Tribunale Nola, 27/04/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 27/04/2021), n.785
Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi
Reato: 640 c.p.
Esito: Condanna (anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
1 sezione
(Artt. 544 e segg. c.p.p.)
Il Giudice del Tribunale di Nola
Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi
Alla pubblica udienza del 14.04.2021 ha pronunziato e pubblicato,
mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
(...), nato a (...) il (...) ed elettivamente domiciliato ex art.
161 c.p.p. in (...); difeso di fiducia dall'Avv. (...) (nomina
fiduciaria ed elezione di domicilio prodotti all'udienza del
1.7.2019)
Libero presente
Parti civili costituite: (...) e (...); difese di fiducia dall'Avv.
(...)
Imputato
(vedi foglio allegato)
Il Pubblico Ministero Luisa D'Innella, concluse le indagini relative
al procedimento penale indicato in epigrafe, dispone la citazione a
giudizio dell'imputato per l'udienza e avanti al giudice su indicato
per rispondere dei reati ascritti, con l'avvertimento che, qualora non
compaia e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 420 bis, commi
1 e 2 c.p.p., si procederà in sua assenza e si applicheranno le
disposizioni di cui agii articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e
420-quinquies c.p.p.
(...) nato a (...) il (...) e res. in (...)
Difeso di ufficio dall' Avv. (...) con studio in (...)
imputato
a. Del reato p. e p. dall'art. 81 c.p. 640 c.p. perché, in esecuzione
di un medesimo disegno criminoso e in più occasioni, con artifici e
raggiri consistiti nel presentarsi falsamente come avvocato e
proponendo di avviare una causa civile per la ripetizione del prezzo
versato per l'acquisto di un immobile in forza di contratto
preliminare di compravendita sottoscritto con (...), nel fare firmare
al (...) Rosario dei documenti, nell'assicurare l'iscrizione a ruolo
del procedimento e il buon andamento della causa e nel proporre alla
(...) una transazione per la somma di euro 20.000,00 circa, nel farsi
versare in anticipo il compenso per la prestazione professionale
svolta, inducendo in errore la (...) patrocinio legale in realtà mai
svolta, procurandosi l'ingiusto profitto di ottenere l'accredito da
parte della (...) della somma complessiva di euro 1.200,00 con
corrispondente danno per questa. Con la recidiva reiterata di cui
all'art. 99 comma 4 c.p.
In Casalnuovo - Acerra dal 2007 fino ad aprile del 2014
b. Del reato p. e p. dall'art 348 c.p. perché esercitava abusivamente
la professione di Avvocato pur non essendo iscritto al Consiglio
dell'ordine né aver ottenuto l'abilitazione presentandosi come tale
a (...) e curando le pratiche della medesima relative alla causa civile
relative ad un contratto preliminare di compravendita sottoscritto con
(...). Con la recidiva reiterata di cui all'art. 99 comma 4 c.p.
In Casalnuovo - Acerra dal 2007 fino ad aprile del 2014
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso dal P.M. sede in data 17.10.2018, (...) veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati in epigrafe trascritti.
All'udienza del 15.04.2019, il Giudice disponeva la rinotifica del decreto all'imputato. Il P.M. integrava, altresì, il capo di imputazione con il nominativo della persona offesa (...).
All'udienza del 1.7,2019, il Giudice disponeva la rinotifica del decreto all'imputato.
All'udienza del 18.11.2019, presente l'imputato, il processo veniva rinviato per assenza del Giudice titolare del procedimento.
L'udienza del 27.04.2020 veniva differita con decreto d'ufficio, stante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con sospensione dei termini di prescrizione sino alla data del 30.06.2020.
All'udienza del 7.09.2020, il processo veniva rinviato per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, con sospensione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 2.11.2020, dato atto dell'ingresso delle parti civili costituite per il risarcimento del danno, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti.
All'udienza del 21.12.2020, il processo veniva rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, con sospensione dei termini di prescrizione. Il Giudice disponeva, quindi, la notifica del verbale all'imputato.
All'udienza del 25.01.2021, presente l'imputato, si procedeva all'escussione dei testi del PM (...) e, su consenso delle parti, si acquisivano le informative di reato a firma del predetto teste. Si procedeva, quindi, all'escussione del teste del Pm (...) e si acquisiva documentazione ex art. 234 c.p.p.
All'udienza del 15.03.2021, rigettata l'istanza di legittimo impedimento del difensore dell'imputato, si procedeva all'escussione del teste del Pm (...). Il Giudice, sentite le parti, revocava l'ordinanza ammissiva dei residui testi della parte civile.
All'odierna udienza, si procedeva all'esame dell'imputato e si acquisiva ulteriore documentazione ex art. 234 c.p.p. a quel punto, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti procedevano alla discussione, all'esito della quale formulavano le rispettive richieste riportate in epigrafe e il giudice pronunciava la sentenza di cui all'allegato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni nel termine di trenta giorni.
Diritto
Motivi della decisione
Sulla scorta dell'istruttoria dibattimentale svolta va affermata la penale responsabilità dell'odierno imputato per i fatti a lui contestati in rubrica.
La vicenda può essere ricostruita preliminarmente sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalle persone offese (...) e (...).
In particolare, (...) riferiva di essersi determinata, nell'anno 2006, ad acquistare un immobile sito in (...) per l'importo di euro 100.000; tale cespite fu proposto dall' agenzia immobiliare (...). Decise, altresì, di intestare siffatto immobile alla figlia (...).
All'atto della stipula del preliminare di vendita, la (...) versò l'importo di euro 9.000,00 tramite assegni bancari intestati alla figlia (...) la quale, a sua volta, girò i predetti titoli di pagamento al proprietario dell'immobile (...); la (...) versò, con le medesime modalità, l'importo di euro 3.500,00 in favore dell'agenzia immobiliare per l'attività di intermediazione, A seguito di alcuni problemi per la concessione del mutuo, la stipula del rogito venne differita nel mese di dicembre del 2006; pochi giorni prima della stipula dell'atto definitivo, l'agente immobiliare (...) comunicò alla (...) che il proprietario (...) non era più intenzionato a cedere l'immobile in questione.
La (...), di conseguenza, pretese la restituzione delle somme versate in sede di stipula del preliminare di vendita. Al rifiuto oppostogli dallo (...), la (...) decise di rivolgersi, su consiglio dell'agente immobiliare (...), a (...) (odierno imputato), che gli venne presentato quale legale di assoluto valore nel campo del recupero crediti, con studio professionale in (...). La (...) si portò, in compagnia di (...), presso lo studio legale del (...), sito in (...) nei pressi di una stradina posta di fianco all'Ufficio postale; all'esterno dello studio era apposta una targa recante l'indicazione "studio legale, assicurazioni"; venne condotta, quindi, nella stanza ove era allocato l'imputato il quale, dopo essersi presentato quale avvocato, rassicurò la (...) che non ci sarebbero stati problemi al recupero dei crediti di sua spettanza. A tal uopo, la (...) firmò un mandato per conto della figlia (apponendo la firma di quest'ultima) in favore del (...), consegnando a costui la somma di euro 900,00 in contanti quale compenso professionale.
Il (...) (che nel contempo trasferì il proprio studio professionale presso un immobile sito nelle adiacenze della Stazione dei Carabinieri di (...)) rassicurò la (...) circa il buon esito della causa civile (si precisa che, nel corso degli anni, il convenuto (...) morì e subentrarono nel processo civile gli eredi di quest'ultimo), chiedendo l'ulteriore somma di euro 500,00, che gli furono consegnati a mano dalla (...) in pubblica piazza a (...). Nel mese di marzo 2014, il (...) rappresentò alla (...), a mezzo mail, di aver raggiunto un accordo transattivo con gli eredi dello (...) addivenendo ad un bonario componimento, prevedendo quale somma a titolo di risarcimento dei danni subiti dalle odierne p.p.o.o. l'importo di euro 22.000,00.
L'imputato inviò, in data 22.02.2014, un'ulteriore mail (dall'indirizzo (...)) alla (...) (all'indirizzo mail (...)) con la quale chiarì che i 22.000 euro venivano così suddivisi (cfr. email prodotta all'udienza del 15.03.2021):
- euro 4.000 in contanti;
- una serie di cambiali da euro 1.500 cadauna, a mesi alterni, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di euro 22.000.
Ad avvenuto risarcimento, il (...) avrebbe ricevuto ulteriori 1.000 euro a titolo di compenso professionale.
L'accordo transattivo doveva essere firmato da (...) la quale, tuttavia, a causa di una gravidanza gemellare a rischio, posticipò la firma del predetto atto. Nel mese di novembre 2014, la (...) riceveva un avviso di pagamento dall'Agenzia delle Entrate che chiedeva h pagamento dell'imposta di registro, oltre oneri accessori, dovuta per l'adempimento della registrazione della sentenza civile n. 2356/2012 emessa dal Tribunale di Nola (cfr. avviso di pagamento in atti). A quel punto la (...) scopri, tramite un nuovo difensore di sua fiducia, che sua figlia (...) era stata condannata in contumacia in quanto il (...) non si era mai costituito personalmente.
La (...) rappresentò di aver contattato più volte il (...) sull'utenza telefonica n. (...), di aver scambiato numerose mail con l'imputato, nonché di aver consegnato a quest'ultimo, in totale, circa 2.500 euro. La denunciante descriveva compiutamente le fattezze somatiche del (...): alto circa 1 metro e 70 cm, capelli bianchi, occhi azzurri, di circa 60 anni. Chiariva di essere a conoscenza del fatto che nel corso del processo civile fu difesa da un tale Avv. (...), ma di non conoscere personalmente quest'ultimo, avendo intrattenuto rapporti unicamente con il (...).
(...) riferiva di essersi determinata a sporgere denuncia nei confronti dell'odierno imputato dalla stessa mai conosciuto) in quanto, nel mese di novembre 2014, le fu notificato un avviso di pagamento per l'importo di euro 643,89 da parte dell'Agenzia delle Entrate, volto al recupero dell'imposta di registro, oltre oneri accessori, dovuta per l'adempimento della registrazione della sentenza civile n. 2356/2012 emessa dal Tribunale di Nola (cfr. avviso di pagamento in atti). Ignara di cosa si trattasse, la (...) chiese delucidazioni alla madre, (...), la quale, per suo conto, diede incarico al (...), sedicente avvocato, di recuperare l'importo versato a (...) a titolo di caparra all'atto della stipula del preliminare di vendita di un immobile di proprietà dello (...).
La teste chiariva che fu la madre a firmare, al suo posto, il mandato professionale in favore del (...) per il recupero delle somme di sua spettanza. Allo stato, la (...) riferiva di essere destinataria di due atti di precetto (uno per l'importo di euro 2.688,86 ed un altro per l'importo di euro 2.300,52, cfr. in atri.) intimati dagli eredi dello (...) nei suoi confronti in forza della sentenza n. 2356/2012 emessa dal Tribunale di Nola in data 2.10.2012. Per tali atti pendono opposizioni presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata (cfr. in atti).
Dagli accertamenti operati, dal teste di P.G. (...) (in servizio presso l'aliquota Polizia di Stato della Procura di Nola), compendiati nelle informative di reato acquisite ex art. 493 comma 3 c.p.p., è emerso quanto segue. In particolare, dalla descrizione fisica fornita dalla (...) è emersa una piena compatibilità con il cartellino di identità dell'odierno imputato (in atri generalizzato) il quale non risulta essere iscritto all'Albo degli Avvocati (come da verifica effettuata tramite il motore di ricerca del CNF). L'utenza (...), con la quale la (...) teneva costantemente i contatti con il (...), risultava intestata effettivamente all'odierno imputato, domiciliato in (...) (luogo che la (...) descriveva quale studio professionale ove incontrò il (...)). La sim card associata all'utenza n. (...) fu sostituita nel dicembre 2012 per effettuare il passaggio dal gestore (...) a (...) presso il rivenditore (...) S.R.L. in (...); presso quest'ultimo sono stati acquisiti telematicamente i moduli e i documenti di identità con cui fu effettuata la portabilità e, in particolare, la copia della carta di identità (...) rilasciata il 16.03.2012 proprio all'odierno imputato.
Il (...), peraltro, risulta gravato da precedenti di polizia per il reato di esercizio abusivo della professione, reati contro la pubblica amministrazione e reati di falso. Inoltre, dalla lettura della documentazione processuale relativa alla sentenza n. 2356/2012 (emessa nell'ambito del proc. N. 6020/07), acquisita dalla P.G., è emerso che la (...) sarebbe stata rappresentata e difesa dall'Avv. (...) (cfr. atto di citazione del 1.3.2007), presso il cui studio professionale ella risultava domiciliata (sito in (...)). Nel corso del giudizio la p.o. rimaneva contumace e veniva poi condannata in sentenza. Escusso a sommarie informazioni, il (...) (regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati di (...)) riferiva di non aver mai conosciuto la (...) e la (...), né di aver mai patrocinato nel procedimento civile in cui risultava essere difensore della (...). Precisava di non essere mai stato a Nola presso il Tribunale al fine di compiere adempimenti processuali, chiarendo di aver conosciuto "l'Avvocato (...)" nel 2004 in qualità di legale di controparte in occasione di una compravendita, ma di non aver mai più avuto rapporti con il predetto successivamente.
L'imputato (...), in sede di esame, riferiva di aver conosciuto (...) in quanto quest'ultima .si rivolse a lui per dirimere una controversia intercorsa in seguito all'acquisto di un immobile che la (...) fece in favore di sua figlia (...). L'imputato chiariva di aver incontrato la (...) (in compagnia di (...), dipendente di una società di intermediazione immobiliare) nel proprio ufficio sito in (...), ove il (...) si occupava di materia condominiale. All'esterno dell'ufficio non vi era alcuna targa attestante la dicitura "Avvocato (...)", ma vi era l'indicazione "(...)".
Negava di aver mai svolto la professione forense, né di essersi mai presentato alla (...) quale avvocato, chiarendo di essere stato autorizzato dalla Questura alla sola attività di recupero dei crediti.
Dopo aver ricevuto la (...), decise di chiedere all'Avv. (...) (dal (...) conosciuto sin dal 2003/2004) di seguire dal punto di vista legale la controversia tra la (...) e il venditore dell'immobile al fine di instaurare un giudizio civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla (...).
Il (...) gli riferì che non vi erano buone possibilità di successo nell'instaurazione di un giudizio civile; tuttavia, su insistenza della (...), il (...) decise di procedere con l'atto di citazione, senza tuttavia iscrivere la causa a ruolo. Il (...) chiarì alla (...) che l'Avv. (...) si sarebbe occupato della causa civile, precisando che la (...) firmò, al posto della figlia (...) (formale acquirente dell'immobile), un mandato professionale in favore dell'Avv. (...). L'imputato chiarì di aver ricevuto in totale circa 1.000 euro in contanti dalla (...) a titolo di compenso professionale.
Riferiva di aver intrattenuto rapporti di amicizia con la (...), connotato da frequenti incontri, che si interruppero solo nel momento in cui l'imputato venne a conoscenza della denuncia sporta nei suoi confronti.
Chiariva, altresì, di essere stato contattato dal proprietario dell'immobile, tale (...), il quale gli propose una transazione per chiudere la controversia con la (...) per l'importo di euro 20.000,00. Tale proposta transattiva venne comunicata dall'imputato alla (...) a mezzo mail (dall'indirizzo (...)), di cui l'imputato riconosceva la paternità. Il (...) chiariva che in calce alla predetta mah si firmava "Avvocato (...)" a titolo di "snobismo" personale e non perché esercitasse realmente la professione forense.
Riconosceva quale propria l'utenza telefonica n. (...).
Così ricostruite le risultanze istruttorie, ritiene questo Giudice che sia emersa senza dubbio la prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestatogli.
In primo luogo, le dichiarazioni delle persone offese (...) e (...) sono risultate lineari, credibili e non contraddittorie su alcun punto essenziale della vicenda. Quanto dalle stesse affermato, inoltre, è riscontrato dagli accertamenti operati dal teste di P.G. (...) (della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, avendo la stessa riferito su attività doverosa del proprio ufficio) dai quali emerge con assoluta chiarezza che il (...), spacciandosi per avvocato, rassicurava (...) del buon esito della causa civile intentata per il recupero dei crediti vantati dalla (...) nei confronti degli eredi di (...), in tal modo procurandosi l'ingiusto profitto di euro 2.500,00, in varie tranches, a titolo di compenso professionale.
Circa la riconducibilità della condotta delittuosa all'odierno imputato militano plurimi e convergenti riscontri indiziari, che non lasciano dubbio ad alcuna ricostruzione alternativa:
le fattezze somatiche indicate dalla (...) in sede di escussione dibattimentale sono assolutamente sovrapponibili all'effigie fotografica della carta di identità (...), rilasciata il 16.03.2012 all'odierno imputato, acquisita dal teste di P.G. (...);
- l'utenza telefonica (...), con la quale la (...) teneva costantemente i contatti con il (...), risultava intestata effettivamente all'odierno imputato, domiciliato in (...) (luogo che la (...) descriveva quale studio professionale del (...) ove era apposta l'insegna "studio legale, assicurazioni");
- La sim card associata all'utenza n. (...) fu sostituita nel dicembre 2012 per effettuare il passaggio dal gestore (...) a (...) presso il rivenditore (...) S.R.L. in (...); presso quest'ultimo sono stati acquisiti telematicamente i moduli e i documenti di identità con cui fu effettuata la portabilità e, in particolare, la copia della carta di identità (...) rilasciata il (...) proprio all'odierno imputato;
- Il (...) non risultava in alcun modo iscritto all'Albo degli Avvocati, come chiaramente emerso dal motore di ricerca del C.N.F.;
- dalle dichiarazioni rese dall'Avv. (...), compendiate nell'informativa di reato, quest'ultimo negava di aver mai conosciuto la (...) e la (...), né di aver mai patrocinato nel procedimento civile in cui risultava essere il difensore della (...), chiarendo di aver conosciuto "l'Avvocato (...)" nel 2004 quale legale di controparte in occasione di una compravendita, ma di non aver mai più avuto rapporti con il predetto successivamente.
Orbene, a parere di questo giudice, a fronte di un quadro accusatorio univoco e documentato fornito dalle persone offese e riscontrato dagli accertamenti operati dal teste di P.G. (...), alcuna ricostruzione alternativa è stata fornita dall'imputato nel proprio esame che, anzi, rendeva dichiarazioni palesemente mendaci e smentite da prove di opposto tenore. In particolare, la versione fornita dall'imputato è stata ampiamente smentita dall'Avv. (...) il quale chiariva di non aver mai ricevuto richiesta dal (...) di seguire legalmente la (...) e la (...) (dal Na., peraltro, mai conosciute), né di aver mai patrocinato nel procedimento civile in cui risultava essere formale difensore della (...). Peraltro, il (...) chiariva di aver conosciuto "l'Avvocato (...)" nel 2004 quale legale di controparte in occasione di una compravendita, ma di non aver mai più avuto rapporti con il predetto successivamente.
Ad ulteriore riscontro delle dichiarazioni rese dada denunciante (...), l'imputato ammetteva di aver inviato una mail alla denunciante dal proprio indirizzo email a(...), firmandosi quale Avvocato (...) e proponendo un accordo transattivo su richiesta dello (...), chiarendo di essere il reale utilizzatore dell'utenza telefonica n. (...), con la quale intratteneva contatti con la (...).
Priva di pregio è, poi, la deduzione difensiva alla cui stregua la (...) era pienamente a conoscenza di essere rappresentata e difesa dall'Avv. (...) in quanto era stato notificato alla (...) l'atto di notifica della comparsa di costituzione e risposta promossa dagli Avv. (...) e (...) per conto di (...) (cfr. notifica dell'atto avvenuta in data 15.07.2008 a firma di (...)). Invero, la predetta notifica non è di per sé sola sufficiente a dimostrare che le odierne parti civili abbiano avuto una reale conoscenza del giudizio in corso e di essere patrocinate dall'Avv. (...) atteso che le stesse, vittime degli artifizi e raggiri posti in essere dal (...), serbavano un pieno e legittimo affidamento nel ritenere di essere seguite legalmente dall'odierno imputato.
Il comportamento tenuto dal (...) integra, ad avviso dello scrivente, il reato di truffa, il quale richiede, infatti, la presenza necessaria di tre elementi:
- di una condotta articolantesi in artifizi, da intendersi quali simulazione o dissimulazione operata sulla realtà esterna capace di creare nella vittima una falsa rappresentazione della realtà medesima, ovvero in raggiri, ravvisabili in proposizioni menzognere corredate di un ingegnoso avvolgimento di parole od argomentazioni atte a far scambiare il falso per il vero; tale condotta, pertanto, deve essere tale da creare nel destinatario un motivo all'agire fondato su una falsa convinzione o su analogo fatto motivante;
- di un primo evento psico-naturalistico, consistente nello stato di errore indotto nella vittima da parte dell'agente, quale conseguenza della sua condotta ingannatoria;
- di un ulteriore evento, inteso in senso più squisitamente giuridico, consistente nell'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento implicito ma indefettibile della fattispecie, produttivo di un danno nella sfera patrimoniale del soggetto passivo e di un ingiusto profitto per l'autore del reato (la truffa, è stato sostenuto, sarebbe appunto caratterizzata da tre eventi, cfr. Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2008, n. 6022; Cass. pen. n. 29929 del 2007, Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2004 n. 6244, Cass. pen. n. 3135 del 2003, Cass. pen., sez. II, 18 aprile 2002 n. 21868, Cass. pen. n.l074 del 1997).
Nel caso concreto si ritengono sussistenti tutti i requisiti di tale fattispecie e, in particolare, l'induzione in errore procurata dagli artifici e raggiri, data dall'essersi spacciato quale avvocato, procurandosi l'ingiusto profitto della somma di euro 2.500 versati dalle persone offese, in varie tranches, a titolo di compenso professionale per la prosecuzione della causa civile iscritta presso il Tribunale di Nola contro gli eredi di (...), conclusasi invece con una sentenza di condanna nei confronti di (...), rimasta contumace nel corso del giudizio, al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali nei confronti dei convenuti. A seguito della sentenza de qua, peraltro, la (...) era destinataria di due atti di precetto (uno per l'importo di euro 2.688,86 ed un altro per l'importo di euro 2.300,52, cfr. in atti) intimati dagli eredi dello (...) nei suoi confronti in forza della sentenza n. 2356/2012 emessa dal Tribunale di Nola, per i quali pende allo stato opposizione presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Ritiene il Giudice provata, oltre ogm dubbio ragionevole, la penale responsabilità dell'imputato anche per la contestazione di cui al capo B) della rubrica per il delitto di cui all'art.348 c.p.
Questa norma sanziona la condotta di chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e deve intendersi quale norma penale in bianco che postula e sottintende l'esistenza di altre disposizioni normative integrative del precetto penale volte a determinare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in un apposito albo le quali in sostanza definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni la cui violazione si risolve in violazione della norma incriminatrice penale (cfr. Cass. pen. sez. 2, Sentenza n. 16566 del 7/03/2017 dep. 03/04/2017 Rv. 269580).
L'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 c.p. (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1632 del 06/12/1996 dep. 21/02/1997 Rv. 208185). E' orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il delitto in esame può assumere natura istantanea o anche, eventualmente abituale.
Esso si perfeziona senza necessità di un'attività continuativa od organizzata ma con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata (cfr. per la professione di avvocato Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11493 del 21/10/2013 Ud. dep. 10/03/2014 Riv. 259490 Imputato: (...)).
Allorché l'attività esercitata senza titolo consti di atti non riservati singolarmente, in via esclusiva, a soggetti muniti di speciale abilitazione, il compimento di tali atti, sebbene non individuati come di competenza specifica di essa, se realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, integra il delitto di cui all'art,348 c.p. (vds. Cass. Sezioni Unite Sentenza n. 11545 del 15/12/2011 dep. 23/03/2012 Rv. 251819 Imputato: (...)).
La S.C. e univoca nel ritenere che la nozione stessa di esercizio professionale contenga in sé un tendenziale tratto di abitualità da cui è corretto prescindere a fronte di atti che l'ordinamento riservi come atti esclusivamente a chi sia in possesso di una speciale abilitazione sicché, in tali casi, d reato si perfeziona anche con un unico atto tipico.
Qualora siano posti in essere una pluralità di atti tipici riservati, il reato deve intendersi, in ogni caso, unico, non invece una pluralità di reati in continuazione.
In altri termini, il delitto ha natura istantanea in presenza di un atto tipico riservato in via esclusiva ad un determinato professionista abilitato sicché d reato è integrato anche dal compimento di un solo atto e questo individua d momento consumativo del delitto; ha natura di reato abituale in caso di reiterazione degli atti tipici nel qual caso d momento consumativo coincide con l'ultimo atto, ossia, con la cessazione della condotta (cfr. Cass. sez. 6 Sentenza n. 15894 del 08/01/2014 Ud. dep. 09/04/2014 Rv. 260153 Imputato: (...); Cass. Sez. 6 Sentenza n. 20099 del 19/04/2016 Ud. dep. 13/05/2016 Rv. 266746 Imputato: (...)).
Tanto premesso in termini di inquadramento giuridico della fattispecie contestata, ritiene d Giudice che gli elementi di prova acquisiti siano del tutto univoci e convergenti.
Le risultanze dibattimentali hanno dimostrato, senza alcuna plausibile lettura alternativa, che l'imputato ha svolto attività professionale riservata agli avvocati muniti della speciale iscrizione ed abilitazione senza avervi titolo.
L'attività investigativa ha consentito di appurare in termini di certezza che (...) non risulta mai essere stato iscritto in albi professionali né presso i Tribunali campani né altrove; per altro verso, è stata accertata l'inesistenza fisica e geografica di uno studio professionale riconducibile al (...) in contrasto con le risultanze testuali contenute nella mail a suo nome ((...)), dalla quale venivano inviate le comunicazioni alla (...), nonché dell'insegna "studio legale" posta al di fuori del domicilio di (...) ove si incontrò con la (...), facendole firmare un mandato professionale a nome della figlia (...).
Orbene, ad avviso di questo Giudice, alcun dubbio residua sull'avvenuto esercizio dell'attività professionale riservata a chi riveste la qualifica di avvocato abilitato.
Le risultanze probatorie, logicamente raccordate tra loro, confortano, con granitica univocità, l'esercizio arbitrario non autorizzato dalla professione di avvocato da parte del (...) avendo egli svolto una prestazione professionale riservata ai soggetti muniti della specifica abilitazione ed iscrizione nell'albo professionale.
In proposito, per costante giurisprudenza (vds. Cass. sez. 5, Sentenza n. 646 del 06/11/2013 Ud. dep. 10/01/2014 Rv. 257954 Imputato: (...): N. 27440 del 2011 Rv. 25053) il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato è integrato anche dalla condotta di colui che, conseguita l'abilitazione statale, eserciti la professione di avvocato in assenza dell'iscrizione all'Albo professionale.
E non esige neppure un'attività continuativa od organizzata perfezionandosi anche con il compimento di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata, dunque anche solo con la trattazione di un'unica pratica giudiziaria (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11493 del 21/10/2013 dep. 10/03/2014 Rv. 259490 Imputato: (...)).
Vi è da dire che anche quanto al versante dell'elemento soggettivo, il (...) ha predisposto una organizzazione scientifica idonea ad indurre in inganno, qualificandosi reiteratamente negli atti professionali quale avvocato tanto da determinare la costituzione delle parti con la sua presenza quale avvocato di fiducia delle odierne parti civili, ben sapendo di non averne alcun titolo e partecipando in tale veste apparente al processo; predisponendo carte intestate e inviando missive a mezzo mail contenenti riferimenti all'attività processuale svolta ed alle strategie difensive intraprese.
Una condotta, dunque, che ha determinato un affidamento incolpevole delle p.p.o.o. nell'operato dell'apparente professionista, in assenza di elementi che lasciavano ipotizzare l'assenza dei requisiti abilitativi con conseguenze negative per la denunciante, attesa la mancata proposizione dell'atto di appello e la successiva notifica degli atti di precetto e dell'avviso di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. A fronte del compendio probatorio univoco, basato su testimonianze lineari e riscontri documentali, alcuna ipotesi alternativa è stata prospettata dall'imputato il quale ha reso dichiarazioni assolutamente mendaci e prive di qualsivoglia riscontro probatorio, come già ampiamente detto in precedenza. Affermata la penale responsabilità, quanto alla pena, ritiene il Giudice che le circostanze e modalità del fatto siano indicative di una certa capacità professionale ed inclinazione ad attuare condotte delittuose come, del resto, attestato dai precedenti specifici a suo carico. Tali elementi non consentono di riconoscere le circostanze attenuanti generiche anche in ragione dell'assenza di qualsivoglia condotta confessoria o collaborativa, indicativa di ravvedimento.
Può escludersi, peto, dal trattamento sanzionatorio l'aumento per la recidiva contestata.
Invero, la risalenza nel tempo dell'ultimo precedente a suo carico - commesso dal 1993 e fino al 1996 - consente di mitigare il trattamento sanzionatorio e di escludere l'operatività della contestata aggravante.
I fatti di reato possono, invece, ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv c.p., essendo espressione di un medesimo disegno criminoso.
Pertanto, valutati i criteri direttivi offerti dall'art. 133 c.p., in ragione della gravità dei fatti contestati stimasi, pertanto, equo irrogare la pena di anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, pena così determinata:
- Pena base prevista per il più grave reato di cui all'art 640 c.p.: anno uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa (pena che si attesta nei medi edittali in ragione della gravità delle condotte poste in essere e delle conseguenze pregiudizievoli arrecate alle p.p.o.o., tutt'ora in essere);
- Aumentata ex art. 81 cpv c.p. alla pena inflitta in ragione di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato satellite contestato al capo B) della rubrica.
Segue per legge il pagamento delle spese processuali.
Non si ritiene di disporre il beneficio della sospensione condizionale della pena e della menzione della condanna, ostandovi i precedenti penali a carico dell'imputato.
Sulla richiesta di risarcimento del danno patito dalle costituite parti civili come da nota scritta depositata in sede di conclusioni, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per il risarcimento invocato, avendo le costituite partì subito un danno economicamente valutabile causalmente collegato alla condotta criminosa dell'imputato.
Il danno in concreto non può che essere ravvisato nelle ripercussioni negative subite da (...) e (...) in relazione al processo civile nel quale la (...) era parte attrice ed in rapporto al quale ha subito condanna al risarcimento del danno e alle spese legali per essere rimasta contumace. Nello specifico, l'affidamento da parte delle odierne partì civili all'apparente professionista, in assenza di elementi che lasciavano ipotizzare l'assenza dei requisiti di abilitazione e di iscrizione nell'albo degli avvocati, ha indotto esiti negativi attesa la mancata proposizione dell'atto di appello da parte del legale e l'intimazione degli atti di precetto nei confronti della (...) da parte degli eredi dello (...).
La liquidazione va tuttavia rimessa alla competente sede civilistica per il suo ammontare complessivo non essendo apprezzabile il danno nella sua estensione.
In mancanza di documentazione comprovante l'importo consegnato al (...) per l'attività prestata nel giudizio civile, non può essere riconosciuto l'intero importo (pari ad euro 2.500,00) che la persona offesa (...) consegnava in contanti all'odierno giudicabile. Tuttavia, per stessa ammissione dell'imputato, il predetto riceveva dalla (...) l'importo complessivo di euro 1.000,00 io contanti a titolo di compenso professionale per il giudizio civile instaurato. Pertanto, essendo emersa prova certa del danno patito dalla persona offesa (...) nella misura di euro 1.000,00, tale importo va imputata, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, sulla liquidazione definitiva del danno a carico dell'imputato.
Infine, 1 imputato, soccombente nel giudizio civile instaurato nell'ambito del processo penale, va condannato alla refusione in favore dello Stato - essendovi stata ammissione a patrocinio - delle spese sostenute per la costituzione e difesa della parte civile (...), che si liquidano come da separato decreto nella misura di euro 1.000 (nota n. 5, rito monocratico, del Protocollo di intesa del Tribunale di Nola del 18.07.2017, avendo il difensore partecipato a 5 udienze effettive di trattazione).
L'imputato va, altresì, condannato alla refusione delle spese sostenute per la costituzione e difesa della parte civile (...), da liquidarsi in euro 300,00 (pari al 30% dell'importo di euro 1.000 liquidato al difensore come da separato decreto), ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. n. 55/2014 ("Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta").
PQM
Letti gli artt. 533 - 535 c.p.p. dichiara (...) colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica e, escluso l'aumento per la contestata recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 538, 539 e 541 c.p.p., 110 TU 115/2002 condanna (...) al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla refusione in favore dello Stato - essendovi stata ammissione a patrocinio - delle spese sostenute per la costituzione e difesa della parte civile (...), che liquida - nella misura di Euro 1.000,00 ed alla refusione delle spese sostenute per la costituzione e difesa della parte civile (...) che liquida in Euro 300,00, il tutto oltre Iva, Cpa come per legge e spese al 15 %.
Condanna l'imputato al pagamento di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 1.000,00.
Motivi in giorni trenta.
Così deciso in Nola il 14 aprile 2021.
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2021.