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Truffa nella vendita di box doccia: inammissibile il ricorso fondato su questioni nuove non dedotte (Cass. Pen. n. 13116/2025)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13116/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da B., condannato per una serie di truffe aggravate consistenti nell’omessa esecuzione di lavori (prevalentemente installazione di box doccia) nonostante il pagamento di acconti da parte delle vittime.

La Suprema Corte ha ribadito che i motivi nuovi e non dedotti in appello non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione.


Il fatto

B. era stato condannato in primo e secondo grado per truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. e truffa semplice, per avere:

  • incassato somme da privati per la fornitura e posa in opera di box doccia;

  • omesso di completare o avviare i lavori;

  • fornito giustificazioni legate a presunte difficoltà economiche della sua ditta individuale.

In appello, la condanna è stata confermata. Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:

  • la tardività delle querele relative ad alcuni capi d’imputazione;

  • l’insussistenza dell’aggravante per approfittamento di persone in condizione di minorata difesa, per mancata prova dell’effettiva vulnerabilità;

  • l’omesso esame della recidiva reiterata;

  • l’omessa audizione del commercialista, che avrebbe potuto dimostrare la reale situazione economica dell’impresa.


La decisione della Corte

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che:

  • la tardività della querela è un’eccezione che richiede accertamenti di fatto riservati al giudice del merito e non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità;

  • la recidiva e la contestazione sull’aggravante della minorata difesa non erano state dedotte in appello, e per questo non potevano essere esaminate in Cassazione;

  • la richiesta di rinnovazione del dibattimento per sentire il commercialista è stata correttamente respinta dalla Corte d’Appello, ritenuta superflua in base alla documentazione già acquisita e alle testimonianze assunte.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che: “la Cassazione non può rivalutare le prove già esaminate in sede di merito, né adottare propri criteri interpretativi in luogo di quelli già utilizzati dal giudice dell’appello”.

Infine, il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche rispetto all’eccezione di prescrizione, in quanto il decorso del termine successivamente alla sentenza d’appello non può rilevare in assenza di un valido giudizio di impugnazione.


Il principio di diritto

Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove non sollevate nei gradi di merito, come l’eccezione di tardività della querela o la contestazione delle aggravanti.

È preclusa alla Cassazione la rivalutazione dei fatti o l’introduzione di elementi probatori non considerati nei precedenti gradi.

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