto limitatamente alle condotte truffaldine in danno di Ma.Gi., Mo.Da., So.Ru., Na.Fa., Vi.Em., Lo.An., così scissa l'imputazione originaria, per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querelatone a carico d predetti imputati le spese del procedimento. Letto l'art. 530 cpv. c.p.p. assolve Or.Lu. e Pa.Sa. dal delitto lo ascritto, limitatamente alla condotta truffaldina in danno di Mu.Et., perché fatto non costituisce reato.
Indica in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso in Napoli il 14 marzo 2022.
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2022.