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L'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi e regime intertemporale (Cass. Pen. Sez. Unite n. 36764/2024)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, ai sensi dell’art. 270, comma 1, c.p.p., nel testo introdotto dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, si applica esclusivamente ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

Questo principio si fonda sul riconoscimento della necessità di rispettare il regime normativo vigente al momento dell’iscrizione del procedimento originario.


Il fatto

Con ordinanza del 1° marzo 2023, il Tribunale di Napoli, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha disposto gli arresti domiciliari per Bo.Ga. e l’interdizione dall’esercizio della professione forense per Na.Gi., Mo.Ma. e Pi.Fu. per un anno.

I soggetti erano indagati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi ideologici in atto pubblico.

Le intercettazioni, disposte nel 2019 nell’ambito di un altro procedimento penale, erano state utilizzate per fondare l’accusa nel nuovo procedimento iscritto il 28 marzo 2022.

Tuttavia, tale procedimento derivava da un’indagine iscritta originariamente nel 2018.

Il ricorso in Cassazione presentato dai difensori degli imputati contestava l’utilizzabilità delle intercettazioni, invocando l’applicazione del vecchio regime normativo previsto prima della modifica introdotta dal D.L. n. 161/2019.


La decisione della Corte

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in argomento, hanno accolto il ricorso, dichiarando inutilizzabili le intercettazioni disposte nel 2019 e utilizzate nel procedimento iscritto nel 2022.

Il principio cardine stabilito dalla Corte è che la disciplina introdotta dal D.L. n. 161 del 2019 si applica solo ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.

La Corte ha inoltre precisato che la modifica normativa del 2020 non può incidere sui procedimenti già iscritti prima di tale data, anche se questi ultimi originano nuovi procedimenti per effetto di separazioni o derivazioni processuali.


Il principio di diritto

La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1, c.p.p. (nel testo introdotto dal D.L. n. 161/2019 e convertito dalla legge n. 7/2020), si applica esclusivamente ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

Il provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni nel procedimento originario segna il limite temporale per l’applicazione del nuovo regime.

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