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Utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi: Le Sezioni Unite aderiscono all'orientamento sostanzialistico (Sez. U, n. 51/2020)

Intercettazioni

La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 51/2020 affronta una questione di primaria importanza riguardante l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate. Tale problematica si colloca nel delicato bilanciamento tra il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, costituzionalmente garantito dall'art. 15 Cost., e le esigenze di prevenzione e repressione dei reati.


La questione controversa

La questione di diritto sottoposta all’esame delle Sezioni Unite concerne la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui le intercettazioni erano state originariamente autorizzate, anche in assenza di un collegamento strutturale, probatorio o finalistico tra i reati emersi e quelli per i quali era stata disposta l’attività di captazione. Più precisamente, si è trattato di chiarire se il divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270 c.p.p. riguardi anche i reati non oggetto della originaria autorizzazione, qualora essi siano emersi casualmente dalle stesse operazioni di intercettazione.


Quadro normativo e costituzionale

L’art. 15 Cost. garantisce l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. La limitazione di tale diritto può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie previste dalla legge. Da ciò discende la necessità che le intercettazioni siano autorizzate soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 266 c.p.p.) e con atto motivato del giudice.

La giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991 e n. 63 del 1994) ha precisato che il diritto alla segretezza delle comunicazioni è inviolabile e che le sue restrizioni possono essere ammesse soltanto per la tutela di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, individuato nella repressione dei reati più gravi.


Contrasto giurisprudenziale

Tre orientamenti principali sono emersi nella giurisprudenza:

  • Orientamento sostanzialistico (maggioritario): ritiene che l’art. 270 c.p.p. vieti l’utilizzazione delle intercettazioni solo quando tra i fatti originariamente investigati e quelli successivamente emersi manchi un collegamento oggettivo, probatorio o finalistico.

  • Orientamento formalistico: afferma che il divieto operi solo quando vi sia una diversità formale di procedimento, individuabile attraverso il diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato (modello 21 o 44).

  • Orientamento restrittivo (minoritario): sostiene che le intercettazioni disposte per un procedimento non possano mai essere utilizzate per fatti-reato emersi casualmente, salvo nei casi espressamente previsti dall’art. 270 c.p.p.


Principio di diritto enunciato

Le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento sostanzialistico, stabilendo che il divieto di utilizzazione di cui all’art. 270 c.p.p. non opera qualora vi sia un collegamento oggettivo, probatorio o finalistico tra il reato per il quale è stata autorizzata l’intercettazione e quello emerso dalle captazioni.

In sintesi, il concetto di "diverso procedimento" va inteso non in senso formale ma sostanziale, escludendo l'applicazione del divieto di cui all'art. 270 c.p.p. quando l'intercettazione sia riferibile ad un unico contesto investigativo, anche se originariamente non conosciuto.


Conseguenze pratiche

Questa pronuncia ha notevoli ripercussioni pratiche, consentendo un più ampio utilizzo delle intercettazioni, anche per fatti-reato diversi da quelli oggetto della originaria autorizzazione, purché tra essi esista un collegamento oggettivo, probatorio o finalistico. Tuttavia, rimane ferma la necessità che i reati emersi rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p.

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