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Violenza sessuale di gruppo tra minori: la Cassazione ribadisce la necessità di motivare l’insussistenza delle esigenze cautelari presunte ex lege (Cass. pen. n. 15886/2025)

La pronuncia in esame affronta il delicato tema della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di minori indagati per il grave delitto di violenza sessuale di gruppo.

La Corte di cassazione, investita dal ricorso del Pubblico Ministero contro l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Potenza, ha annullato la decisione di rigetto della misura, censurando la carente motivazione in ordine alla presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p.


1. Il fatto

Il Tribunale per i minorenni di Potenza, rigettando l’appello del P.M. proposto contro il provvedimento del G.i.p. che aveva negato la misura cautelare richiesta, aveva ritenuto insussistenti le esigenze cautelari. Il ricorso del P.M. evidenziava molteplici profili trascurati: la gravità delle modalità del fatto, la reiterazione di condotte analoghe, la frequentazione della stessa scuola da parte della vittima e degli indagati, e la narrazione da parte di una terza persona di ulteriori episodi di natura analoga.


2. La decisione della Cassazione

La Corte ha ricordato che, in presenza di contestazione provvisoria per il reato di cui all’art. 609-octies c.p., opera una presunzione relativa di esigenze cautelari e adeguatezza della misura custodiale. Tali presunzioni possono essere superate solo mediante una motivazione concreta e completa, che nel caso di specie è mancata. L’ordinanza impugnata non ha infatti preso in esame né singolarmente né globalmente i molteplici elementi indicati dal P.M., limitandosi a considerazioni assertive (incensuratezza, assenza di rapporti attuali con la vittima, effetto deterrente dell’apertura del procedimento penale).

Con richiamo alla giurisprudenza costante, la Cassazione ha ribadito che il giudice del riesame – e per analogia anche quello minorile – è tenuto a rispondere in modo puntuale a ogni deduzione difensiva o impugnatoria, pena la nullità per violazione di legge per difetto assoluto di motivazione (Sez. 6, n. 31362/2015).


3. Principio di diritto

In presenza di presunzioni relative di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice della cautela deve motivare puntualmente la loro esclusione, dando adeguata risposta a tutte le deduzioni del P.M., specie in presenza di plurimi episodi, reiterazione, contiguità ambientale e comportamenti successivi significativi.


4. Osservazioni

La sentenza rafforza il principio per cui, nei procedimenti per reati sessuali a carico di minori, il bilanciamento tra tutela della persona offesa e presunzione d’innocenza dell’indagato deve passare attraverso un controllo giurisdizionale effettivo e motivato. La Corte ribadisce che l’incensuratezza o la semplice conoscenza dell’esistenza del procedimento non bastano, da sole, a superare le presunzioni cautelari in presenza di condotte gravi e reiterate, soprattutto se vi è rischio di contatti con la persona offesa.

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