Tribunale Napoli sez. I, 20/10/2017, (ud. 04/10/2017, dep. 20/10/2017), n.9913
Le vendite online fraudolente, con mancata consegna della merce nonostante il pagamento anticipato, integrano il reato di truffa (art. 640 c.p.) quando sono caratterizzate da artifizi e raggiri idonei a ingenerare un falso affidamento nella parte offesa. La serialità delle condotte e l'utilizzo sistematico di strumenti ingannevoli, come siti web fittizi, confermano la sussistenza del dolo specifico. Il riconoscimento del vincolo della continuazione si basa sull'unicità dell'intento criminoso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 19.11.13 B.R. veniva tratta a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispendere del reato a lei ascritto nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 4.10.17, l'imputata assente a mezzo del suo Difensore, munito di procura speciale depositata agli atti del fascicolo, chiedeva di definire il processo nelle forme del rito abbreviato.
Il Giudice, ammessa l'imputata al rito prescelto, acquisito il fascicolo del PM, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice, alla luce degli atti acquisiti ai fini della decisione, che vada dichiarata la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti in rubrica. Giova sul punto evidenziare che la piattaforma probatoria a carico dell'imputata è costituita dalla comunicazione notizia di reato redatta dalla pg - della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare per la precisione del narrato offerto, per la convergenza delle dichiarazioni e per la rivestita qualifica di pubblici ufficiali che lascia presupporre mancanza di interesse privato all'esito del processo - nonché dalla denunce querele sporte dalle persone offese - della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, non emergendo dagli atti altri rapporti tra le parti, diversi da quelli per i quali si procede, che possano far pensare ad un uso strumentale della denuncia o ad intenti calunniatori nei confronti dell'imputata, che alcun rapporto pregresso aveva con i denuncianti.
Ebbene, da tali fonti probatorie emerge che in data 29.10.12 F.F. aveva acquistato da tal B.R., attraverso il sito di acquisti Internet "www.cornertech.it" un elettrodomestico Vorwerk bimbi effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 720,00 sul C/C a lei intestato avente IBAN (omissis).
Il venditore si era impegnato ad inviare il pacco contenente l'elettrodomestico all'acquirente una volta effettuato il pagamento.
La parte offesa non avendo ricevuto alcun collo, inviate alcune mail all'indirizzo indicato dalla società, tutte senza risposta, inviava una A/R presso la sede legale indicata nel sito, e la raccomandata tornava indietro con la causale "destinatario trasferito"; il F., pertanto, sporgeva denuncia in data 11.12.12.
Analogamente, D.S. acquistava attraverso il sito di acquisti Internet "hitronic.it" un televisore Sony KDL ed un telefono cellulare effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 1.521,57 sul C/C intestato a B.R. avente IBAN B.R.; non ricevendo il plico ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore sporgeva denuncia per truffa in data 1.12.12.
Analogamente, in data 10.12.12 C.A. acquistava attraverso il sito di acquisti Internet "www.jackshop.it" un televisore Samsung TV Led 46 pollici effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 660,78 sul C/C intestato a B.R. avente IBAN IT (omissis) c/o Poste Italiane spa; non ricevendo il pacco ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore in quanto il sito non risultava più visibile, sporgeva denuncia per truffa in data 2.03.13.
Analogamente, in data 25.10.12 D.M. acquistava attraverso il sito di acquisti Internet "hitronic.it" un televisore Samsung effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 660,90 sul C/C intestato a B.R. avente IBAN (omissis); non ricevendo il pacco ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore sporgeva denuncia per truffa in data 9.11.12.
Analogamente, in data 10.01.13 G.R. acquistava attraverso il sito di acquisti Internet "Jackshop.it" un telefono cellulare HTC modello one x white effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 435,29 sul C/C intestato a B.R. avente IBAN IT (omissis); non ricevendo il pacco ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore tramite il sito internet, sporgeva denuncia per truffa in data 9.01.13.
Analogamente, in data 30.12.12 N.S. acquistava attraverso il sito di acquisti Internet "www.mediatechstore.it" un televisore Sharp LC52LE833E 3D effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 936,00 sul C/C intestato a B.R. avente IBAN (omissis) c/o Poste Italiane spa; nonostante il sollecito della merce, non ricevendo il pacco ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore in quanto il sito risultava in manutenzione, sporgeva denuncia per truffa in data 19.01.13.
Analogamente, in data 31.12.12 P.G. acquistava attraverso il sito di acquisti Internet "www.jackshop.it" un I pad apple effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 513,73 sul C/C intestato a B.R. avente IBAN (omissis) c/o Poste Italiane spa; non ricevendo il pacco ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore sul numero di telefono (omissis), e non riuscendo più ad accedere al sito, sporgeva denuncia per truffa in data 12.01.13.
Analogamente, in data 30.12.12 B.A. acquistava attraverso il sito di acquisti Internet "www.info@mediatechstore.it">www.info@mediatechstore.it" un I phone 4S effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 469,00 sul C/C intestato a B.R. avente IBAN IT (omissis) c/o Poste Italiane spa; non ricevendo il pacco ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore in quanto il sito non risultava più visibile, sporgeva denuncia per truffa in data 23.01.13.
Analogamente in data 27.11.12 C.M. aveva acquistato da tal B.R., attraverso il sito di acquisti Internet: "hitronic.it" un personale computer HP effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 381,37 sul C/C a lei intestato avente IBAN (omissis).
La parte offesa non ricevendo il plico ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore sporgeva denuncia per truffa in data 18.12.12.
Analogamente in data 27.11.12 T.M. aveva acquistato da tal B.R., attraverso il sito di acquisti Internet: "www.jackshop.it" uno smartphone blackberry mod. 9900 effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 420,59 sul C/C a lei intestato avente IBAN (omissis) c/o Poste Italiane spa.
La parte offesa non ricevendo il plico ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore sporgeva denuncia per truffa in data 9.01.13.
Analogamente in data 2.01.13 M.A. aveva acquistato da tal B.R., attraverso il sito di acquisti Internet: "mediatechstore.it" un televisore Sony mod. KDL effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 505,00 sul C/C a lei intestato avente IBAN (omissis) c/o Poste Italiane spa.
La parte offesa non ricevendo il plico ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore sporgeva denuncia per truffa in data 11.01.13.
Analogamente, in data 7.01.13 B.D. acquistava attraverso il sito di acquisti Internet "Jackshop.it" un TV color Samsung 3D edg led 55 pollici effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 1.763,73 sul C/C intestato a B.R. avente IBAN (omissis); non ricevendo il pacco ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore tramite il sito internet, sporgeva denuncia per truffa in data 21.01.13.
Analogamente, in data 2.01.13 M.L. acquistava attraverso il sito di acquisti Internet "Jackshop.it" un TV color Samsung effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 80,00 sul C/C intestato a B.R. avente IBAN (omissis); non ricevendo il pacco ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore tramite il sito internet né sull'utenza da questa fornita (omissis) sporgeva denuncia per truffa in data 10.01.13.
Analogamente, in data 14.01.13 M.M. acquistava attraverso il sito di acquisti Internet "Jackshop.it" una telecamera digitale canon Eos 550D effettuando un bonifico bancario dell'importo di euro 359,80 sul C/C intestato a B.R. avente IBAN (omissis); non ricevendo il pacco ordinato e non riuscendo più a contattare il venditore tramite il sito internet né sull'utenza da questa fornita (omissis) sporgeva denuncia per truffa in data 22.01.13.
Sulla scorta di tali denuncia, la Polizia Postale effettuava alcuni accertamenti per verificare l'intestatario dei numerosi c/c bancari accertando, tramite gli istituti di credito, che sul conto corrente avente IBAN (omissis) acceso presso l'agenzia 34 del Monte dei Paschi di Siena di Napoli relativo alla carta prepagata estinta era intestato all'imputata B.R. e che su tale conto vi fosse un saldo attivo di euro 1.382,34; che sul conto corrente avente IBAN (omissis) acceso presso l'agenzia 01616 della Unicredit Banca - filiale di Soccavo di Napoli era intestato all'imputata B.R. e risultava estinto in data 31.12.12; che sul conto corrente postale avente IBAN (omissis) acceso presso l'agenzia di Napoli Colli Aminei era intestato all'imputata B.R. e che su tale conto vi fosse un saldo attivo di euro 22.100.13:
inerire eventuali altri accertamenti ....
Invero la Polizia postale di Macerata, a seguito della denuncia sporta da T.M. effettuava inoltre alcuni riscontri sulla persona di S.N., amministratore della società Manny srl con sede in Bellaria-Igea Marina in Via G.; ed in tal senso, il denunciante aveva riferito di aver ricevuto una e.mail con mittente info@jachshop.it con la quale gli venivano recapitati i dati per effettuare il bonifico bancario; proprio in tale mail era allegata una visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Rimini della società Manny srl titolare del predetto sito internet. Invero, a seguito di chiarimenti richiesti dalla Polizia Postale di Macerata al S.N., quale titolare della ditta Manny srl si appurava che tale società avesse ad oggetto il commercio al dettaglio di prodotti di ferramenta e che il titolare della ditta fosse totalmente estraneo alla vicenda; a seguito di ciò il saponi N. sporgeva denuncia in data 14.01.13.
Così ricostruiti i fatti sulla scorta delle denunce sporte dalla persone offese, dell'intestazione dei vari conti correnti, e sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Polizia Postale - acquisiti agli atti su accordo delle parti e quindi pienamente utilizzabili ai fini della decisione - è evidente che i reati in contestazione risultano provati sia con riferimento agli elementi oggettivi che soggettivi.
In primo luogo le condotte criminose sono sicuramente ascrivibili all'imputata.
La convergenza dei dati IBAN, in uno all'apertura di conti correnti con i documenti identificativi dell'imputata, senza che degli stessi sia mai stata denunciata l'appropriazione o l'uso indebito da parte di terzi, valutata unitamente alla circostanza che l'imputata - di cui venivano fornite le generalità e talvolta anche l'effige - figurava amministratrice o comunque venditrice dei prodotti online sono tutti elementi che depongono nel senso prospettato dall'accusa e non risultano smentiti da diverse o alternative ricostruzioni del fatto che, comunque, non emergono dagli atti.
Alla luce della documentazione acquisita, sussistono, per tutti capi di imputazione, gli elementi costitutivi oggettivi della truffa: la messa in vendita di un bene per via telematica, attraverso diversi siti di e-commerce (www.cornertech.it; www.jackshop.it e www.mediatechstore.it, www.hitronich.it), costituisce sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli, sicché non può dirsi che venga in rilievo un semplice inadempimento contrattuale, rilevante sul solo piano civilistico, risultando integrato il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. Gli artifizi e raggiri si ricavano, in particolare, dalla complessiva condotta della venditrice, così come ricostruita dalle querele delle persone offese e dalle indagini acquisite agli atti, tenuto conto della particolare modalità secondo cui si svolge questa tipologia di compravendita che avviene tramite internet, senza che le parti possano avere contatti diretti e senza che alle stesse siano conoscibili le rispettive esatte generalità e che è caratterizzata dal fatto che il compratore debba pagare anticipatamente il bene e confidare poi che il venditore glielo faccia pervenire.
Tale meccanismo di vendita pone l'acquirente in una particolare situazione di debolezza e di rischio: di ciò approfittano i truffatori, seriali o meno, che realizzano guadagni, talvolta cospicui, vendendo beni che in realtà non hanno alcuna intenzione di alienare e dei quali non hanno, il più delle volte, neppure l'effettiva disponibilità.
Occorre ricordare come lo stesso diritto europeo si preoccupi di tutelare in modo particolare il consumatore in relazione alle vendite effettuate fuori dai locali commerciali, in particolare quelle stipulate per via telematica. Gli elementi concreti da cui ricavare la sussistenza della condotta truffaldina - proprio per l'assenza di contatti diretti e per l'assenza di testimoni - si riducono a quelli ricavabili dalle comunicazioni telematiche e/o telefoniche eventualmente intercorse tra le parti. Nel caso di specie, da tali emergenze e dalla condotta complessiva dell'imputata è possibile desumere la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre in errore l'acquirente nonché la sussistenza di una pratica collaudata da parte dell'imputata. Depone, in tal senso, in tutte le compravendite che hanno visto coinvolte le ignare parti offese, il comportamento dell'imputata che dopo aver tenuto regolare corrispondenza via mail con le persone offese per dare informazioni sui prodotti in vendita e concordare i termini di pagamento, puntualmente, si è eclissata subito dopo aver percepito il pagamento in occasione di tutti e tre i fatti contestati.
E' condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 2, n. 28703 del 19.03.2013; Cass. Sez. 2 n. 32859 del 19.06.2012; Cass. Sez. 2 n. 41717 del 14.01.2009), in materia di truffa contrattuale, quello che vuole che anche il silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia il dover di farle conoscere, integri l'elemento oggettivo del raggiro, idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti avrebbe negato. A maggior ragione, dunque, tale idoneità va attribuita alle circostanze falsamente esposte o, comunque, necessariamente presupposte dall'acquirente in considerazione delle particolari modalità che caratterizzano le contrattazioni on-line, che si fondano sul pieno affidamento della parte che acquista sull'impegno del venditore a garantire la consegna del bene acquistato.
Non c'è dubbio, poi, che per tutti i fatti in contestazione sussiste l'elemento costitutivo soggettivo della truffa, essendo evidente, alla luce della sistematicità della condotta e delle modalità dell'azione, la consapevolezza e volontarietà di quanto commesso. Più specificamente, i fatti, così come ricostruiti, rivelano un comportamento malizioso volto a determinare, di volta in volta, nella vittima di turno un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni dell'agente.
Alla luce di queste considerazioni, la B.R. va dunque dichiarata penalmente responsabile tanto della condotta di truffa ascritta all'imputata nel capo di imputazione.
La serialità delle condotte, in uno ai precedenti penali specifici (sia pur non contestati) non consentono di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.
Ritiene questo giudice che tra i reati ascritti all'imputata sussista il vincolo della continuazione e ciò in ragione della serialità delle condotte, unificate dall'identità dello scopo criminoso. I fatti contestati sono espressione di una risoluzione criminosa unitaria, sotto il profilo ideativo e volitivo, dettata dal comune intento della B.R. di procurarsi, mediante la fittizia vendita di elettrodomestici e materiali informatici online, l'ingiusto profitto equivalente all'accredito delle somme pattuite, senza la corrispettiva consegna dei beni agli acquirenti.
Al solo fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto ed in considerazione della scelta processuale della Difesa, lo scrivente ritiene di poter riconoscere in favore di B.R. le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Alla luce, dunque, dei criteri fissati dall'art. 133 c.p., tenendo conto della continuazione, dell'intensità del dolo e della entità del danno per le persone offese, ritiene questo giudice irrogare a B.R. la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; pena così determinata: previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, non ritenendo di poter applicare il minimo edittale alla luce dei numerosi precedenti specifici che la stessa annovera, aumentata per la continuazione tra le varie ipotesi in contestazione ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.500, di multa, aumentato per ciascuno dei reati in continuazione di un mese e di euro 62,50 di multa, ridotta per la scelta del rito alla pena di anni uno ed euro 1.000,00 di multa. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre, B.R. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, P.G., da liquidarsi in separata sede non essendo stato accertato in sede penale il quantum debeatur oltre alle spese da questi sostenute per la costituzione e l'assistenza in giudizio stimate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.
Il carico di ruolo che grava su questo giudice, anche quale componente del collegio, giustifica la fissazione di un termine di gg. 60 per il deposito dei motivi.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e ss c.p.p.,
dichiara B.R. colpevole del reato ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione tra i vari episodi, applicata la diminuente per il rito, la condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro mille/00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Condanna B.R. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, P.G., da liquidarsi in separata sede oltre alle spese processuali da questi sostenute stimate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito dei motivi.
Napoli il 4.10.2017
Il Giudice on.
dott.ssa Cristiana Strabella