Tribunale Napoli sez. VI, 01/03/2024, (ud. 05/01/2024, dep. 01/03/2024), n.110
Il reato di truffa (art. 640 c.p.) si configura quando, mediante artifizi o raggiri, il reo induce la vittima in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con corrispondente danno. La condotta richiede il dolo generico e la lesione non solo patrimoniale ma anche della libertà di scelta della vittima. La sostituzione di persona (art. 494 c.p.) tutela la pubblica fede e l’interesse del privato, punendo chi altera illegittimamente elementi identificativi o qualità personali con lo scopo di procurare un vantaggio o arrecare danno, anche non economico. Nel caso di continuazione tra i due reati, la pena è determinata in ragione della connessione e del medesimo disegno criminoso che unifica le condotte.
Svolgimento del processo
Con il decreto di citazione a giudizio Bo.Fl. veniva tratta innanzi al Giudice Monocratico di Napoli per rispondere dei reati lei ascritti, così come indicati in rubrica.
All'udienza dell'08 marzo 2019, proveniente da rinvio dal 23 novembre 2018 disposto per consentire la rinnovazione della notifica del decreto di citazione all'imputata ed alle parti offese Ma.Sa. e (…), interveniva la presenza in aula del primo e la costituzione di parte civile della seconda, ma il processo veniva differito ulteriormente al 17 maggio 2019 per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo all'imputata.
All'udienza del 17 maggio 2019, datosi atto della regolarità della notifica disposta in rinnovazione nei confronti dell'imputata Bo.Fl., stante l'astensione dalle attività di udienza delle Organizzazioni di Categoria della Magistratura Onoraria e considerata l'adesione alla stessa del P.M. di udienza, il processo veniva differito in prosieguo al 21 giugno 2019, data in cui il Giudice - verificata la regolare instaurazione del rapporto processuale - ammetteva i mezzi di prova come richiesti dalle parti; venivano, quindi, acquisiti estratto posizione anagrafica relativa al Fondo (…), estratto ricerca online codice IBAN, copia della querela del 21.7.16, comunicazione richiesta di anticipazione del 13.6.16. All'esito, veniva sentito il teste D.Mi., Maresciallo Ordinario, all'epoca dei fatti in servizio presso la Tenenza dei Carabinieri di Quarto Flegreo, che ebbe a svolgere gli accertamenti a seguito della denuncia sporta dalla parte offesa; di poi il processo veniva differito in prosieguo al 25 ottobre 2019 e, da qui, dapprima al 21 febbraio 2020 stante l'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, e di poi, per assenza teste, al 29 maggio 2020.
Il 29 maggio 2020 interveniva rinvio per emergenza COVID all'08 gennaio 2021 e da qui, per assenza teste, al 14 maggio 2021, udienza questa rinviata stante la sostituzione solo per detta occasione del Giudice titolare del ruolo al 29 ottobre 2021, data in cui interveniva nuovo rinvio per emergenza COVID al 27 maggio 2022 e da qui, per assenza teste, al 05 maggio 2023.
All'udienza del 05 maggio 2023, sentito il teste Ma.Sa., persona offesa, il processo veniva rinviato per la discussione al 05 gennaio 2024, data in cui il difensore della parte civile costituita depositava verbale di ratifica della denuncia-querela sporta il 12.10.2016 dalla (…); di poi, il Giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e invitate le parti a formalizzare le proprie conclusioni ed alla successiva discussione, in seguito a camera di consiglio, decideva il giudizio con la lettura in udienza del dispositivo allegato al verbale, con riserva del deposito della motivazione nel termine di 90 giorni.
Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che sia provata la penale responsabilità dell'imputata per i reati a lei ascritti in imputazione, il primo dei quali è previsto dall'art. 640 c.p., secondo cui è punito - a titolo di dolo generico - chi, con artifizi o raggiri, induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; tale disposizione trova il suo fondamento nella tutela sia del patrimonio del singolo che della libertà dello stesso a prestare un valido consenso; più nello specifico, la punibilità non deriva solamente dalla lesione alla sfera patrimoniale del singolo, già tutelato dalla disciplina in materia di contratti, bensì anche dall'interesse pubblicistico a che non sia leso il dovere di lealtà e correttezza e la libertà di scelta dei contraenti. Non basta, però, la mera violazione di un tale dovere, essendo richiesta per la consumazione del reato anche una effettiva lesione del patrimonio altrui, con correlato conseguimento di un ingiusto profitto del reo; per artifizio va, inoltre, intesa la simulazione o la dissimulazione della realtà, in modo da indurre in errore il soggetto passivo, e per raggiro ogni macchinazione atta a far scambiare il falso con il vero.
Riguardo, poi, alla contestazione di cui al capo b) in rubrica, l'art. 494 c.p. ("sostituzione di persona") punisce chi "al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici".
Trattandosi di un'ipotesi di reato plurioffensivo, il legislatore ha voluto approntare uno strumento contro quei comportamenti che alterano gli elementi identificativi di una persona o le sue qualità personali, tutelando non solo la pubblica fede, ma anche l'interesse del privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente.
L'elemento dell'induzione in errore tramite le modalità suindicate esprime che il reato è a forma vincolata commissiva, dunque non commissibile mediante omissione. Questo proprio per via della formulazione della norma, dato che solitamente le fattispecie aventi
come elemento costitutivo l'inganno sono integrabili anche mediante mero silenzio e reticenza antidoverosa; infine, il vantaggio o il danno non devono avere necessariamente carattere economico, né illecito.
In concreto, dalla disamina degli atti istruttori e della documentazione acquisita al processo emerge che, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta posta in essere dall'imputata ha integrato una falsa affermazione circa il verificarsi di un reato, propedeutica agli artifici ed i raggiri richiesti dalla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. per il conseguimento dell'ingiusto profitto, in quanto la stessa agiva in modo tale da far addebitare i costi delle operazioni effettuate alla persona offesa, sostituendosi alla stessa (art. 494 c.p.). Si giunge a tali conclusioni anche attraverso il contenuto delle deposizioni rese dai testi D.Mi. (udienza del 21.06.2019), Maresciallo dei Carabinieri di Quarto Flegreo che, a seguito della denuncia sporta dalla persona offesa Ma.Sa., ebbe ad effettuare i dovuti accertamenti sulla documentazione relativa alle operazioni contestate, e dallo stesso Ma.Sa., sentito il 05.05.2023, che ha confermato i fatti così come descritti in imputazione.
Pertanto, così ricostruiti e ricondotti questi ultimi a seguito dell'istruttoria espletata: - valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p.; - unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., avendo l'imputata commesso, anche in tempi diversi, una pluralità di violazioni con più azioni esecutive evidenti espressioni di un medesimo disegno criminoso; - tenuto conto della scelta dell'imputata di non comparire e, dunque, di non addurre nulla in sede processuale a sostegno delle proprie ragioni; - concesse le circostanze attenuanti generiche; ritiene questo Tribunale che, riguardo al trattamento sanzionatorio, Bo.Fl. vada condannata alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200,00 di multa, così determinata: p.b. mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa prevista per il reato più grave di cui all'art. 640 c.p., diminuita a mesi quattro di reclusione ed euro 50,00 di multa per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata per la continuazione di mesi uno ed Euro 150,00 per il reato di cui all'art. 494 c.p. e fissata, quindi, nella pena finale così come indicata.
Alla condanna segue l'obbligo dell'imputata di provvedere al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, l'assenza di precedenti penali a carico della Bo., come risulta dal Certificato del Casellario Giudiziario in atti, può consentire in questa sede la formulazione di una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dell'imputata dalla commissione di ulteriori reati, con conseguente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Bo.Fl. colpevole dei reati lei ascritti e, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200,00 di multa, così determinata: p.b. mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa prevista per il reato più grave di cui all'art. 640 c.p., diminuita a mesi quattro di reclusione ed euro 50,00 di multa per la concessione delle attenuanti generiche, aumentata per la continuazione di mesi uno ed Euro 150,00 per il reato di cui all'art. 494 c.p. e fissata, quindi, nella pena finale così come indicata; il tutto oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Letti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna Bo.Fl. al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, rigettando la richiesta provvisionale.
Letti gli artt. 541 e segg. c.p.p. condanna Bo.Fl. al pagamento delle spese processuali inerenti la fase davanti al Tribunale monocratico sostenute dalla parte civile costituita che si liquidano in euro 1.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Letto l'art. 544 co 3 c.p.p. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Napoli il 5 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2024.