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Tribunale di Nola - 918/21 - GM Raffaella de Majo- Furto - Condanna

Tribunale Nola, 27/04/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 27/04/2021), n.918

Giudice: Raffaella de Majo

Reato: 110,624,625 n. 2 e 7 c.p.

Esito: Condanna (mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice monocratico del Tribunale, dott.ssa Raffaella de Majo,

alla pubblica udienza del 27.4.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivi contestuali

nei confronti di:

- (...), nato a nato a (...) il (...), residente in (...);

difeso di ufficio dall'avv. (...), assente sostituita dall'avv. (...)

per delega orale.

Libero, assente

- (...), nata a (...) il (...), ivi residente alla (...);

difesa di ufficio dall'avv. (...), assente sostituita dall'avv. (...)

per delega orale.

libera, assente

- (...), nata a (...) il (...), ivi residente alla Via (...);

difesa d'ufficio dall'avv. (...), assente sostituita dall'avv. (...)

per delega orale.

libera, assente

- (...), nata a (...) il (...), residente in (...);

difesa di fiducia dall'avv. (...) (come da nomina del 25.6.2020).

Libera, assente

IMPUTATI

(capo corretto all'udienza del 27.1.2021)

Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott.ssa A. Santorelli

Per il reato p. e p. dagli artt. 110,624,625 n. 2 e 7 c.p., perché,

in concorso ed unione tra loro, al fine di trarre profitto, all'interno

dell'esercizio commerciale (...) sito in (...), distogliendo

l'attenzione del titolare del bar con domande relative ai prezzi dei

prodotti e prendendo al banco un bicchiere di latte al fine di eluderne

la vigilanza, prelevandoli da una mensola, si impossessavano di un uovo

di pasqua (...), di un tubo di (...) e di alcuni pacchetti di chevin gum

della (...), sottraendoli al legittimo detentore. Con l'aggravante di

avere agito su cose esposte a pubblica fede e con destrezza.

In Nola (NA), il 20.02.2018

(Si omettono le conclusioni delle parti)



Svolgimento del processo

Con decreto di citazione diretta a giudizio emessa dal PM in sede il 10.10.2019, (...), (...), (...) e (...) venivano tratti innanzi al Tribunale per rispondere del reato a loro ascritto in rubrica.


Alla prima udienza del 22.9.2020 il dott.re Merola dava atto che la scrivente, titolare del presente procedimento, si era allontanata per un grave problema familiare e conseguentemente il procedimento, verificata la regolare costituzione delle parti e dichiarata l'assenza di tutti gli imputati, veniva rinviato all'udienza del 27.1.2021.


In tale data il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento; le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie ed il GM, attestata la pertinenza e rilevanza delle stesse, le ammetteva con ordinanza; nel medesimo contesto veniva escusso il teste dell'accusa, sostituto commissario (...). Il PM produceva verbale di ricognizione fotografico e CD - rom contenente album fotografici. Si procedeva, poi, all'escussione del teste dell'accusa, il vice sovraintendente (...). Il PM, inoltre, procedeva alla correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione nel senso che laddove è indicato come data del commesso reato "in Nola 20.2.2018" deve leggersi ed intendersi "16.4.2019" pertanto, il Tribunale, sentite le parti, procedeva in conformità. Il PM produceva, altresì, l'annotazione di PG, chiedendo l'utilizzabilità della stessa limitatamente alla riproduzione dei fermi immagini, i cartellini identificativi degli odierni imputati e il CD - rom contenente la registrazione delle immagini.


In data odierna, veniva escusso il residuo teste dell'accusa, la p.o. (...). Chiusa al termine l'istruttoria dibattimentale, il giudice invitava quindi le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe, ritirandosi poi in camera di consiglio, all'esito della quale decideva come da sentenza con motivi contestuali.


Diritto

Motivi della decisione

Ritiene questo giudice che l'istruttoria dibattimentale e l'esame degli atti utilizzabili ai fini della decisione confermi l'assunto accusatorio e conduca alla pronuncia di sentenza di condanna nei confronti degli imputati tutti per il reato loro ascritto in concorso.


Giova sul punto evidenziare che gli elementi di prova portati al vaglio di questo Giudice sono costituiti in primo luogo dalle dichiarazioni rese da (...) ed (...), entrambi all'epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato della Pubblica Sicurezza di Nola.


Con riferimento a tale prova dichiarativa devono essere seguiti i canoni di valutazione che la giurisprudenza della Suprema Corte indica quando la piattaforma probatoria sia costituita da fonti dichiarative rese da persone estranee rispetto alla vicenda processuale.


Ebbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ribadito da Cass. Sez. 116 dicembre 1999 - 14 aprile 2000) l'affermazione secondo cui se deve ritenersi esclusa la possibilità di recepire acriticamente una testimonianza senza un vaglio critico dell'attendibilità della stessa, svolto assumendo a riscontro tutti gli elementi della vicenda, la prova deve ritenersi sussistente e raggiunta quando la testimonianza risulti logicamente e armonicamente inserita nel contesto dell'intera vicenda. Applicando al caso di specie la esposta regola di giudizio, ritiene questo giudice che non vi sia motivo di dubitare dell'attendibilità delle testimonianze tese dai testi escussi, attesa l'assenza di incongruenze o di altri vizi logici che hanno caratterizzato le dichiarazioni rese. I dichiaranti, per altro, oltre a ricostruire con precisione ogm singola fase dell'indagine cui ha partecipato, ha riportato anche gli elementi di contorno degli eventi, oltre agli esiti degli accertamenti effettuati per pervenire alla identificazione degli imputati, e ciò fa propendere per la attendibilità del narrato offerto, dato questo che va letto in uno alla credibilità dei medesimi, rivestendo questi, nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di pubblici ufficiali, veste, questa, che lascia presupporre mancanza di interesse privato all'esito del processo.


Del pari attendibile è apparso il teste (...) il quale, sebbene a distanza di tempo, ha comunque confermato quanto dichiarato nelle immediatezze del fatto in denunzia, apparendo peraltro pacato e privo di alcun accanimento nei confronti dei giudicabili, fatti nella loro materialità posso essere così ricostruiti.


In data 17.4.2019, (...) si recava presso il Commissariato della Pubblica Sicurezza di Nola per denunciare un furto subito in data 16.4,2019, presso l'esercizio commerciale "(...)" sito in (...), di proprietà del padre e presso il quale egli collaborava.


In particolare il denunziante riferiva che la sera precedente, verso le 22:00, entravano presso il suddetto bar quattro persone, segnatamente tre donne ed un uomo, i quali utilizzando vari stratagemmi asportavano alcuni dolciumi, esposti all'altezza della cassa.


Sia il sostituto commissario (...) sia vice sovraintendente (...) in servizio presso il suddetto Commissariato- entrambi escussi in sede dibattimentale il 27.01.2021 - riferivano che, avendo il (...) fornito tutte le immagini di videosorveglianza dell'attività - riuscivano ad individuare i soggetti che avevano perpetuato il furto.


Orbene, il vice sovraintendente (...) procedeva ad analizzare le immagini fornite; pertanto, data la qualità ottima delle immagini, indentificava gli autori del furto negli odierni imputati in quanto tutti già noti alle forze dell'ordine per precedenti, anche solo di polizia, specifici


Invero, il teste di p.g. accertava che gli odierni giudicabili entravano nel bar; quindi, mentre (...) e (...) consumavano del cibo c delle bevande, tenendo così occupati e distratti i dipendenti del bar, (...) asportava un uovo di Pasqua che veniva tempestivamente nascosto sotto al giubbotto dalla stessa indossato. Al contempo, (...) prelevava dal banco espositore vari pacchetti di chewing gum e varie cioccolate che repentinamente occultava nella tasca della sua giacca.


Pertanto, alla luce di tale accertamento, d sostituto commissario (...) si limitava a comporre degli album fotografici, che veniva posti m visione al (...). Ebbene, il teste di p.g. riferiva che il (...) riconosceva senza ombra di dubbio gli odierni imputati.


All'udienza del 27.4.2021 il (...) confermava il tutto, riferendo che la sera del 16 aprile 2019 mentre era intento a lavorare presso l'esercizio commerciale paterno già indicato si accorgeva della sparizione di alcuni dolciumi dal banco espositore sito nel bar, specificamente un uova di Pasqua, un tubo di baci perugina e vari pacchetti di chewing gum. Pertanto, si recava dai poliziotti ove sporgeva la denuncia e consegnava loro tutto il materiale di videosorveglianza. Dalla visione delle immagini di videosorveglianza riusciva, quindi, a riconoscere i soggetti che avevano perpetrato d furto poco prima (cfr. verbali di ricognizione fotografica del 14.6.2019, in atti, e dichiarazioni rese all'udienza dibattimentale del 27.4.2021).


Tali essendo i fatti che hanno dato origine al processo, alcun dubbio può nutrirsi circa la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato che è stato loro contestato.


Il quadro probatorio ricavabile dalle dichiarazioni dei testi a carico, evidenzia, infatti, come, senza dubbio alcuno, (...), (...), (...) e (...) in concorso tra loro, e al fine di trarre profitto, distogliendo l'attenzione dei dipendenti del bar, portavano fuori dall'esercizio, senza pagarle, un uovo di Pasqua (...), un tubo di baci perugina e alcuni pacchetti di chewing gum, prelevandole dagli espositori.


La certa attribuibilità della condotta concorsuale in capo agli odierni imputati deriva dalle immagini del sistema di videosorveglianza che li ritraeva proprio nell'atto di asportare i beni e dal successivo riconoscimento operato dada p.o. e dai testi di p.g.


Da quanto sopra esposto, risulta quindi evidente come tutti gli imputati abbiano realizzato le condotte ascrittegli nei termini di cui ai capi di imputazione ed in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p. rispetto alla quale si ritiene utile riportare il seguente consolidato orientamento giurisprudenziale cui questo giudice ritiene di aderire; "per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato" (cfr. Cass. pen. Sez. TV, 10-12-2013, n. 4383). Alla luce della richiamata massima, invero, non vi sono dubbi circa la sussistenza del concorso di persone nel reato avendo le prove sopra analizzate pienamente dimostrato il contributo materiale e/o agevolatore posto in essere dai singoli rei. Da tale conclusione automaticamente discende, ai sensi dell'art. 110 c.p., che i correi sono ritenuti responsabili per il medesimo reato loro contestato in concorso, indipendentemente dal ruolo dagli stessi svolto in sede di commissione del delitto che dovrà invece essere valutato dal giudice unicamente ai fini della graduazione della pena finale ex art. 133 c.p. Il modello unitario adottato dal codice Rocco nella definizione della fattispecie concorsuale, infatti, valorizza il solo contributo causale apportato dai correi riconducendo alla fattispecie concorsuale tutte le condotte dotate di efficacia eziologica nei confronti dell'evento lesivo indipendentemente dall'incidenza maggiore o minore di siffatta efficacia. Per il principio della pari responsabilità dei concorrenti, vengono, quindi, equiparati sul piano normativo i singoli apporti, rimettendo all'operare delle circostanze e alla commisurazione della pena il compito di diversificare in concreto il trattamento sanzionatorio.


Quanto alla ricostruzione giuridica del fatto, va condivisa quella del P.M., posto che il furto deve ritenersi consumato, a prescindere dalla sorveglianza posta in essere dal personale dell'esercizio, che non ha impedito l'impossessamento estrinsecatosi nella fuoriuscita dal bar a seguito del superamento della barriera delle casse (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 23020 / 08).


Venendo alle contestate aggravanti, questo Tribunale ritiene senz'altro integrata quella di cui al n. 7 dell'art 625 c.p., in quanto i beni venivano prelevati dai banchi espositivi, allorché quindi gli stessi erano esposti alla pubblica fede. Secondo la giurisprudenza della Corte Cassazione "sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, in quanto tali, incaricati anche di servire i clienti (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 8019 del 22/01/2010 Ud. (dep. 26/02/2010) Rv. 246159 - 01).


Né vale ad escludere la circostanza aggravante in parola la presenza nel bar del sistema di videosorveglianza. Invero, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di video sorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art 625, comma pomo, n. 7, cod. proc. pen (Cassazione penale, Sez. 5, Sentenza n, 1509 del 26/10/2020 Ud. - dep. 14/01/2021).


Del pari ritiene questo giudice che vada ritenuta sussistente la contestata aggravante di cui al n.2 dell'art. 625 c.p, della destrezza, in quanto secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione nel reato di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità.


astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 Ud. (dep. 12/07/2017) Rv. 270088 - 01). Ebbene, nel caso di specie dalla visione dei frame in atti si è potuto appurare che l'asporto dei beni avveniva allorquando gli addetti al negozio fossero intenti a servite gli altri membri del gruppo criminale di talché la loro disattenzione era senza dubbio provocata da) comportamento dei complici.


Tanto premesso, deve dichiararsi la penale responsabilità di (...), (...), (...) e (...); in considerazione della natura del fatto e della tipologia di merce asportata (generi alimentari) e del loro esiguo valore economico possono essere concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche, da reputarsi equivalenti alle contestate aggravanti.


Sono altresì concedibili agli odierni imputati la circostanza attenuante, in regime di equivalenza alla contestata aggravante, di cui all'art.62 n.4 c.p. per aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità.


Sotto il profilo della sanzione e dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la ricostruzione prospettata induce a determinate la pena del reato contestato, tenendo conto del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti cd aggravanti, mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa per tutti e quattro gli imputati.


Ai sensi dell'art, 535 co. 1 c.p.p., gli imputati vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.


E' appena il caso di ricordare che per "la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra inoltre tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui affari. 133 c.p." (così, da ultimo, Cass. Ord. 4/3-21/4/2016 n. 16488, non massimata. In senso conforme cfr., ad es., Cass. 8/1 - 14/3/2016 n. 10462, non massimata; Cass. 12/3/2014, Del Toso, RV 260022; Cass. 20 /3/2013, Se., RV 256197).


L'assenza di dati ostativi all'applicazione del beneficio evincibili dal certificato penale in atri e la prognosi positiva che può essere effettuata - sulla base degli elementi acquisiti in merito alla vicenda per cui è processo ed alla personalità delle imputate - circa la commissione futura di ulteriori reati, consentono di concedere alla (...) e la (...) la sospensione condizionale della pena.


A (...) e alla (...), invece, il beneficio non può essere concesso, ostandovi i precedenti penali a loro ascritti (cfr. casellari giudiziari in atti).


PQM

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (...), (...), (...) e (...) colpevoli del delitto aggravato loro ascritto in concorso, concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, nonché quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p., da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti, li condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.


Concede a (...) e a (...) il beneficio della sospensione condizionale della pena.


Motivi contestuali


Così deciso a Nola il 27 aprile 2021.


Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2021.



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